(massima n. 1)
In tema di espropriazione presso terzi, dalla formulazione dell'art. 543 c.p.c. (il quale prescrive che l'atto notificato personalmente al terzo deve contenere, tra l'altro, l'intimazione al destinatario di non disporre delle cose o delle somme dovute, senza ordine del giudice) e dell'art. 546 stesso codice (il quale prevede, inoltre, che dal giorno della notificazione di detto atto il terzo č soggetto agli obblighi imposti al custode relativamente alle cose ed alle somme a lui dovute) va desunto, pur in assenza di un'espressa disposizione normativa a riguardo, che, nel caso in cui sia respinta la domanda di convalida di un precedente sequestro di mobili o crediti presso terzi, il giudice deve impartire al terzo l'ordine di dissequestro, con la conseguente sopravvenuta disponibilitā dei mobili e delle somme vincolate con il precedente provvedimento cautelare.