(massima n. 1)
Nell'espropriazione presso terzi di somme di denaro, la norma dell'art. 546, primo comma, c.p.c., come modificata dall'art. 2, comma terzo, lett. e), n. 3, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (mediante l'inserimento delle parole "e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà"), è entrata in vigore il 1° marzo 2006, secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data. Pertanto la nuova formulazione dell'art. 546, primo comma, c.p.c. non è applicabile ove la procedura esecutiva si sia conclusa con provvedimento di assegnazione anteriore al 1° marzo 2006, essendo, appunto, l'ordinanza di assegnazione l'atto che conclude il procedimento dell'espropriazione presso terzi. Né rileva che tale atto sia stato oggetto di opposizione agli atti esecutivi, poiché il ricorso ex art. 617 c.p.c. introduce un giudizio di cognizione e non ha l'effetto di protrarre la "pendenza" della procedura esecutiva, venuta comunque meno con la pronuncia del provvedimento di assegnazione opposto.