Contratto a tempo indeterminato. Recesso
Il contratto di somministrazione ha, in genere, durata predeterminata. Specialmente nelle forniture periodiche, a prezzi uniformi prestabiliti, le parti hanno interesse a circoscriverne l'operativita entro un determinato ciclo, che corrisponda alla intensità o modo di essere delle rispettive organizzazioni, e che possa far presupporre il mantenimento pressoché inalterato delle condizioni del mercato. Con date consegne il rapporto viene così naturalmente ad esaurirsi, salvo a potersi rinnovare a condizioni nuove adeguate ai tempi ed ai bisogni.
Può tuttavia accadere che la durata del contratto sia lasciata indeterminata, la qual cosa può apparire anche naturale, necessaria in alcune forniture, come in quelle per consumo (acqua potabile, gas, luce elettrica) in cui la somministrazione si risolve in una messa a disposizione della cosa nella casa stessa del somministrando, per soddisfarne bisogni di carattere continuativo che si prolungano indeterminatamente nel tempo.
Ma, anche qui, la natura del rapporto esige che la cessazione non possa essere operata in tronco, ad arbitrio di una sola delle parti: laddove l'organizzazione del somministrante deve essere messa in grado di provvedere altrimenti per il collocamento della propria produzione, senza interruzioni o parentesi che ne pregiudichino l'andamento economico-aziendale e il somministrando, d'altro canto, deve esser messo in grado di provvedersi altrove del necessario o di attrezzarsi direttamente per il soddisfacimento adeguato delle proprie esigenze.
Si giustifica pertanto pienamente — e risponde ad una costante pratica commerciale — la prescrizione di un congruo preavviso da darsi dall'una parte all'altra ai fini della risoluzione.
Il termine può essere stabilito dalle stesse parti nel contratto, la qual cosa avviene specialmente nelle forniture ricollegate all'esercizio di un pubblico servizio (acqua, luce ecc.), laddove, pur nella continuità indeterminata della fornitura, questa è minutamente regolata in ogni particolare funzionale, ivi compreso quello dei termini di disdetta.
Altrimenti soccorreranno i termini di uso, come generalmente praticati nella piazza per rapporti analoghi.