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Articolo 603 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Dispositivo dell'art. 603 bis Codice Penale

(1)(2)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

  1. 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  2. 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

  1. 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  2. 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  3. 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  4. 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

  1. 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
  2. 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
  3. 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro(3)(4).

Note

(1) Tale articolo è stato introdotto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito poi dalla l. 14 settembre 2011, n. 148.
(2) L'articolo è stato da ultimo modificato dalla legge 199/2016, in vigore dal 4 novembre 2016.
(3) L'intermediazione richiama la condotta dell'imprenditore che si rivolge ad un soggetto terzo, l'intermediario, per ottenere mere prestazioni di lavoro da parte di altri soggetti posti a disposizione dallo stesso intermediario.
(4) Lo stato di bisogno ricorre quando il soggetto passivo, pur non versando in assoluta indigenza, si trovi in condizioni anche temporanee di estrema criticità, tali da rendergli impossibile il provvedere alle proprie esigenze elementari.

Ratio Legis

L'introduzione di tale disposizione trova la propria ratio nell'intenzione del legislatore di colpire in maniera specifica il fenomeno del c.d. "caporalato" che è tuttora presente, soprattutto in alcune aree del meridione di Italia, nel settore dell'agricoltura e nell'edilizia.

Spiegazione dell'art. 603 bis Codice Penale

Il delitto in esame punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno e di necessità dei lavoratori, non si risolvono in mere violazioni delle regole relative all'avviamento nel mercato del lavoro, ma realizzano un vero e proprio sfruttamento, unitamente (anche se in secondo piano) a violazioni sulle leggi fiscali e tributarie.

La norma fornisce inoltre degli indici presuntivi di colpevolezza e di sussistenza del fatto, cui ovviamente il giudice può discostarsi, onde valutarne la perseguibilità.

La pena della multa da € 1.000 a € 2.000 rappresenta uno dei rari casi di pena proporzionale.

Massime relative all'art. 603 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 43662/2024

In tema di delitti contro la persona, il disposto dell'art. 603-bis, comma primo, n. 2, cod. pen. non trova applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, nel caso di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d'opera che, svolgendo attività di tipo intellettuale, esulano, in radice, dalla categoria dei lavoratori manuali, impiegati in ambito agricolo, artigianale od industriale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non configurabile il delitto in questione in relazione alla condotta del presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa, esercente attività di istruzione secondaria, che, approfittando del loro stato di bisogno, costringeva i docenti a restituire la retribuzione ricevuta ovvero a lavorare sottopagati).

Cass. pen. n. 37223/2024

La competenza territoriale del giudice in materia di reati di sfruttamento del lavoro, ex art. 603-bis cod. pen., può essere radicata nel luogo dove è avvenuta la fase del reclutamento dei lavoratori sfruttati, anche qualora il datore di lavoro non si ritenga responsabile della condotta di reclutamento stessa.

Cass. pen. n. 34574/2024

Nel reato di c.d. caporalato, di cui all'art. 603 bis c.p., è configurabile l'aggravante della violenza o minaccia, ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione e non pretende comportamenti abituali.

Cass. pen. n. 26143/2024

La distinzione tra le fattispecie incriminatrici di cui all'art. 600, 1° co., c.p. e di cui all'art. 603 bis c.p. risiede nella condizione di soggezione continuativa in cui versa il soggetto passivo del reato, che deve essere indefettibilmente presente nella prima e non nella seconda.

Cass. pen. n. 21021/2024

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si consuma nel momento e nel luogo dell'effettiva occupazione del lavoratore in condizioni di sfruttamento, che concreta la situazione materiale offensiva del bene giuridico tutelato, sicché, mentre l'occupazione di più lavoratori nel medesimo contesto spazio-temporale integra un unico reato, l'occupazione di diversi gruppi di lavoratori in località separate, anche se unica sia la sede di assunzione o gestione amministrativa, integra una pluralità di delitti, in concorso materiale tra loro.

