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Articolo 2558 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Successione nei contratti

Dispositivo dell'art. 2558 Codice Civile

Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale [1406, 1722, n. 4, 1902, 2112, 2610].

Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto [1373] entro tre mesi dalla notizia del trasferimento [2964], se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante [1918].

Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario [2561, 2562] e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.

Ratio Legis

La norma, laddove prevede la successione ex lege del cessionario nei contratti pendenti in capo al cedente, è volta ad assicurare che oltre ai beni strumentali componenti l'azienda vengano trasferiti anche i rapporti giuridici che consentano al cessionario l'effettivo esercizio dell'azienda.

Spiegazione dell'art. 2558 Codice Civile

Alla cessione d'azienda consegue, quale effetto automatico ex lege, la continuazione dei rapporti pendenti in capo al cessionario. La disposizione dunque comporta una deroga al principio di cui all'art. 1406; deroga la cui ratio è quella di agevolare la circolazione dell'azienda, evitando al cessionario di doversi procurare il consenso alla prosecuzione del rapporto presso tutti coloro che intrattengano rapporti commerciali con l'imprenditore cedente.

La norma tuttavia prevede dei limiti all'operatività di un simile effetto.

Anzitutto, la norma precisa che sono soggetti a continuazione automatica i soli contratti che siano strettamente funzionali alla prosecuzione dell'azienda (si pensi alla locazione di un macchinario essenziale per il ciclo produttivo). Inoltre, secondo la tesi oramai pacifica, la norma riguarda esclusivamente i contratti sinallagmatici che non siano stati ancora completamente eseguiti da nessuna delle parti: qualora una parte abbia eseguito la propria prestazione residuerà esclusivamente una posizione creditoria o debitoria in capo al titolare dell'azienda (a seconda di chi abbia adempiuto), la cui circolazione è tuttavia regolata agli art. 2559 e 2560.

Al di fuori del campo di applicazione della regola, rimangono espressamente i contratti di natura personale, ovverosia quei contratti che siano stati stipulati dalle parti in ragione di specifiche caratteristiche personali del contraente (non si tratta di categoria che si esaurisce nei contratti intuitu personae).

Al fine di controbilanciare la deroga alla regola che obbligherebbe il cedente a procurarsi il consenso del contraente ceduto, il legislatore ha attribuito a quest'ultimo il diritto di recedere dal contratto laddove risulti applicabile la norma in esame, dimostrando la sussistenza di una giusta causa di recesso. Rimane in ogni caso ferma la responsabilità civile del cedente nei confronti del contraente ceduto, qualora dalla scelta del cessionario possa derivare un pregiudizio per quest'ultimo (culpa in eligendo).

La disciplina recata dalla disposizione in commento può in ogni caso essere derogata su accordo del cedente e del cessionario (ad esempio limitando l'effetto ex lege della cessione ad alcuni soltanto dei contratti in essere), purché la deroga non abbia l'effetto di escludere dal campo applicativo della norma contratti che risultino essenziale ai fini dell'esercizio dell'attività aziendale.


Massime relative all'art. 2558 Codice Civile

Cass. civ. n. 192/2022

La regola della cessione "ex lege" dei contratti di azienda che non abbiano carattere personale, di cui all'art. 2558 c.c., vige solo se non è pattuito diversamente; tale diverso accordo è ravvisabile, come nella specie, nell'ipotesi di cessione di azienda da parte dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 270 del 1999, allorché, secondo l'insindacabile accertamento del giudice del merito condotto ex artt. 1362 e ss. c.c., risulti che la volontà delle parti sia stata limitata alla cessione del compendio aziendale, nella consistenza risultante nel corso del procedimento previsto dalle norme menzionate, senza rilievo dei contratti successivamente conclusi.

Cass. civ. n. 15/2020

L'art. 2558 c.c., nel disciplinare tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto contrario, una cessione automatica o "ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti.

Cass. civ. n. 15065/2018

In tema di successione nei contratti ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda" (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale) e ai cosiddetti "contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili).

Cass. civ. n. 15956/2017

In tema di agenzia, in caso di trasferimento di azienda del preponente, la successione dell'acquirente nel rapporto in essere con l'agente non comporta, ex art. 2558 c.c., un automatico accollo cumulativo "ex lege" dei debiti anteriori all'alienazione, restando necessario, giusta l'art. 2560, comma 2, c.c., che detti debiti risultino dai libri contabili obbligatori, senza che, a tal fine, sia sufficiente la mera trasmissione dei documenti commerciali e contabili relativi al contratto. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha respinto la domanda di pagamento di provvigioni maturate in epoca antecedente alla cessione, sul rilievo che non risultava provata la loro inclusione nei libri contabili obbligatori dell'impresa alienante).

Cass. civ. n. 18805/2015

La successione dell'imprenditore nei rapporti contrattuali inerenti all'azienda non aventi carattere personale non può realizzarsi, ai sensi dell'art. 2558 c.c., qualora il trasferimento dell'azienda sia la conseguenza di un fatto non negoziale (nella specie, per provvedimento giudiziale).

