Questa norma regola il procedimento di modifica delle condizioni di separazione, la quale può essere richiesta sia quando mutano le condizioni patrimoniali dei coniugi, sia in relazione ai provvedimenti inerenti il
mantenimento e l'affidamento della prole, allorchè intervengano nuove circostanze modificative delle condizioni già stabilite nella
sentenza di separazione.
Dal contenuto di questa norma se ne desume che i provvedimenti oggetto di modifica hanno natura determinativa e vengono emessi
rebus sic stantibus, cioè allo stato degli atti (per tale ragione possono essere modificati in ogni momento); peraltro, deve farsi osservare che la norma in esame si pone in stretta relazione con gli artt.
155 e [n156cc]] c.c.
Il
giudizio di modificazione delle condizioni di separazione si svolge seguendo il procedimento camerale, fatta
eccezione per le deroghe che lo stesso art. 710 prevede per l'attività istruttoria e i provvedimenti provvisori.
La domanda di modificazione delle condizioni relative ai coniugi o alla prole contenute nella sentenza di separazione è proponibile solo dopo il
passaggio in giudicato di tale
provvedimento, non rilevando la circostanza che il giudicato stesso si sia formato nelle more del giudizio di revisione.
In assenza di criteri per la determinazione della
competenza, la giurisprudenza ha ritenuto che nel giudizio in esame debba farsi applicazione dei criteri di competenza ordinaria per territorio e non di quelli stabiliti per il giudizio di separazione.
In particolare, si applica il criterio relativo al foro generale del
convenuto ex
art. 18 del c.p.c. e quello riguardante il foro facoltativo per le cause concernenti i diritti di
obbligazione di cui all’
art. 20 del c.p.c..
Come si è prima accennato, la norma in esame prevede che il giudizio di revisione delle condizioni di separazione debba essere instaurato con le modalità e le forme previste per i
procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt.
737 e ss. c.p.c., eccetto che per le deroghe stabilite dallo stesso art. 710.
La scelta del rito camerale è volta a garantire una rapida definizione del procedimento nel rispetto del principio del
contraddittorio.
Per quanto concerne la natura del procedimento, parte della dottrina ritiene che esso abbia natura contenziosa quando oggetto della revisione sono le condizioni patrimoniali dei coniugi e il mantenimento della prole (poichè incide sui diritti soggettivi dei primi), mentre ha natura volontaria quando si chiede la modificazione delle condizioni attinenti all'affidamento della prole e all'esercizio della potestà genitoriale.
Circa il suo campo di applicazione, si ritiene che questo si estenda ai provvedimenti provvisori che riguardano i coniugi e la prole conseguenti alla separazione e alle condizioni della
separazione consensuale.
La forma dell'atto introduttivo del giudizio è quella del ricorso, il quale può essere proposto singolarmente o congiuntamente dai due coniugi (il ricorso congiunto è ammesso quando si domanda la modifica dei provvedimenti pronunciati in sede di
separazione giudiziale ex
art. 151 del c.c.).
Una volta proposto, il ricorso viene depositato nella cancelleria del tribunale competente ed il
presidente del tribunale nomina il giudice relatore e fissa l'udienza camerale.
Ricorso e decreto presidenziale vengono notificati alla controparte entro il
termine perentorio stabilito in quest'ultimo atto (il tribunale deve verificare l'avvenuta notifica del ricorso).
In dottrina si sostiene che l'inciso “
sentite le parti” contenuto al secondo comma non si riferisce all'obbligatoria
comparizione personale di esse ma piuttosto riguarda l'attuazione del contraddittorio che deve essere assicurata prima di qualsiasi attività e quindi ancor prima di assumere i provvedimenti provvisori previsti dal terzo comma (si esclude l'ammissibilità di provvedimenti emessi
inaudita altera parte).
Le parti hanno il diritto di farsi assistere da un
difensore in ogni fase del procedimento; a norma del terzo comma dell’
art. 82 del c.p.c. essi devono
stare in giudizio con l'
assistenza di un
procuratore salvo i casi in cui la legge stabilisca diversamente.
Nel procedimento di revisione delle condizioni di separazione vige il principio dispositivo salva la possibilità del giudice di ammettere d'ufficio i
mezzi di prova relativi alla prole di cui al comma 7 dell’
art. 155 del c.c.; si ritengono ammessi tutti i mezzi istruttori, compresa l'escussione dei testi, nonché la consulenza tecnica (sono ammesse anche tutte le prove legali, come il giuramento e la
confessione).
La norma prevede che il tribunale assume i mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti; tale disposizione deve intendersi nel senso che l'ammissione dei mezzi istruttori spetta sempre al tribunale, mentre la loro assunzione può essere delegata ad un membro del collegio.
Nei procedimenti di revisione delle condizioni di separazione non è richiesto l’intervento del PM, salvo quando si tratti di provvedimenti riguardanti la prole.
Il procedimento di modifica delle condizioni di separazione si conclude con decreto motivato avente natura sostanziale di sentenza; la sua efficacia è subordinata al decorso del termine per il
reclamo.
Contro il
decreto motivato, infatti, è ammesso reclamo ex
art. 739 del c.p.c. davanti alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla
notificazione, la cui decisione è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex
art. 111 Cost..
Essendo il provvedimento pronunciato nei confronti di più parti, il reclamo deve essere presentato in forma di ricorso alla corte d'appello; il termine di 10 giorni per la sua proposizione decorre dalla notificazione del provvedimento, la quale deve essere eseguita ad istanza di parte e non del
cancelliere, in quanto i procedimenti camerali che si svolgono nei confronti di più parti hanno natura contenziosa.
L’ultimo comma dispone che “
ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento”.
Presupposto per emanare i provvedimenti provvisori è “
la non immediata definibilità” del procedimento iniziale.
Essi vengono emessi con la forma di decreto motivato, sono immediatamente esecutivi e perdono la loro efficacia e validità con la pronunzia decisoria finale.
I provvedimenti provvisori non sono soggetti a reclamo.