(massima n. 1)
In tema di comodato, poiché č sufficiente avere la disponibilitą materiale della cosa per concederla ad altri a tale titolo, il comodante che agisce in giudizio per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario ha soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, e non anche di provare il suo diritto di proprietą su di essa, mentre spetta al convenuto dare la prova di un diverso titolo per il suo godimento.