Cass. civ. n. 11967/2013

Qualora le parti, nello stipulare un contratto di affitto di azienda, abbiano espressamente disciplinato le sorti del contratto di locazione dell'immobile nel quale è esercitata l'azienda, trova applicazione la disciplina della locazione, che espressamente regola la fattispecie, non operando, invece, il principio di successione automatica del cessionario nei contratti stipulati dal cedente, di cui all'art. 2558 cod. civ.

Cass. civ. n. 2961/2013

La cessione da parte del locatore del contratto di locazione aziendale, inserita in una complessiva cessione di azienda (o di ramo di azienda), non comporta la scissione del contratto di locazione o di affitto in due sub-rapporti distinti, ciascuno dei quali con un titolare dello "status" di locatore, bensì il pieno subingresso del cessionario nelle stesse posizioni giuridiche, attive e passive, facenti capo al cedente, purché collegate all'esercizio dell'impresa. Tra di esse, dunque, deve comprendersi anche il debito di restituzione di eventuali non dovute maggiorazioni di canone percepite dal cedente, atteso che la misura del canone di una locazione non abitativa incide direttamente sulla misura concreta della redditività dell'azienda, costituita anche dall'immobile locato.

Cass. civ. n. 840/2012

In tema di cessione d'azienda (nella specie, attuata mediante contratto di cessione del ramo inerente al settore dei lavori pubblici), trova applicazione il principio, ai sensi dell'art. 2558 c.c., del trasferimento al cessionario dei contratti stipulati, potendo le parti, in forza del patto derogatorio previsto in detta norma, eccettuare il passaggio di alcuni contratti, ma non anche di alcuni rapporti negoziali, determinandosi con la cessione il subentro dell'acquirente d'azienda nel rapporto contrattuale nella sua interezza, cioè per il complesso di prestazioni, obblighi e diritti dal medesimo scaturenti; ne consegue l'inopponibilità alla stazione appaltante pubblica del patto, intercorso fra l'appaltatore cedente e il cessionario d'azienda, in forza del quale il primo conserva i diritti di credito relativi a riserve iscritte in contabilità sui lavori eseguiti.

Cass. civ. n. 21481/2009

E configurabile la cessione d'azienda anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, qualora gli stessi conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa, dovendo comunque trattarsi di un insieme organicamente finalizzato "ex ante" all'esercizio dell'attività d'impresa.

Cass. civ. n. 19870/2009

In caso di cessione d'azienda, che comporta la successione "ope legis" nei contratti stipulati per l'esercizio della stessa, il cedente risponde del buon fine di tali contratti soltanto nei confronti del cessionario, ai sensi dell'art. 2558, secondo comma, c.c., e non anche nei confronti del contraente ceduto, al quale la L. accorda quale unica forma di tutela il diritto di recesso. 11 cessionario d'azienda, infatti, si trova obbligato a subire le eventuali conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dalla caducazione dei rapporti contrattuali già rientranti nel patrimonio dell'azienda e sui quali aveva fatto affidamento, mentre il ceduto non può vantare alcun titolo di responsabilità contrattuale od aquiliana nei confronti del cedente, in ragione, del primo caso, dell'intervenuta novazione soggettiva del negozio e, nel secondo caso, della liceità in sé della cessione.

Cass. civ. n. 7250/2006

In tema di cessione di azienda, deve escludersi un trasferimento di azienda tutte le volte in cui pia soggetti si succedano in un'attività oggetto di concessione amministrativa, poiché, in tal caso, la concessione deve intendersi rilasciata a titolo originario in capo al cessionario.

Cass. civ. n. 27011/2005

In tema di trasferimento di azienda, la regola stabilita dall'art. 2558 c.c. — secondo cui si verifica il trasferimento ex lege al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e, quindi, dei cosiddetti contratti di azienda che hanno ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività — si applica anche ai cosiddetti contratti di impresa che, pur non avendo come oggetto diretto beni aziendali, sono attinenti all'organizzazione dell'impresa, come il contratto di assicurazione contro i danni che sia stato stipulato per l'esercizio dell'azienda, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che, salvo che le parti non abbiano disposto diversamente, l'acquirente subentra nella posizione dell'assicurato e l'assicuratore, dal canto suo, è tenuto a dare esecuzione al contratto anche se non ne ha accettato il trasferimento, sempre che nei termini di legge non eserciti la facoltà di recesso.

L'art. 2558 c.c. il quale prevede con norma suppletiva che, nel caso di trasferimento dell'azienda, salvo patto contrario, unitamente ai beni che la costituiscono si trasferiscono i contratti a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguite che non abbiano carattere personale sancisce, in effetti, che il trasferimento, in quanto mirante a garantire il mantenimento della funzionalità economica dell'azienda medesima, avviene secondo un meccanismo di attrazione dei contratti nella circolazione dell'azienda e costituisce un effetto naturale del contratto di trasferimento stesso, nel senso che si verifica indipendentemente dalla volontà delle parti che rileva soltanto per escluderlo. Pertanto, gli effetti del contratto trasferito si producono ipso iure, obbligando il terzo, a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di comunicazione, la quale si configura come onere posto a carico delle parti del contratto di trasferimento dell'azienda e dei soggetti ad esse equiparati finalizzato al decorso del termine di tre mesi previsto per il recesso del terzo, motivato da giusta causa.

