Obbligazioni del comodante
Prima di parlare delle obbligazioni del comodatario, che sono impensabili senza l'
obbligazione del comodante, dobbiamo intrattenerci brevemente su quest'ultima, sebbene il nuovo codice non abbia voluto farvi allusione, tanto che ha eliminato proprio il capo che ne trattava e l'art. 1815 del vecchio codice che vi faceva particolare, seppur non perspicuo, cenno.
L'essenza del comodato sta (come più volte si è visto) nel «
beneficium tribuere ». Il che viene realizzato (si dice) mediante l'assunzione e l'adempimento dell'obbligazione, da parte del comodante, di permettere
(« gestalten »), gratuitamente e temporaneamente, l'uso della cosa al comodatario, di lasciargliela per l'uso
(« Gebzauchsiiberlassung »), astenendosi dal turbarlo («
storen ») sino alla scadenza del termine. Ma è ovvio che non si può lasciare una cosa ad uno se prima non gli viene data, da cui la necessità - logica oltre che giuridica - di parlare anzitutto dell'obbligazione del comodante di rendere possibile l'uso al comodatario, consegnandogli la cosa. Che, poi, per la realità, ancora impressa al contratto, la consegna abbia luogo al momento stesso della conclusione del contratto, vuol dire solo questo: che l'esecuzione qui si salda con l'assunzione dell'obbligazione, e non certo che possa concepirsi senza di essa. La consegna (si ripete) in se è un fatto, o atto amorfo, se non è colorito e sorretto dal suo substrato obbligatorio. Non si può pensare (almeno qui) ad essa, senza presupporre un obbligo che venga con la stessa adempiuto.
Pertanto, se la consegna è stata solo
parzialmente eseguita, il comodante sarà tenuto a
completarla. Come sarà tenuto ad effettuarne la riconsegna, se, per caso, la cosa, prima della scadenza del termine ritorni in suo possesso.
Con la consegna, infatti, ha inizio l'esecuzione dell'altra obbligazione (o, se si preferisce, dell'altro aspetto dell'obbligazione) del comodante, di lasciare, per un tempo determinato, la cosa presso il comodatario, perché la usi secondo il contratto.
Questa è una tipica
obbligazione (negativa) ad esecuzione continuata, che deve essere adempiuta per tutta la durata del contratto, ed in cui è evidente la tensione di volontà
(Willensanspannung) che il debitore deve imporsi per conseguire l'effetto a cui mira. Egli
presta non una volta sola ma senza posa («
giorno per giorno, ora per ora »).
Non si deve peraltro confondere l'obbligazione stessa con altre analoghe, ma di più ampio contenuto, come quella del locatore, che non si limita a permettere che altri usi, e si estende alla garanzia dell'uso stesso
(gebrauchsgevahrung). Quindi, il comodante non ha l'obbligo di manutenzione della cosa, né di recuperarla al comodatario se viene sottratta a quest'ultimo. Egli deve, dopo aver provveduto alla consegna, non solo non sottrarre la cosa al comodatario, sia direttamente che indirettamente, ma nemmeno turbare l'uso della stessa in qualsiasi altro modo: in caso contrario, è tenuto al risarcimento dei danni.
Liberazione per eccessiva onerosità sopravvenuta
La legge, però, prevede (
art. 1809 del c.c.) il caso in cui — per sopravvenute circostanze («
per urgente ed impreveduto bisogno ») — l' obbligazione contratta dal comodante sia divenuta per lui eccessivamente onerosa: e, in tal caso, non potendosi applicare i principi generali (artt.
1467 e
1468), consente, con formula assai più rigorosa di quella precedentemente usata, in cui è escluso ogni potere discrezionale da parte dell'autorità giudiziaria, l' immediata risoluzione del contratto.
Poteri del comodatario
Il potere del comodatario (entriamo così a parlare dei limiti imposti al beneficium) non si estende, anzitutto, al di là dell'uso della cosa. Di regola, no comprende quindi la percezione dei frutti, al qual principio si fa eccezione quando le parti abbiano considerato il frutto di una cosa come l'unico modo d'usare di essa, com'è nell'esempio scolastico della giumenta comodata per trarne latte.
L'uso è determinato dalla
convenzione o, in difetto, dalla
natura della cosa.
