Crediti di pigioni e fitti
Questo privilegio che storicamente si riattacca all'ipoteca legale concessa dal diritto romano al locatore sulle invecta et illata del conduttore, è indubbiamente il più importante dei privilegi sui mobili per la frequenza della sua applicazione.
Il trattamento che ne fa il nuovo codice non differisce sostanzialmente da quello del codice del 1865 ; tuttavia questo articolo apporta notevoli modificazioni ed aggiunte, oltre a perfezionamenti di forma.
I crediti garantiti dal privilegio sono, anzitutto, quelli delle pigioni e dei fitti degli immobili urbani e rustici, rispettivamente, limitatamente però ai crediti dovuti per l'anno in corso, l'antecedente e i successivi, se la locazione ha data certa, e solo per l'anno in corso ed il susseguente in caso diverso. Per anno in corso deve intendersi l'anno solare, indipendentemente dalla data dell'inizio della locazione e dai termini stabiliti nel contratto per il pagamento della pigione o del fitto.
La certezza della data, ai fini del privilegio, deve, a nostro avviso, risultare da un documento che la comprovi nei modi stabiliti dall'art. 2704.
Il diritto concesso al locatore di far valere il privilegio anche per gli anni successivi presuppone, naturalmente, che la locazione perduri, non ostante la morosità del conduttore ; che se il locatore avesse preferito di domandarne la risoluzione, egli non potrebbe vantare più un credito di fitti o pigioni per tali anni, ma solo un credito per danni, che però, come diremo di qui a poco, godono anch'essi del privilegio.
Il nuovo codice non riproduce la facoltà che dava l'art. 1958, n. 3, del codice precedente ai creditori del conduttore, di sottentrare nelle ragioni di quest'ultimo e sublocare l'immobile : la scarso esercizio di tale diritto sotto l'impero del codice suddetto, e gli inconvenienti cui esso poteva dar luogo ne hanno consigliato la soppressione.
Altri crediti privilegiati
Privilegiati sono ancora tutti gli altri crediti ai quali può dar luogo l'inadempienza del conduttore. L'art. 2764, in proposito, specifica nel terzo comma i crediti dipendenti da mancate riparazioni a dell’immobile, dai danni arrecati dal conduttore, dalla mancata restituzione delle scorte nell'affitto del 'fondi rustici e, aggiunge con formola generica « ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto ». Tale solo locuzione, diversa da quella del codice del 1865 che accennava ai crediti per «ciò che concerne l'esecuzione del contratto », porta a risolvere in senso affermativo la questione agitatasi sotto l'impero di quel codice se fra i crediti privilegiati fossero da comprendere quelli dipendenti dall'anticipata risoluzione del contratto per colpa del conduttore.
Beni sui quali cade il privilegio: fondi rustici, fondi urbani
Relativamente alle cose sulle quali cade il privilegio, bisogna distinguere i fondi urbani dai rustici. Per i primi il privilegio investe tutto ciò che serve a fornire l'immobile e, cioè tutte quelle cose che, secondo il significato tradizionale di inyecta, et illata, sono introdotte dal conduttore per arredare stabilmente i locali presi in affitto, siano questi destinati ad abitazione che a qualsiasi altro uso urbano (negozio, studio professionale, ecc.), allo scopo di renderne possibile o più comodo il godimento. Il carattere di stabilità sopra enunciato dev'essere inteso, naturalmente, in relazione all'uso a cui i locali sono destinati. Così, trattandosi di un negozio di vendita, nel quale le merci introdotte sono soggette A continuo movimento e sostituzione, esse sarebbero soggette al privilegio ; e questo colpirebbe altresì quelle che vi venissero introdotte in seguito.
Nei fondi rustici il privilegio cade anch'esso sulle cose che servono a fornire l'immobile ; ma colpisce altresì i frutti dell'anno e quelli raccolti anteriormente, come pure tutto ciò che serve a coltivare il fondo locato. L'espressione relativa ai frutti, diversa da quella del codice del 1865 per quel che si riferisce alle derrate, è identica a quella che si legge nell'art. 2763 a proposito del privilegio del concedente del fondo enfiteutico ; e quindi ci riportiamo, per la relativa illustrazione, al commento di quest'ultimo articolo.
Fra le cose che servono a fornire l'immobile rustico sono da comprendere le scorte vive e morte ed in genere tutte quelle altre che servono a rendere possibile il godimento del fondo od a sfruttarne meglio le utilità .