Cass. civ. n. 11318/2004

In tema di affitto d'azienda, l'art. 2558 c.c. considera come effetto naturale dell'affitto, salvo patto contrario, il subingresso dell' affittuario nei contratti inerenti all'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, e tale effetto esclude (con conseguente mancata liberazione del locatore d'azienda e contraente originario) solo in presenza di una specifica manifestazione di opposizione dell'altro contraente. Ne consegue che, in presenza dei detti presupposti (inerenza del contratto all'azienda; carattere non personale dello stesso), affinché si realizzi la successione dell'affittuario nel contratto, non è necessario dimostrare il consenso del terzo contraente.

Cass. civ. n. 3045/2002

Nel caso di trasferimento di azienda la regola di cui all'art. 2558 c.c. dell'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti «contratti di azienda» (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale) e ai cosiddetti «contratti di impresa» (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili), sempreché non siano soggetti a specifica diversa disciplina, come i contratti di lavoro, di consorzio e di edizione, rispettivamente regolati dagli artt. 2112 c.c., 2610 c.c. e 132 della legge 22 aprile 1941, n. 633. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile l'indicata regola del subentro ad un accordo sindacale).

Cass. civ. n. 3312/2001

In tema di cessione d'azienda, l'art. 2558 c.c., nel disciplinare, in via generale, le vicende dei contratti in corso, stabilisce che, in assenza di diversa pattuizione, l'acquirente subentri nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, Ne consegue che, per derogare alla regola generale stabilita dalla norma codicistica ed evitare il conseguente subingresso dell'acquirente nei rapporti negoziali del cedente, occorre provare il «carattere personale» del rapporto stesso, ovvero l'esistenza del «patto contrario».

Cass. civ. n. 1294/2000

Le disposizioni contenute nell'art. 2558 c.c. in ordine alla successione dell'acquirente dell'azienda, salvo patto contrario, nei contratti stipulati per l'esercizio della stessa non ancora interamente eseguiti, che non abbiano carattere personale, possono trovare applicazione, in virtù di interpretazione estensiva, con conseguente esclusione della responsabilità dell'acquirente in ordine ai contratti già eseguiti, solo in ogni altra analoga ipotesi in cui si verifichi sostituzione di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'impresa, come conseguenza diretta della volontà delle parti, ovvero di un fatto dalle medesime espressamente previsto. Pertanto, nel caso di contratto di compravendita di immobile ove siano ancora in corso lavori appaltati dall'alienante, deve escludersi l'applicabilità di dette disposizioni, in assenza della dimostrazione che si versi in tema di trasferimento di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, ed in mancanza di indagine sulla volontà dei contraenti.

Cass. civ. n. 4301/1999

In caso di trasferimento d'azienda, si verifica il trasferimento al soggetto acquirente di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale, a norma dell'art. 2558 c.c., con conseguente responsabilità dell'acquirente dell'azienda per l'inadempimento dei relativi contratti, a prescindere alla riscontrabilità delle relative poste passive nelle scritture contabili. (Nella specie si era verificato il conferimento ad una società del ramo di un'altra azienda comprensivo delle attività produttive e di commercializzazione inerenti ad una lottizzazione immobiliare e il giudice di merito, con la sentenza confermata sul punto dalla S.C., aveva ritenuto la società cessionaria di tale ramo aziendale responsabile per l'inadempimento delle obbligazioni — relative all'esecuzione di opere di urbanizzazione — già contrattualmente assunte dal soggetto cedente nei confronti di acquirenti di unità immobiliari).

