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Articolo 187 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Contratto di assicurazione

Dispositivo dell'art. 187 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l'articolo 172, salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma dell'articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio.

2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell'assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.

Spiegazione dell'art. 187 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l'art. 172 c.c.i., per cui il rapporto non si scioglie in automatico, ma entra in uno stato di sospensione fino a che il curatore non scelga se subentrare nel rapporto.
La norma fa salva l'applicazione dell'art. 1898 c.c. se dall'apertura della l.g. discende un aggravamento del rischio: l'assicuratore avrà facoltà di recesso entro un mese dal giorno in cui ha avuto conoscenza di questo stesso rischio, con effetto diretto o differito di 15 giorni a seconda che l'aggravamento del rischio sia determinante (ossia tale per cui la compagnia non avrebbe concluso il contratto), o soltanto incidente (ossia tale per cui la compagnia avrebbe comunque concluso il contratto ma a condizioni diverse).

Nell'ipotesi in cui il rapporto continui, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, qualora la scadenza del premio sia posteriore alla dichiarazione di l.g.

La norma riconosce un diritto prededucibile alla compagnia assicuratrice per la sola parte del rapporto che prosegue dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, mentre i premi anteriori eventualmente non pagati dovranno essere insinuati allo stato passivo della procedura.


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