(massima n. 2)
Nel procedimento di espropriazione presso terzi, la responsabilità del terzo detentore del bene pignorato, prevista dall'art. 546 c.p.c., presuppone la esistenza giuridica del pignoramento, che è il risultato di una serie procedimentale che si inizia con l'atto descritto dall'art. 543 c.p.c. e si completa con la dichiarazione del terzo di cui all'art. 547 c.p.c. o, in mancanza ed in caso di contestazione, con la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo (art. 549 c.p.c.) e che mantiene, quindi, il suo effetto vincolante per il terzo solo se alla intimazione di cui all'art. 543 c.p.c., sia seguita la citazione dello stesso e l'accertamento del suo obbligo nell'ambito della espropriazione forzata.