Cass. civ. n. 5636/1996

In tema di cessione di azienda, la mancata comunicazione dell'esistenza di un dato contratto da parte del cedente al cessionario, e la conseguente ignoranza dello stesso da parte di quest'ultimo, non ostano, di per sé, al verificarsi della successione del cessionario medesimo nei rapporti derivanti dal contratto ignorato e, nel mancato esercizio da parte del terzo contraente della facoltà di recesso riconosciutagli dall'art. 2558, secondo comma, c.c., della liberazione del cedente dagli obblighi correlativi.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2558 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. M. G. chiede
martedì 27/04/2021 - Marche
“Buongiorno, io e mia sorella, soci di una s.n.c. abbiamo stipulato contratto di affitto di azienda a una società terza (s.r.l.) (2014) Dopo circa 2 anni, vista la situazione debitoria nei nostri confronti (affitti, fatture di merce non pagati) di comune accordo abbiamo risolto il contratto (con atto notarile) (ottobre 2016). In seguito a ciò abbiamo messo in vendita macchinari, attrezzature, immobili. La società ultimata la vendita di beni mobili, si è trasformata in soc. semplice in attesa di vendere gli immobili di proprietà. Non sono più state svolte attività produttive. Dopo la vendita dell'ultimo immobile la società è stata chiusa.
Ora dopo oltre quattro anni dalla risoluzione del contratto di affitto ci è pervenuta richiesta da parte di una società di recupero crediti che contesta il mancato pagamento di alcune bollette di energia elettrica intestate alla s.r.l. (affittuaria) del periodo successivo alla risoluzione del contratto chiedendo a noi come fruitori del servizio. Specifico che a noi non interessava più la fornitura di energia in quanto decisi a chiudere attività ne mai abbiamo sottoscritto richieste di fornitura con detta società. Avevamo ricevuto (purtroppo) verbalmente assicurazione da parte della s.r.l. che erano state chieste le chiusure di fornitura (a suo tempo non ci siamo preoccupati di verificare ciò).
Ora, visto che dette bollette a noi non sono mai state recapitate, sono intestate a altra società con partita iva diversa, vorrei sapere se questa richiesta sia lecita, se sia lecito chiedere anche gli interessi di mora. Preciso che la società mia e di mia sorella si è distinta sul mercato di Genova con oltre 30 anni di attività ed è stata chiusa senza contrarre ne lasciare debiti a qualcuno.
Spero di essere stato esaustivo in attesa porgo cordiali saluti”
Consulenza legale i 03/05/2021
L’art. 2558 c.c. stabilisce che, in caso di trasferimento di un’azienda (alienazione, usufrutto o affitto), il cessionario (l’acquirente, l'usufruttuario o l'affittuario) subentrano nei contratti pendenti per l'esercizio dell'impresa.
La regola stabilita dall'art. 2558 del c.c. — secondo cui si verifica il trasferimento ex lege al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e, quindi, dei cosiddetti contratti di azienda che hanno ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività — si applica anche ai cosiddetti contratti di impresa che, pur non avendo come oggetto diretto beni aziendali, sono attinenti all'organizzazione dell'impresa (Cass. civ., n. 27011/2005).

La successione dell'acquirente, dell'usufruttuario e dell'affittuario di azienda, prevista dall'art 2558 del c.c. deve ritenersi operante, in applicazione estensiva del citato articolo, in ogni altra analoga ipotesi in cui si verifichi sostituzione di un imprenditore all'altro nell'esercizio dell'impresa, come conseguenza diretta della volontà delle parti, ovvero di un fatto dalle medesime espressamente previsto (Cass. civ., n. 632/1979).
La norma, pertanto, opera altresì in caso di retrocessione dell’azienda, cioè nei casi in cui l’azienda ceduta ritorna dal cessionario all’originario cedente per volontà delle parti o per un fatto espressamente disciplinato nel contratto di cessione (alienazione, affitto, usufrutto).

Nella vicenda esposta si è verificato un caso di retrocessione dell’azienda affittata dall’affittuario (s.r.l.) all’originario locatore (s.n.c.) per volontà delle parti (accordo di risoluzione con atto notarile) con successione dei contratti ai sensi dell’art. 2558 del c.c.; pertanto, il contratto di somministrazione di servizi (energia elettrica) stipulato dall’affittuario (s.r.l.) si è trasferito automaticamente, con la retrocessione dell’azienda, in capo all’originario locatore (s.n.c.).
Il contratto, di conseguenza, può dirsi trasferito il capo alla Vostra s.r.l. e gli importi relativi al contratto di fornitura di energia elettrica sono effettivamente dovuti.
La società di energia elettrica, infatti, non ha responsabilità per il fatto che la s.n.c. non ha mai ricevuto le bollette, in quanto nessuno ha mai provveduto a comunicare la successione nel contratto (e tantomeno la disdetta dal servizio di fornitura).

Per quanto concerne gli interessi di mora, questi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Si tratta di un effetto automatico, per il quale non è, quindi, necessario l’invio di una diffida con la costituzione in mora al debitore, pertanto anche gli interessi di mora sono effettivamente dovuti.

In ogni caso, potrete agire per il risarcimento del danno nei confronti della s.r.l. affittuaria, responsabile di non aver provveduto alla voltura dei contratti di fornitura, né a comunicare tempestivamente la ricezione delle bollette ad esso relative.


FRANCESCO L. chiede
martedì 29/05/2018 - Liguria
“Buongiorno,
vorrei sapere se la seguente affermazione corrisponde la vero: nell’ipotesi di retrocessione dei beni aziendali affittati, il proprietario non risponderà in via solidale delle obbligazioni assunte dall’affittuario nel periodo di affitto, se non continuerà a svolgere la medesima attività imprenditoriale mediante l’utilizzo del medesimo complesso di beni.
Inoltre vorrei sapere come si esplicita, nel caso sopra menzionato, in capo al proprietario la cessazione dell’attività aziendale. E’ sufficiente la chiusura del supermercato (l’azienda è un supermercato) il giorno successivo alla restituzione dell’azienda? in questo caso, non esercitando più l’azienda, pur riottenendola, il proprietario assume la qualifica di imprenditore? quando la licenza all’esercizio deve essere restituita al Comune e in che forme?