In mancanza di particolari pattuizioni (espresse o tacite) si intende esteso a tutte le
utilità che possono normalmente trarsi dalla cosa. La giurisprudenza, sotto il vecchio codice, vi faceva rientrare anche l'utilizzazione di immobili mediante la locazione degli stessi. Alla quale conclusione, peraltro, non è ora più possibile pervenire, poiché il nuovo codice — fondandosi sul carattere strettamente personale del comodato — ha sancito il divieto di qualsiasi forma di concessione, da parte del comodatario, di godimento a terzi, senza il consenso del comodante. Onde, non solo non sarà consentito, senza il consenso stesso, il sub-comodato, e neppure la locazione.
Se il comodatario, senza esservi autorizzato, dà in pegno la cosa, è responsabile — anche — di
appropriazione indebita.
Sua responsabilità, in diritto romano
Alla luce delle più recenti ricerche romanistiche, il criterio della
diligentia, su cui è regolata nelle fonti la responsabilità del comodatario secondo le varie gradazioni dipendenti dall'
utilitas che dal comodato viene tratta, è dovuto ai compilatori, ed anche il criterio soggettivo della
culpa risale ad epoca abbastanza recente. Alle radici dell'istituto c'è sostanzialmente una
responsabilità oggettiva per custodia dedotta automaticamente da determinati eventi.
Ciò non influisce direttamente nel nostro sistema, che ha adottato una
nozione uniforme di diligenza del buon padre di famiglia per commisurare la responsabilità del comodatario, ma vi influisce indirettamente perché rafforza le premesse da cui siamo partiti, e cioè che in diritto romano, almeno in epoca classica, il comodato fu disciplinato più nel suo aspetto oggettivo, di stato di fatto, che nel suo aspetto essenziale di rapporto obbligatoria. Il che spiega il rilievo dato all'elemento reale, ma dimostra anche come ogni ragione per sopravvalutare quest'ultimo sia venuta ormai a mancare.
Sua responsabilità nel diritto positivo
In omaggio al principio generale che — salvo rare eccezioni — non c'è responsabilità senza colpa, e che l'interesse
(utilitas) che possa avere spinto i contraenti non ha alcuna influenza nella commisurazione della responsabilità stessa, il
casus, sia
minor che
maior, non è carico del comodatario. Provata, perciò, la perdita o il deterioramento della cosa, toccherà al comodatario stesso — secondo i principi che regolano l'onere della prova in materia di colpa contrattuale (
art. 1218 del c.c.) — dimostrare, per liberarsi, che la perdita o il deterioramento è dovuto a causa a lui non imputabile.
A torto alcuni ritengono, e altri negano, che il furto della cosa costituisca sempre fortuito. La verità, almeno per il nostro diritto, sta nel mezzo: e cioè, del furto, come d'ogni altro evento dannoso, risponde il comodatario, a meno che non provi che è avvenuto nonostante i provvedimenti cautelari presi secondo la normale diligenza.
Lo stesso, pressappoco, può dirsi per l'incendio che, di per sé, non costituisce fortuito, onde per cui il comodatario è tenuto, a meno che non provi che è dovuto a causa a lui non imputabile, e, se la causa di esso rimane ignota, che è stata spiegata la normale diligenza del buon padre di famiglia.
La risoluzione per inadempimento
Nei caso di inosservanza sia degli obblighi di custodia e conservazione, sia di quelli relativi all'uso ed alla sua incedibilità, il nuovo codice — troncando annose dispute — prevede,
oltre al risarcimento dei danni, la risoluzione del contratto. Il che non contraddice con la nostra costruzione, perché, come la risoluzione convenzionale prevista nel caso di inadempimento di un
modus in una donazione modale (
art. 793 del c.c. ult. cap.) non fa venir meno l' unilateralità della donazione stessa, e non conferisce all'obbligazione che dal
modus scaturisce carattere di corrispettività nei confronti di quella principale assunta dal donante, così la risoluzione dalla legge prevista in caso di inadempimento agli obblighi (aventi una certa affinità con quelli modale) derivanti al comodatario, non esclude e la gratuita del comodato stesso.
Solidarietà fra comodatari
Nel caso di più comodatari, la solidarietà, espressamente prevista dall'art. 1814 del vecchio codice, discende ora dai principi generali (
art. 1294 del c.c.).