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Articolo 521 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Nomina e obblighi del custode

Dispositivo dell'art. 521 Codice di procedura civile

Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore (1).

Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina (2).

Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.

Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere il conto a norma dell'articolo 593 (3).

Quando è depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultato difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano(4).

Note

(1) Il consenso a cui la norma in esame si riferisce deve sempre essere anteriore alla nomina e può essere espresso o tacito. Quest'ultima ipotesi si verifica quando il creditore o il debitore, presenti al pignoramento, non si oppongono alla nomina del custode.
(2) Può essere nominato custode colui che ha compiuto la maggiore età ed è capace di agire. L'accettazione da parte di chi è nominato custode avviene mediante sottoscrizione del processo verbale.
(3) Il custode deve sottoscrivere il processo verbale dal quale deriva la sua nomina, deve seguire le direttive impartite dall'ufficiale giudiziario per la conservazione dei beni pignorati, non può utilizzare le cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice, deve rendere il conto in caso di beni fruttiferi, esercitando la custodia usando la diligenza del buon padre di famiglia (v. 67). Inoltre, vi è anche un altro obbligo che non è espressamente dettato da tale norma che, in ogni caso, incombe sul custode, ovvero l'obbligo di segnalare al giudice dell'esecuzione i sequestri ed i pignoramenti successivamente intervenuti sui beni custoditi e di consegnare questi ultimi all'aggiudicatario, all'assegnatario o al debitore.
(4) Tale comma, aggiunto dalla Legge 52/2006, prevede che nel caso in cui venga depositata l'istanza di vendita il giudice debba disporre la sostituzione del custode nominando l'istituto all'uopo autorizzato, il quale, entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, deve provvedere al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità.

Spiegazione dell'art. 521 Codice di procedura civile

L'assunzione della qualità di custode può avvenire per nomina da parte dell'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento ovvero per nomina con successivo provvedimento del giudice dell'esecuzione.

Chiunque può essere nominato custode, purché si tratti di persona maggiorenne e capace di agire.
Alcune specifiche limitazioni sono previste in questa stessa norma, ove è detto che non possono svolgere le funzioni di custode il creditore ed il suo coniuge né il debitore e le persone con lui conviventi, salvo che vi sia un espresso consenso rispettivamente da parte del debitore e del creditore.

In mancanza, dunque, di un'espressa opposizione del creditore (che si ritiene possa intervenire anche successivamente alla nomina), il debitore può essere nominato custode ed assumere i relativi compiti.

L'atto di nomina a custode diventa efficace con l'accettazione da parte dell'interessato, il quale a tal fine viene invitato a sottoscrivere il processo verbale.
E’ stato tuttavia evidenziato che la sottoscrizione non costituisce requisito essenziale se dal verbale risulta che il custode ha accettato, il che comporta che il difetto di sottoscrizione non libera il custode dalle sue responsabilità.

Sussiste, al contrario, un obbligo di accettare l'incarico, fatta salva la facoltà di rifiutarlo, ma solo per giusti motivi, per il pubblico depositario di cui al primo comma dell’art. 520 del c.p.c. e l’istituto vendite giudiziarie di cui al secondo comma dell’art. 159 delle disp. att. c.p.c..

In qualunque momento il giudice può disporre la sostituzione del custode ex art. 66 del c.p.c., sia d’ufficio che ad istanza di parte avanzata nelle forme di cui all’art. 486 del c.p.c.; allo stesso modo anche il custode che non ha diritto al compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito, in tal modo sottraendosi ad un'attività da cui possono originare responsabilità (se, invece, ha diritto al compenso, la sostituzione da parte del custode può essere chiesta solo se ne ricorrono giusti motivi).
All'ordinanza di surroga deve seguire la consegna delle cose pignorate al nuovo custode a mezzo dell'ufficiale giudiziario, in quanto quest’ultimo dovrà redigerne processo verbale da depositare in cancelleria per l’inserzione nel fascicolo dell’esecuzione.

Diversa dalle ipotesi di sostituzione a cui si è fatto prima riferimento è quella disciplinata nel quarto comma della norma in esame, ove si prevede che il giudice dell'esecuzione, nel momento in cui viene depositata l'istanza di vendita, dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto giudiziario autorizzato alla vendita ex art. 534 del c.p.c. e art. 159 delle disp. att. c.p.c. comma 2, (lo scopo che il legislatore si è prefisso è quello di meglio organizzare la vendita stessa e assicurare la migliore conservazione del compendio pignorato).

L’istituto vendite giudiziarie, a sua volta, entro trenta giorni dalla nomina, previa comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso al luogo in cui il precedente custode conserva i beni pignorati, deve provvedere al trasporto dei beni presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. In tale circostanza le persone incaricate dall'istituto possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere, se del caso, l'assistenza della forza pubblica.