Grazie.”
Consulenza legale i 09/06/2018
Con il contratto d’affitto d’azienda viene attribuita all’affittuario la disponibilità e la gestione, in conformità alla sua destinazione economica, di un complesso unitario di beni produttivi.

Per l’affitto di azienda, eccezion fatta per l’art. 2562 c.c. che opera un rinvio alle norme in materia di usufrutto d’azienda, manca una disciplina specifica: ai privati è lasciata la libera negoziazione e determinazione contrattuale.
Tuttavia, l’assenza di una normativa che nel dettaglio disciplini la fattispecie, rende in concreto difficile dirimere le questioni che vengono in rilievo nel difetto di specifiche pattuizioni tra le parti coinvolte.

Uno dei problemi più frequenti e del quale la giurisprudenza diffusamente discute è quello relativo alla sorte dei debiti contratti dal dante causa e del loro eventuale trasferimento all’affittuario.
Sul punto il 1° comma dell’art. 2558 c.c. stabilisce che “Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale” ed all’ultimo comma, precisa che tale disposizione trova applicazione anche nei confronti dell’affittuario per la durata dell’affitto.
Partendo da tale norma, e dai successivi artt. 2559 c.c. – in materia di crediti - e 2560 c.c. – in materia di debiti -, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11138/2004 è arrivata ad affermare che se un debito sorge da un rapporto contrattuale sinallagmatico, si applica l’art. 2558 c.c. : si verifica una successione dell’affittuario nel debito contratto dall’affittante se le parti non hanno stabilito diversamente.

Se invece si tratta di altri debiti non sorti da un contratto di natura sinallagmatica (es. un risarcimento del danno, un’imposta ecc.) allora si applicherà l’art. 2560 c.c.: l’affittante risponderà dei debiti contratti anteriormente dall’affittante solo se risultano dai libri contabili.

Quanto detto vale anche nel caso di una retrocessione dell’azienda al proprietario per il venir meno del contratto d’affitto.
La giurisprudenza sul punto ha sempre confermato che con la restituzione dell’azienda alla scadenza dell’affitto si ha una seconda cessione (retro-cessione) nell’ambito della quale l’originario cedente diviene cessionario. Pertanto, in tale ipotesi, l’originario cedente assume, a sua volta, gli obblighi che aveva il cessionario al momento della cessione (Cass. n. 7458/2002).

Ciò detto, è chiaro che per poter rispondere compiutamente alla sua domanda occorrerebbe conoscere la natura di tali debiti. Tuttavia, considerando che sono oggetto di trasferimento tutti i debiti sorti in forza di un rapporto sinallagmatico e tutti i debiti che risultano dai libri contabili (e quindi la maggior parte dei debiti di un’azienda) è possibile affermare che nella maggior parte dei casi con la retrocessione dell’azienda si verifica anche un trasferimento dei debiti dell’affittuaria al proprietario affittante.

Non si verifica invece un trasferimento dei debiti nel caso in cui l’azienda affittuaria e l’azienda affittante configurano due entità ben distinte l’una dall’altra.
A tal fine, onde evitare di dover far fronte anche ai debiti contratti dall’affittuario, il proprietario dell’azienda dovrebbe premunirsi di prove, a futura memoria, circa la configurabilità di un’azienda diversa rispetto a quella precedente.
In tal senso potranno valere, oltre che l’interruzione temporale tra l’una e l’altra attività di qualche mese, anche la vendita di una parte dei beni, l’acquisto di altri beni, l’interruzione dei rapporti commerciali con i fornitori e con i lavoratori, la modifica dell’oggetto sociale e della attività e dal prodotto finale venduto (es. prodotti discount in luogo dei prodotti dei grandi produttori).

Con riferimento invece al problema della configurabilità di un trasferimento d’azienda ogni volta che venga ceduta la licenza per la rivendita di generi alimentari, bisogna anzitutto sottolineare come l’azienda (art. 2555 c.c.) sia intesa come complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio di una certa attività e che dunque dalla definizione stessa ne emerge che la prima caratteristica dell’azienda è appunto una eterogeneità di beni, una molteplicità di beni, tra i quali si instaura un nesso funzionale per effetto dell’attività di “organizzazione” da parte dell’imprenditore.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti sempre sostenuto che per cessione di azienda debba intendersi “il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo" (Cass. n. 21481/2009).
Nella sentenza n. 6452/2009 la Suprema Corte affermava proprio come occorra accertare di volta in volta l'identità della cessione d' azienda valutando complessivamente “una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione”.

Appare quindi discutibile sostenere che il trasferimento della licenza determini di per sé un trasferimento d’azienda, in quanto essa è costituita da una molteplicità di beni e non può essere costituita da un unico bene strumentale.

