Chiunque contraffà la carta filigranata(1) che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito [458] o dei valori di bollo [459], ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032(2).
Note
(1)
Per carta filigranata s'intende la carta cui vengono realizzate le banconote e i valori di bollo e che può essere utilizzata solo dallo Stato o da enti dallo stesso autorizzati.
(2)
Si distingue dal tentativo di contraffazione di valori bollo (art. 459), in quanto qui viene in rilievo una condotta meramente preparatoria, quindi non rivolta univocamente alla contraffazione.