Onere delle spese ordinarie
L'obbligazione del comodatario di sopportare le spese ordinarie, ossia quelle dovute sostenere per servirsi della cosa stessa, è stata da qualche interprete considerata «
un peso naturale del comodato che il comodatario ricava dalla cosa imprestatagli »: e lo spunto sembra attraente, perché richiama quella nozione di
modus che è indispensabile per penetrare l'essenza dell'istituto.
Quando, infatti, si dice che le spese ordinarie debbono far carico al comodatario perché sono una conseguenza diretta dell'uso, non si avverte che questo principio contrasta con l'altro, che abbiamo applicato in caso di deterioramento, o perimento della cosa, l'uno e l'altro dovuti esclusivamente all'uso; e non per questo facenti carico al comodatario, ma — al contrario — al comodante.
Gli è che - per tradizione e per adeguarsi alla realtà economico-sociale dell'istituto – il
beneficium attribuito dal comodante lo si considera al netto, per cosi dire, degli immancabili rischi che l'uso comporta ma al lordo delle spese ordinarie relative. Ed è in questi limiti, che il consenso si forma, onde più che di peso vero e proprio, dovrebbe anche qui parlarsi di limitazione, sia pur naturale e indefettibile, della obbligazione contratta dal comodante, dal che, al solito, e non autonomamente, discendono le obbligazioni del comodatario.
Rimborso delle spese straordinarie
Ciò vale per le spese ordinarie, al qual proposito il nuovo codice riproduce testualmente, nel primo comma dell'articolo in esame, l'art. 1807 di quello vecchio. Le spese straordinarie sono — anche qui secondo tradizione — a carico del
comodante, al quale, peraltro, spetta valutare l'opportunità, o meno, della loro erogazione. Il comodatario che, di suo arbitrio, le abbia sostenute non ha diritto a rimborso. Solo in via eccezionale, in caso di accertata urgenza e necessità, può provvedervi, ed ottenere quindi il rimborso dal comodante.
Il vecchio codice (art. 1817) richiedeva che l'urgenza e la necessità fossero tali da non poter consentire che il comodatario avvertisse il comodante. Attualmente, una tale condizione non è più richiesta, perché — oltre alla difficoltà di prova che essa implicava — è stato ritenuto che il comodante sia sufficientemente tutelato, contro ogni abuso del comodatario, dal controllo del giudice sulla imprescindibilità della spesa.
Il diritto di ritenzione
Sotto la precedente legislazione, si discuteva se il credito del comodatario per le spese straordinarie fosse assistito da diritto di ritenzione, sulla cosa comodata. C'era chi sosteneva l'affermativa, tanto per i beni mobili quanto per gli immobili; chi solo per i primi, argomentando dall'art. 1958 n. 7 (che peraltro parlava solo di
privilegio e non di ritenzione); e chi infine lo negava indistintamente sia per gli uni che per gli altri.
Ora, per gli
immobili non sembra che possa sorgere perplessità: il comodatario non è possessore, e tanto meno possessore di buona fede, quindi non può invocare l'
art. 1152 del c.c..
Per i
mobili, l'
art. 2756 del c.c., riproducendo l'abrogato art. 1958, n. 7, ha aggiunto, oltre al privilegio, che venga accordato il diritto di ritenzione, per le spese relative alla conservazione o al miglioramento di mobili sino a che questi si trovino presso i1 creditore. E fuori di dubbio, pertanto, che in questo caso la ritenzione è ammessa. Ci rientra, però, il comodatario per il rimborso delle spese straordinarie? Sia la dottrina che la Relazione al re prevale la tesi affermativa.