Giacinto V. M. chiede
giovedì 29/03/2018 - Piemonte
“Ad inizio estate 2017, ho deciso di cambiare i serramenti di casa e non sapendo a che santo votarmi, ho approfittato di una pubblicità su internet che mi proponeva diversi produttori da cui scegliere.
Mi sono fatto fare alcuni preventivi e sono anche stato visitato da alcuni venditori.
Alla fine la mia scelta è ricaduta sulla H., la quale mi garantiva il miglior prodotto al miglior prezzo.
Ho stipulato il contratto a luglio e dato il primo corposo acconto a settembre, con la garanzia che l'installazione sarebbe avvenuta di lì a poco.
Invece dopo un mesetto di silenzi, contatto, prima la venditrice...E nulla.
Allora scrivo una mail direttamente alla H., alla quale mi rispondono piccati che visto che l'acconto è stato staccato a settembre, la messa in opera avverrà solo a fine novembre.
Attendo il 30 novembre e riscrivo una mail un po' cattiva, facendo notare che nessuno mi aveva ancora contattato.
Dopo alcuni giorni mi chiama una ragazzina, probabilmente una segretaria, scusandosi e dicendo che l'installazione avverrà solamente a gennaio, probabilmente dopo le feste natalizie.
Analizzo il contratto firmato e scopro che è specificato che non garantiscono una data certa per il montaggio e non risponderanno per i ritardi con sconti o risarcimenti.

Ultime notizie sulla situazione della H. che ha un contratto di comodato con la Z. serramenti. Ho fatto fare una visura camerale di entrambe le società ed è emerso che la H. è attiva dal 2010 e la Z. è stata creata nel maggio 2017. a dicembre 2017 la Z. stipula un contratto di comodato con la H-, prendendosi carico di tutti i contratti in essere, contatta i vecchi clienti che sono già in attesa da tempo immemorabile e promette di portare, lei a termine i lavori. Nel frattempo guadagna altri sei mesi. La cosa strana è che i due differenti amministratori delle due società abitano nello stesso locale e sono nati a 16 anni di distanza in due paesini a pochi minuti di strada l'uno dall'altro...
ho sentito ora un altro ragazzo che mi ha chiamato telefonicamente ed è nella mia stessa situazione. stiamo cercando di creare un gruppo per fare una piccola Class action nei confronti di questi individui. Abbiamo creato un gruppo WhatsApp dedicato a tutti quelli che sono nella nostra stessa situazione e con il passaparola su Facebook siamo arrivati a 12 elementi che vantano la mia stessa situazione se non peggiore. Da uno di questi componenti ho saputo che il sig. M.non fa parte della Z. ma è un vecchio venditore della H. il quale ha stipulato uno dei contratti non portati a termine.

Ecco la cronologia degli eventi:

14 luglio 2017
stipulato contratto con la venditrice

2 agosto 2017
è venuto il tecnico della H. a casa a prendere le misure delle finestre per costruire i serramenti

2 agosto 2017
emesso bonifico di € 1760,00 da me a favore di H.

21 settembre 2017
ho chiamato la H. per avere notizie delle mie finestre ma mi dice che non sa ancora nulla ci sentiamo la prossima settimana

27 settembre 2017
ho chiamato la venditrice, la quale mi dice che non sa ancora quando verranno a fare l'installazione.

24 ottobre 2017 da ufficio tecnico H.
Buonasera Sig. M. ,
anche se Lei ha stipulato il contratto con la sig.ra P. a luglio , il pagamento dell'acconto è stato effettuato il 04/08 , pertanto il suo ordine è partito a settembre .
La data di consegna dei suoi infissi presso i ns magazzini è prevista per la fine del mese di novembre . Sarà ns cura chiamarla per fissare con lei la data di installazione a seconda delle sue esigenze.

30 novembre 2017 da me all'ufficio tecnico della H.
Buongiorno,
Non ho più avuto alcuna notizia riguardo l'installazione dei miei infissi che doveva essere eseguita entro la fine di novembre come da Vs. mail del 24 ottobre u.s.
Potreste, gentilmente, fornirmi una data certa?
grazie per una risposta



20 dicembre 2017 dall' amministrazione della Z. a me
Egr. Sig. M.
Con la presente diamo seguito alla telefonata intercorsa con il Sig. M. R. e le confermiamo quanto segue:
La società H., con la quale lei ha stipulato un contratto il 17/07/2017 per la fornitura di serramenti, ha ceduto in affitto con atto notarile il proprio ramo d’azienda serramenti alla società Z. srl.
Al fine di risolvere le problematiche di fornitura in essere, la società Z. è disponibile alla Fornitura dei serramenti alle seguenti condizioni:
Riconoscimento dell’acconto versato € 1.760,00
Saldo allo scarico merce € € 2.640,00

Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato alla Z.. Resta inteso che la società H. non avrà più nulla a pretendere per la fornitura in essere ,e la Z. solleverà la società H. da tutti gli obblighi assunti nei suoi confronti.
Il prodotto sarà uguale a quello ordinato.
L’installazione sarà effettuata il 30/07/2018.
In attesa di un suo riscontro, porgiamo distinti saluti.

