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Comodato verbale in favore del figlio: le conseguenze della mancata stipula per iscritto

Famiglia - -
Comodato verbale in favore del figlio: le conseguenze della mancata stipula per iscritto
Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 1972 del 5 aprile 2016, ha fornito alcune precisazioni in tema di comodato verbale (quindi, non stipulato in forma scritta) di immobile in favore dei figli.

Nel caso esaminato dal Tribunale, il genitore aveva concesso in comodato al figlio l'uso di un piccolo appartamento di sua proprietà, con l'espressa pattuizione che il medesimo l'avrebbe restituito su semplice richiesta del genitore stesso.

Il figlio, per qualche anno, aveva utilizzato l'immobile quale propria residenza e, successivamente, quale residenza propria e del coniuge, in attesa di trovare un'altra sistemazione.

Dopo qualche anno, tuttavia, il genitore comodante, avendo deciso di vendere l'appartamento, aveva richiesto al figlio comodatario la restituzione, ai sensi dell'art. 1810 codice civile.

Il figlio, però, eccepiva che, nel frattempo, era intervenuta la separazione dalla moglie, la quale non aveva manifestato la sua disponibilità alla restituzione dell'appartamento, che le era stato assegnato in sede di separazione.

Il genitore, quindi, agiva in giudizio al fine di ottenere la restituzione dell'appartamento, dal momento che il coniuge del figlio era estraneo al rapporto di comodato, il quale era intervenuto solo tra genitore e figlio.

Il genitore, in particolare, chiedeva che fosse dichiarato risolto il contratto di comodato, e che fosse accertata l'illegittima occupazione dell'immobile da parte del coniuge del figlio.

Il figlio si costituiva in giudizio, eccependo che, nel caso di specie, trovava applicazione l'art. 1803 e l'art. 1809 c.c., in quanto l'immobile era stato destinato a residenza famigliare dei coniugi, i quali avevano eseguito sul medesimo, altresì, dei lavori di ristrutturazione, di cui, peraltro, il figlio chiedeva il rimborso.

Il giudice, riteneva la domanda del genitore non meritevole di accoglimento.

Dall'istruttoria effettuata, infatti, eran emerso che l'immobile oggetto di causa era stato pacificamente destinato dai coniugi ad abitazione coniugale, in vista e in occasione del loro futuro matrimonio, che era stato poi celebrato.

Secondo il giudice, dunque, in mancanza di un contratto scritto di comodato cui far riferimento per la decisione della controversia, la causa andava decisa applicando i comuni principi in tema di ripartizione dell'onore della prova.

Pertanto, essendo assodato che, a partire dalla celebrazione del matrimonio e in vista del matrimonio stesso, l'immobile era stato destinato a residenza dei coniugi e non risultando provato, invece, che, anche prima del matrimonio, l'immobile a stato goduto, a titolo di comodato, dal solo figlio, la domanda del genitore non poteva essere accolta.

Il tribunale osservava, peraltro, che, anche se fosse stato provato che l'immobile era stato concesso in comodato verbale al solo figlio, la circostanza sarebbe stata, comunque, irrilevante, dal momento che considerati i rapporti tra le parti e la lunga permanenza pacifica della famiglia nel predetto immobile, era da ritenersi certamente che l'immobile fosse stato concesso in vista del matrimonio, e affinché il medesimo venisse destinato alla futura famiglia.

Altrettanto pacifico risultava il fato che, dopo la separazione, l'immobile fosse stato assegnato alla moglie, quale coniuge affidatario dei figli.

Pertanto, trattandosi, nella specie, di un comodato "caratterizzato dalla speciale destinazione", il medesimo non poteva considerarsi un comodato precario, ai sensi dell'art. 1810 codice civile, bensì un comodato ordinario, sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1803 e seguenti codice civile.

Di conseguenza, doveva ritenersi che il genitore comodante fosse "tenuto a consentirne la continuazione anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva la sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno", ai sensi dell'art. 1809 c.c.

Infatti, il provvedimento di assegnazione dell'immobile al coniuge affidatario dei figli, "non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sul l'immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento".

Nel caso di specie, invece, il comodante non aveva dedotto nè provato la sopravvenienza di tale urgente e imprevisto bisogno, nè la serietà, la concretezza e l'imminenza di tale bisogno.

Al contrario, secondo il giudice, doveva ritenersi che l'azione del comodante fosse una conseguenza della crisi coniugale intervenuta tra i coniugi, con la conseguenza che la domanda in questione doveva essere rigettata.

Allo stesso modo, andava rigettata anche la domanda di rimborso avanzata dal figlio, in via riconvenzionale, per difetto di prova dei lavori asserita ente eseguiti.


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