Soltanto se il bene pignorato dovesse risultare difficilmente trasportabile, l'istituto può essere autorizzato a provvedere alla sua custodia nel luogo in cui si trova.

Tra gli obblighi che investono la persona del custode vanno evidenziati:
  1. l'obbligo di adempiere all'incarico ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia;
  2. l'obbligo previsto al terzo comma, volto alla conservazione dei beni pignorati, di lasciare le cose nell'immobile del debitore o di trasportarle altrove secondo l'autorizzazione concessa dall'ufficiale giudiziario;
  3. l'obbligo di cui al quarto comma di non usare le cose pignorate senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione;
  4. l'obbligo, sempre previsto al quarto comma, di rendiconto ex art. 593 del c.p.c..

Oltre alle attività specificamente dettate dalla norma, si ritiene che il custode possa e debba compiere qualunque attività necessaria per la manutenzione e conservazione dei beni, ora senza autorizzazione ora con autorizzazione.

Altro aspetto che la norma in esame si preoccupa di disciplinare è quello relativo al luogo di custodia.
Viene al riguardo stabilito che ai fini della conservazione della res pignorata, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarla nell'immobile appartenente al debitore ovvero a trasportarla altrove.
Se le cose sono trasportate altrove, tale luogo deve essere esattamente determinato sia per le successive attività esecutive che per consentire ad altri creditori di pignorare gli stessi beni.
Il rapporto di custodia si conclude con l'emanazione del provvedimento che ordina al custode di consegnare la cosa.

Secondo quanto espressamente previsto dal primo comma dell’art. 67 del c.p.c., il custode che non esegue l'incarico assunto e che non esercita la custodia da buon padre di famiglia può essere condannato dal giudice (con ordinanza che acquista efficacia esecutiva ex art. 179 del c.p.c.) a una pena pecuniaria oltre che al risarcimento dei danni cagionati alle parti.
Inoltre il custode incorre in responsabilità penale nel caso in cui ometta o ritardi indebitamente il compimento di un atto del suo ufficio (art. 388 del c.p. comma 5), e quando, con dolo o con colpa, cagioni la distruzione, dispersione, soppressione o sottrazione della cosa affidata alla sua custodia (art. 388 bis del c.p.).
In entrambi i casi costituisce condizione di procedibilità la querela della persona offesa

Massime relative all'art. 521 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 11377/2011

Il custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario è legittimato ad agire o resistere nei soli giudizi concernenti l'amministrazione di tali beni o la loro conservazione in relazione ai rapporti da lui posti in essere o che attengano a circostanze verificatesi in pendenza della custodia cautelare; pertanto, non è legittimato ad agire per l'annullamento di un contratto di locazione delle cose sequestrate (nella specie, perché concluso dal rappresentante in conflitto di interessi), stipulato prima del sequestro, trattandosi di azione preesistente alla custodia.

Cass. civ. n. 712/2006

Divenuta inefficace la misura cautelare di sottoposizione a sequestro di una somma di danaro, di fronte alla mancata restituzione da parte del custode della somma, colui al quale essa spetta deve sperimentare, per ottenerne la restituzione, la procedura esecutiva nei modi e nelle forme dell'espropriazione forzata (artt. 483 ss. c.p.c.), nel caso in cui il custode sia stato autorizzato dal giudice ad utilizzare la somma (art. 521, quarto comma, c.p.c.), oppure, nel caso in cui l'autorizzazione non sia stata concessa, la procedura esecutiva per consegna di cosa mobile (artt. 605 ss. c.p.c.).

Cass. civ. n. 3127/1984

Il custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario può stare in giudizio come attore o convenuto nelle controversie concernenti l'amministrazione dei beni, ma non in quelle che attengono alla proprietà od altro diritto reale degli stessi. Conseguentemente, il custode dei beni ereditari non ha legittimazione in controversia con la quale terze persone, assumendo la loro qualità di legittimari, facciano valere pretese sui beni stessi, incidendo siffatte pretese sulla titolarità di diritti reali, senza riferimento ai compiti di conservazione e di amministrazione del custode.

Cass. civ. n. 2875/1976

Nel caso in cui i beni pignorati non possano essere custoditi senza spese, queste debbono essere anticipate dal creditore procedente su provvedimento del giudice dell'esecuzione. Ove tale provvedimento non sia stato emesso o non venga eseguito, ed il custode non si dimetta, le suddette spese debbono essere erogate in proprio da esso custode, che ne chiederà il rimborso in sede di liquidazione, ovvero, su espressa autorizzazione del giudice, potrà provvedervi con i redditi ricavati dalle cose pignorate. Ne consegue che il custode non può assumere obbligazioni nei confronti dei terzi impegnando direttamente verso costoro il creditore procedente.

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