16 gennaio 2018 da me all'amministrazione della Z.
Buongiorno,
confermo, quanto in allegato
saluti

16 gennaio 2018 – dall' amministrazione della Z. a me
Buongiorno,
prendiamo atto della sua accettazione in data odierna.
Da oggi deve considerare 35gg lavorativi per la consegna.
Cordiali saluti

17 gennaio 2018 - da me a amministrazione Z.

Buongiorno,
Visto il mio contratto stipulato a luglio e che siamo a gennaio 2018 e che mi è stato garantito che i serramenti sarebbero stati installati entro fine gennaio, ora, pretendete altri 35 gg lavorativi per l'installazione, chiedo l'annullamento del contratto e la restituzione dell'acconto a suo tempo versato.
in caso contrario procederò con le vie legali.

17 gennaio 2018 - dall' amministrazione della Z. a me
Buongiorno,
se deve richiedere lo storno del contratto e la restituzione della caparra dovrà farlo ad H., noi possiamo solo assicurarle la consegna come sotto specificato entro 35gg della sua accettazione che è avvenuta nella giornata di ieri.


06 marzo 2018 da me a amministrazione Z.

Buongiorno,
come da mail da Voi ricevuta il 6 gennaio 2018 nella quale confermavo l'accettazione della Vs. proposta, Vi avviso che la scadenza dei 35 giorni lavorativi è oggi 6 marzo 2018, ma sicuramente immagino che abbiate un'altra scusa per posticipare la consegna, o sbaglio?


07 marzo 2018 dall' amministrazione della Z. a me
­
Buongiorno ,
dalla sua ultima mail , riportata in basso , dove Lei esprime il dissenso a continuare il suo ordine con la ns azienda e chiedendo l'annullamento del contratto in essere con la H.
Pertanto , ci siamo ritenuti liberi dalla proposta avanzata nei suoi confronti visto che non vi è stata accettazione da parte sua.
Qualora decidesse di proseguire il suo ordine con noi , Le invieremo nuovamente proposta di consegna .

17 marzo 2018
d'accordo con altri membri del gruppo WhatsApp ci siamo recati alla caserma della Guardia di Finanza per fare un esposto ma l'ufficiale addetto non era in servizio. Abbiamo lasciato al piantone tutti gli incartamenti ed il mio numero di telefono, egli ha promesso che avrebbe consegnato il tutto all'ufficiale e ci avrebbe fatto contattare, ma ad oggi (29 marzo) tutto tace.

scrivendo ciò che mi è successo sul mio profilo Facebook ho ricevuto alcune segnalazioni da parte di altre persone che hanno subito la stessa mia sorte. Li ho contattati uno ad uno ed abbiamo stabilito un gruppo WhatsApp sul quale ci scambiamo le informazioni. Ad oggi siamo in 12 persone ad essere state truffate da queste persone ed altre due denunce le ho lette sul portale di Altroconsumo.
Ognuno di noi continua a telefonare od a mandare mail e qualche volta si riesce ad avere dei contatti con questi fantomatici personaggi. Uno dei nostri qualche giorno addietro dopo essere riuscito a parlare con Meneghinello gli ha detto che ha letto su Facebook del mio articolo. Egli ha risposto: “Ah, il tipo che sta rompendo i cog##ni su Facebook, quello sarà l'ultimo a ricevere i serramenti!”
Consulenza legale i 25/04/2018
Dal momento che l’azienda si è dimostrata poco affidabile e seria, la soluzione migliore, sicuramente, sarebbe quella di risolvere il contratto per pretendere la restituzione della caparra ed il risarcimento dei danni, senonché la comprensibile ma non univoca linea seguita fin qui, rende necessario chiedere prima e formalmente l’adempimento del contratto da parte della ditta Z. e, solo qualora questa non provveda, agire per lo scioglimento del contratto.

Si deve infatti considerare che l’art. 2558 c.c., in materia di cessione del ramo d’azienda, ma da estendersi anche al caso di affitto d’azienda (così espressamente art. 2562 c.c.), prevede che “Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante”.

Dunque, i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, in corso di esecuzione, a meno che non si tratti di contratti di carattere personale, sono automaticamente trasferiti dal cedente (H.) al cessionario (Z.), a prescindere da una manifestazione di volontà in tal senso del terzo contraente, il quale può comunque chiedere di recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia della cessione.
Tale disciplina è coerente con l'idea dell'azienda come universitas, come insieme di beni unificati idealmente in funzione della destinazione comune, da cui discende che i rapporti contrattuali che attengono all'azienda ceduta si considerano parte integrante del complesso dei beni unitariamente considerato, con la naturale conseguenza del relativo trasferimento unitamente all'azienda di cui seguono le sorti (Cass. n. 13319/2015).

