Cass. civ. n. 26702/2018
Nella vigenza dell'art. 549 c.p.c. nella formulazione introdotta dalla legge n. 228 del 2012, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione risolva in via sommaria le questioni relative all'esistenza della posizione debitoria del terzo ed assegni le somme pignorate è impugnabile mediante l'opposizione agli atti esecutivi e non con l'appello - previa qualificazione dell'ordinanza come sentenza sostanziale -, posto che, a differenza del precedente regime giuridico, in forza del quale sulle contestazioni relative alla dichiarazione del terzo occorreva decidere in base ad un ordinario procedimento di cognizione, il nuovo art. 549 c.p.c. abilita lo stesso giudice dell'esecuzione a risolvere dette questioni, all'esito di un accertamento sommario.
Cass. civ. n. 5037/2017
In tema di espropriazione presso terzi, l’instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (oggi la contestazione della dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 549 c.p.c. come sostituito dalla l. n. 228 del 2012) non costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria da parte del creditore procedente che assuma di aver subito danni per la dichiarazione falsa o reticente resa dal terzo pignorato, potendo tutt’al più la mancata contestazione della dichiarazione di quest'ultimo rilevare come fatto colposo del creditore, la cui valutazione, ai sensi dell’art. 1227, commi 1 o 2, c.c. costituisce oggetto di una accertamento di fatto demandato al giudice del merito.
Cass. civ. n. 24047/2014
La sentenza che accerta l'obbligo del terzo a norma dell'art. 549 cod. proc. civ. (nel testo vigente "ratione temporis" ed anteriore alla modifica di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228) non è soggetta alla sospensione dei termini processuali, disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, poiché sussiste l'interesse alla sollecita definizione di tale giudizio, considerato che il processo esecutivo è, nell'attesa, sospeso.
Cass. civ. n. 23325/2010
La sentenza di primo grado che - definendo il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e di cui all'art. 548 c.p.c., nell'alveo di una procedura esecutiva presso terzi - accerti l'esistenza del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo deve contenere la fissazione del termine perentorio per la prosecuzione del giudizio esecutivo sospeso, il quale, a seguito della riassunzione tempestiva, prosegue, a prescindere dal passaggio in giudicato della detta sentenza, riferendosi l'art. 549 c.p.c. alla "sentenza che definisce il giudizio" ed essendo tale il provvedimento di merito che decide su tutte le domande proposte e le relative eccezioni anche se non passata in giudicato, restando rilevante tale profilo solo ove la sentenza non abbia fissato il termine per la riassunzione.
Cass. civ. n. 10550/2009
Il debitore esecutato è parte necessaria nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 549 c.p.c., in quanto innanzitutto nei suoi confronti deve essere verificata l'esistenza del credito oggetto di pignoramento; nel corso di tale processo di cognizione egli può chiedere l'accertamento della non persistenza del credito nel suo patrimonio, per averlo egli ceduto ad un terzo, avendo interesse ad un accertamento della prevalenza della cessione sul pignoramento, ex art. 2914 n. 2 c.c., al fine di garantire la conservazione degli effetti favorevoli della cessione e di evitare gli effetti sfavorevoli della caducazione o dell'inefficacia. Tale interesse sostanziale fonda quello all'accertamento giudiziale e pure all'impugnazione in caso di soccombenza.