Cass. civ. n. 6487/2025
In tema di appalto di servizi continuativi o periodici, il regime del recesso muta in relazione alla natura, determinata o indeterminata, della durata del contratto, nel senso che, ove l'appalto sia a tempo determinato, trova applicazione l'art. 1671 c.c., che prevede il recesso unilaterale e ad nutum del committente, mentre, ove la durata del contratto non sia stata stabilita, né sia determinabile, ciascuna delle parti può recedere in tempo utile, a norma dell'art. 1569 c.c..
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Nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in corso ex art. 1569 c.c., salvo il potere del giudice di stabilire, in base alle clausole contrattuali, agli usi e alla natura della somministrazione, il termine congruo entro il quale il recesso debba avere efficacia.
Cass. civ. n. 6864/1983
Il contratto di somministrazione, nel quale sia predeterminata la quantità di merce da fornire, non può essere considerato a tempo indeterminato con facoltà delle parti di recedere
ad nutum (art. 1569 c.c.) — potendo il termine di durata, che è determinabile anche
per relationem, considerarsi insito nell'esaurimento della fornitura per la quantità predeterminata.
Cass. civ. n. 1496/1977
Nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato ciascuna delle parti può dimostrare, per
facta concludentia, la volontà di recedere dal rapporto in corso, salvo per il giudice il potere di stabilire in base alle clausole contrattuali, agli usi e alla natura della somministrazione, il termine congruo entro il quale il recesso debba avere efficacia.
Cass. civ. n. 4228/1976
A norma dell'art. 1569 c.c., non è necessario, per poter considerare il contratto di somministrazione a tempo determinato e, quindi, per escludere il diritto di ciascuna delle parti al recesso
ad nutum, che la durata del contratto sia stata determinata in modo espresso, potendo, invece, i contraenti fissare il termine di durata
per relationem con riferimento ad un certo avvenimento che dovrà in seguito verificarsi.
Cass. civ. n. 1794/1972
L'obbligo stabilito dall'art. 1569 c.c. in materia di somministrazione, di non recedere senza congruo preavviso, non può essere esteso ad una concessione gratuita di presa d'acqua fatta, senza alcuna determinazione di durata, a mero titolo di cortesia, giacché una siffatta concessione è caratterizzata dalla precarietà e dalla revocabilità.