Sono esclusi dalla suddetta sorte, i contratti “personali”, nei quali l'identità e le qualità personali dell'imprenditore alienante sono stati elementi determinanti del consenso del terzo contraente.
Più in particolare la giurisprudenza si è pronunciata sulla definizione, affermando che i contratti a carattere personale, sono sia quelli che prevedono a carico del soggetto alienante l'azienda una prestazione oggettivamente infungibile (ad es. la consegna di un quadro di Picasso), sia quelli in cui si ha una infungibilità soggettiva della prestazione stessa, derivante dalla fiducia riposta dal terzo nella capacità di adempimento della controparte (C. 1975/1994; T. Milano 6.7.1995).

Nonostante siano trascorsi più di tre mesi dalla notizia dell'affitto d'azienda, l'acquirente non ha manifestato in maniera univoca di voler recede dal contratto. Avendo in un primo momento chiesto di recedere dal contratto ed in un secondo momento domandato l’adempimento, risulterebbe assai difficile in un giudizio dimostrare l’univoca manifestazione della volontà di risolvere il contratto che veniva ceduto dalla ditta H. alla ditta Z. e la volontà che il contratto non venisse trasferito alla cessionaria Z. .
Sembra pure difficile sostenere si tratti di un contratto personale in quanto nel caso specifico si era deciso a contrattare con la ditta H., non in forza di un rapporto di fiducia oppure sulla base della reputazione commerciale dell’imprenditore, ma attraverso un sito internet ed in ragione del rapporto qualità-prezzo del prodotto.

Sarebbe dunque necessario con lettera raccomanda a/r richiedere formalmente l’adempimento del contratto facendo notare che è già trascorso quasi un anno dall’ordine della fornitura, fissando un ragionevole termine per adempiere, decorso il quale il contratto dovrà intendersi definitivamente risolto.
Successivamente, in mancanza di altri riscontri, si potrà procedere con l’azione giudiziaria per ottenere la risoluzione del contratto per l’inadempimento ed il risarcimento dei danni conseguenti.

Per quanto riguarda il termine finale per la posa in opera e la fornitura degli infissi deve sottolinearsi che il contratto nulla prevedeva in merito, ed anzi le parti espressamente escludevano che il ritardo nell’adempimento potesse essere causa di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno.

Tuttavia va considerato che il Legislatore non ammette contratti senza termine ovvero eccessivamente lunghi e dunque il termine andrà individuato, ed il contratto interpretato, facendo ricorso alle norme di legge oppure ad una determinazione giudiziale.
Se anche dovesse essere considerato come un contratto a tempo indeterminato, le parti manterrebbero comunque il diritto di recedere in qualsiasi momento (recesso liberatorio).
Pertanto si consiglia di assegnare comunque un termine alla ditta Z., avvertendoli che in caso di mancato adempimento si adiranno le vie legali (affinché venga accertato il recesso e quindi restituita la caparra, oppure per la determinazione in concreto di un termine finale per l’adempimento).

Gli acquirenti che si trovino nella medesima situazione, possono proporre la loro domanda insieme.
Il codice di procedura civile ammette che più persone possano agire nel medesimo procedimento (art. 103 c.p.c. - litisconsorzio facoltativo) quando le cause che si propongono sono accomunate dallo stesso petitum (il bene che si vuole ottenere) ovvero dalla stessa causa petendi (il titolo in base al quale si agisce in giudizio), oppure per comunanza solo di questioni.
L'identità del petitum potrebbe appunto rendere legittima la trattazione congiunta di tutte le cause.

Dagli elementi narrati non è invece possibile esprimersi con alcuna certezza in ordine alla configurabilità del reato di truffa.
L’art. 640 c.p. punisce con la reclusione sino a tre anni “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.
Ebbene, sicuramente sussiste un ingiusto profitto del venditore ed un danno patrimoniale dell’acquirente, ma non è possibile comprendere se la ditta H. abbia veramente fatto uso di artifizi e raggiri per convincere l’acquirente a contrattare e non si sia trovata invece in un momento di difficoltà economica culminata poi nella cessione dell’azienda.
Occorrerebbe cioè dimostrare il dolo, la coscienza e la volontà del titolare M. di trarre un ingiusto profitto dall’altrui danno mediante artifizi e raggiri.

La condotta fraudolenta del sig. M. deve essere consistita in artifizi e raggiri mirati ad indurla in errore e conseguire in suo danno un ingiusto profitto (Cass. 9197/2017).
Potrebbe configurasi un’ipotesi di truffa qualora il Sig. M., al momento in cui venne stipulato il contratto, già sapeva che la ditta non avrebbe potuto adempiere all’impegno assunto ed ha omesso volontariamente di riferirle le circostanze del caso al fine di ottenerne un profitto.
Nel caso specifico il reato di truffa dunque è astrattamente configurabile, ma non è possibile sapere se è configurabile in concreto.

In ogni caso, dal momento che la situazione accomuna molte persone che hanno avuto la medesima sorte, può ritenersi utile sporgere denuncia/querela presso la Procura della Repubblica relativamente a quanto occorso, sì che la magistratura requirente verifichi la concreta sussistenza della fattispecie di reato.