Conflitto con i diritti del subconduttore e dei terzi
Questo privilegio può esercitarsi, entro certi limiti, anche in pregiudizio dei diritti che i terzi avessero acquistato sui mobili ad esso soggetti. Precisamente, se l'acquirente del diritto è il subconduttore di un fondo rustico, il privilegio può farsi valere sui frutti del fondo stesso, anche nei confronti di lui, indipendentemente dall'essere egli o no in debito verso il conduttore principale ; trattandosi di altre cose (destinate a fornire il fondo urbano o rustico o a coltivare il fondo rustico), il privilegio può esercitarsi in pregiudizio del subconduttore solo nei limiti di quanto questi fosse tenuto verso il proprio locatore ai sensi delle disposizioni di legge (art. 1595) che concedono al locatore principale di agire direttamente. (e non con l'azione surrogatoria) contro il subconduttore per esigere prezzo della locazione e quant'altro dipendesse dalle obbligazioni del contratto di sublocazione. Si deve anzi in proposito tenersi presente, per i fondi rustici, anche l'art. 1649, secondo il quale, se il locatore consente subaffitto, questo considerato dal nuovo codice come locazione diretta tra il locatore ed il subaffittuario. In questo caso i limiti stabiliti dall'art. 2 764 circa l'esercizio del privilegio sui mobili del subconduttore troverebbero applicazione solo per i crediti che il locatore vantasse già, all'epoca del subaffitto, verso il conduttore principale ; non per quelli che venissero a maturare in seguito, e per i quali, come si è detto, egli dovrebbe rispondere direttamente verso il locatore principale.
Se la persona che vanti diritti sui mobili sia una persona diversa dal subconduttore, il privilegio potrà esercitarsi in suo pregiudizio tutte le volte che non si provi che il locatore era a conoscenza dei diritti medesimi all'atto dell'introduzione delle cose nell'immobile locato. La norma dell'art. 2 764 trova applicazione al riguardo anche se si tratti di cose smarrite o rubate, a differenza di quanto stabiliva l'art. 1958, n. 3, del codice precedente, secondo il quale per le cose suddette, il privilegio non poteva mai esercitarsi in pregiudizio del loro proprietario. Tale diversità fra i due codici si spiega con l'abolizione fatta nel nuovo libro della proprietà della distinzione fra perdita volontaria e perdita involontaria del possesso, agli effetti dell'acquisto dei diritti per parte di terzi.
Si era fatta questione, sotto l'impero del codice del 1865, se il privilegio potesse farsi valere sui mobili dotali della moglie del conduttore ; e la questione potrebbe risorgere anche oggi, non contenendo l'art. 2 764 alcun chiarimento in proposito. La dottrina e la giurisprudenza erano divise, ma la Cassazione propendeva per l’inesperibilità del privilegio, in vista del particolare regime di tali beni e della loro indisponibilità ed impignorabilità, anche per obbligazioni che avesse contratto la stessa moglie (cfr. art. 191). Naturalmente ciò non potrebbe dirsi per quei mobili dotali dei quali marito acquistasse la proprietà (art. 822),giacché su questi il privilegio potrebbe esercitarsi senza alcuna limitazione.
Condizioni per l’esercizio del privilegio: permanenza dei mobili nel fondo. Loro asportazione. Diritto di sequestro, diritto di seguito
Condizione essenziale per l'esperibilità del privilegio è che i beni mobili si trovino ancora nel fondo locato o anche, se si tratta di frutti, nelle dipendenze del medesimo. La vendita del fondo, qualora sussistesse la condizione suddetta, non pregiudicherebbe l'esercizio del privilegio. Ma mentre l'asportazione dei frutti determinerebbe la perdita irreparabile del privilegio, trattandosi invece di altri mobili il privilegio permane purché il locatore ne domandi il sequestro entro un breve termine, e cioè entro trenta giorni dall'asportazione, se si tratti di mobili destinati a fornire o a coltivare il fondo rustico, ed entro quindici giorni, se si tratti di mobili che servono a fornire la casa. Tuttavia in questi casi restano fermi i diritti acquistati dopo l'asportazione dai terzi che ignoravano l'esistenza del privilegio. Con questa disposizione dell'ultimo comma dell'articolo in esame, che mancava nel codice del 1865, viene eliminata la questione che si faceva in precedenza, se per la prevalenza del diritto del terzo sul privilegio si richiedesse in costui l'elemento della buona fede. Ed essa dà anche modo di risolvere l'altra questione, se, verificandosi l'introduzione dei mobili asportati in altro immobile preso ugualmente in affitto, dovesse prevalere il privilegio del primo locatore o del secondo, o se entrambi concorressero per contributo. Bisogna infatti accertare se l'elemento della buona fede concorra presso il nuovo locatore ; nella affermativa, sarebbe precluso al primo locatore l'esercizio del privilegio ; mentre invece se questo elemento mancasse, egli potrebbe esercitare il privilegio in tutta la sua ampiezza.
Sempre sotto l'impero del codice del 1865 era sorto il dubbio se il locatore avesse potuto prevenire l'asportazione dei mobili, fermandoli tempestivamente presso il conduttore, ai fini di esercitare a suo tempo il privilegio. Era prevalsa la soluzione affermativa ; ma il nuovo codice ha rimosso ogni dubbio in proposito con una disposizione di carattere generale, l'art. 2769.
L'assenso del locatore all'asportazione dei mobili renderebbe inesperibile il privilegio. Tale assenso non occorre che sia dato in modo formale, potendo anzi risultare anche da presunzioni.