L'assunzione della qualità di
custode può avvenire per nomina da parte dell'
ufficiale giudiziario all'atto del
pignoramento ovvero per nomina con successivo provvedimento del
giudice dell'esecuzione.
Chiunque può essere nominato custode, purché si tratti di persona maggiorenne e capace di agire.
Alcune specifiche limitazioni sono previste in questa stessa norma, ove è detto che non possono svolgere le funzioni di custode il
creditore ed il suo coniuge né il
debitore e le persone con lui conviventi, salvo che vi sia un espresso consenso rispettivamente da parte del debitore e del creditore.
In mancanza, dunque, di un'espressa opposizione del creditore (che si ritiene possa intervenire anche successivamente alla nomina), il debitore può essere nominato custode ed assumere i relativi compiti.
L'atto di nomina a custode diventa efficace con l'accettazione da parte dell'interessato, il quale a tal fine viene invitato a sottoscrivere il
processo verbale.
E’ stato tuttavia evidenziato che la sottoscrizione non costituisce requisito essenziale se dal verbale risulta che il custode ha accettato, il che comporta che il difetto di sottoscrizione non libera il custode dalle sue responsabilità.
Sussiste, al contrario, un obbligo di accettare l'incarico, fatta salva la facoltà di rifiutarlo, ma solo per giusti motivi, per il pubblico depositario di cui al primo comma dell’
art. 520 del c.p.c. e l’istituto vendite giudiziarie di cui al secondo comma dell’
art. 159 delle disp. att. c.p.c..
In qualunque momento il giudice può disporre la sostituzione del custode ex
art. 66 del c.p.c., sia d’ufficio che ad istanza di parte avanzata nelle forme di cui all’
art. 486 del c.p.c.; allo stesso modo anche il custode che non ha diritto al compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito, in tal modo sottraendosi ad un'attività da cui possono originare responsabilità (se, invece, ha diritto al compenso, la sostituzione da parte del custode può essere chiesta solo se ne ricorrono giusti motivi).
All'ordinanza di surroga deve seguire la consegna delle cose pignorate al nuovo custode a mezzo dell'ufficiale giudiziario, in quanto quest’ultimo dovrà redigerne processo verbale da depositare in cancelleria per l’inserzione nel fascicolo dell’esecuzione.
Diversa dalle ipotesi di sostituzione a cui si è fatto prima riferimento è quella disciplinata nel quarto comma della norma in esame, ove si prevede che il giudice dell'esecuzione, nel momento in cui viene depositata l'istanza di vendita, dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto giudiziario autorizzato alla vendita ex
art. 534 del c.p.c. e
art. 159 delle disp. att. c.p.c. comma 2, (lo scopo che il legislatore si è prefisso è quello di meglio organizzare la vendita stessa e assicurare la migliore conservazione del compendio pignorato).
L’istituto vendite giudiziarie, a sua volta, entro trenta giorni dalla nomina, previa comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso al luogo in cui il precedente custode conserva i beni pignorati, deve provvedere al trasporto dei beni presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. In tale circostanza le persone incaricate dall'istituto possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere, se del caso, l'assistenza della
forza pubblica.
Soltanto se il bene pignorato dovesse risultare difficilmente trasportabile, l'istituto può essere autorizzato a provvedere alla sua custodia nel luogo in cui si trova.
Tra gli obblighi che investono la persona del custode vanno evidenziati:
-
l'obbligo di adempiere all'incarico ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia;
-
l'obbligo previsto al terzo comma, volto alla conservazione dei beni pignorati, di lasciare le cose nell'immobile del debitore o di trasportarle altrove secondo l'autorizzazione concessa dall'ufficiale giudiziario;
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l'obbligo di cui al quarto comma di non usare le cose pignorate senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione;
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l'obbligo, sempre previsto al quarto comma, di rendiconto ex art. 593 del c.p.c..
Oltre alle attività specificamente dettate dalla norma, si ritiene che il custode possa e debba compiere qualunque attività necessaria per la manutenzione e conservazione dei beni, ora senza autorizzazione ora con autorizzazione.
Altro aspetto che la norma in esame si preoccupa di disciplinare è quello relativo al luogo di custodia.
Viene al riguardo stabilito che ai fini della conservazione della
res pignorata, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarla nell'immobile appartenente al debitore ovvero a trasportarla altrove.
Se le cose sono trasportate altrove, tale luogo deve essere esattamente determinato sia per le successive attività esecutive che per consentire ad altri creditori di pignorare gli stessi beni.
Il rapporto di custodia si conclude con l'emanazione del provvedimento che ordina al custode di consegnare la cosa.
Secondo quanto espressamente previsto dal primo comma dell’
art. 67 del c.p.c., il custode che non esegue l'incarico assunto e che non esercita la custodia da buon padre di famiglia può essere condannato dal giudice (con ordinanza che acquista efficacia esecutiva ex
art. 179 del c.p.c.) a una
pena pecuniaria oltre che al risarcimento dei danni cagionati alle parti.
Inoltre il custode incorre in responsabilità penale nel caso in cui ometta o ritardi indebitamente il compimento di un atto del suo ufficio (
art. 388 del c.p. comma 5), e quando, con dolo o con colpa, cagioni la distruzione, dispersione, soppressione o sottrazione della cosa affidata alla sua custodia (
art. 388 bis del c.p.).
In entrambi i casi costituisce condizione di procedibilità la
querela della persona offesa