Cass. pen. n. 2573/2023

Ai fini della configurabilità del reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, l'indice di sfruttamento del lavoratore costituito, ex art. 603-bis, comma terzo, n. 1, ultima parte, cod. pen., dalla retribuzione "sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità di lavoro prestato", deve tener conto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro, dell'orario lavorativo, dell'assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che la retribuzione corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal lavoratore che versi in stato di bisogno.

Cass. pen. n. 660/2023

La mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non possa di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all'art. 603 bis cod. pen.; tuttavia lo stato di bisogno nella condizione di difficoltà economica delle vittime è capace di incidere sulla loro libertà di autodeterminazione, trattandosi di persone non più giovani e non particolarmente specializzate, e quindi prive della possibilità di reperire facilmente un'occupazione lavorativa.

Cass. pen. n. 33889/2023

Con riguardo al tema della pastorizia, lo sfruttamento del lavoro può essere integrato dalla presenza di uno solo degli indici elencati dall'art. 603-bis, comma 3, c.p., anche se dallo sfruttamento deve tenersi distinto l'approfittamento dello stato di bisogno, altro presupposto necessario affinché siano punibili le condotte di reclutamento e di utilizzazione della manodopera. Lo stato di bisogno non si identifica con uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo e, cioè una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.

Cass. pen. n. 9473/2022

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603-bis, comma terzo, n. 1 cod. pen. per contrasto con l'art. 25 Cost., enunciativo dei principi di tassatività e determinatezza delle norme incriminatrici, nella parte in cui, nell'enumerare gli indici di sfruttamento lavorativo, vi include la reiterata corresponsione di retribuzione difforme da quella prevista dai contratti collettivi nazionali o territoriali, posto che tali indici, quali meri criteri-guida per l'interprete, sintomatici della sussistenza del fatto tipico, sono finalizzati a riempire di contenuto concreto il concetto di sfruttamento.

Cass. pen. n. 6339/2022

In tema di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p., tale fattispecie di reato non richiede quale elemento del fatto tipico la realizzazione di condotte volte ad ingenerare uno stato di intimidazione nel lavoratore. Infatti, la realizzazione di violenza o minaccia rappresenta una circostanza aggravante prevista dal comma 2 del citato articolo, e non invece un elemento costitutivo della fattispecie base, di cui al comma 1, la quale richiede solo il reclutamento di manodopera al fine di destinarla a lavori in condizioni di sfruttamento e l'approfittamento dello stato di bisogno.

Cass. pen. n. 17095/2022

In tema di delitti contro la persona, il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù si distingue da quello di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro, in quanto lo sfruttamento connesso alla violazione di norme poste a tutela del lavoratore, che può astrattamente caratterizzare entrambe le fattispecie, è accompagnato, nel primo caso, dalla significativa compromissione della capacità di autodeterminarsi del soggetto passivo, a causa della verificata assenza di alternative esistenziali validamente percorribili.

Cass. pen. n. 3554/2022

Il delitto previsto dall'art. 603-bis, comma primo, n. 1, cod. pen. è caratterizzato dal dolo specifico, essendo necessario che l'intermediario recluti la manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi, mentre per quello previsto dall'art.603-bis, comma primo, n. 2, cod. pen., è sufficiente il dolo generico, essendo richiesto che l'utilizzatore abbia agito con coscienza e volontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare del loro stato di bisogno.

Cass. pen. n. 45615/2021

Integra l'elemento soggettivo del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro anche il dolo eventuale dell'utilizzatore di manodopera, ossia la consapevole accettazione del rischio che solo una parte residuale della retribuzione conferita all'intermediario venga poi effettivamente corrisposta ai lavoratori.

In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, la reiterazione delle condotte di cui all'art. 603-bis, comma 3, nn. 1 e 2, cod. pen., costituenti indici di sfruttamento, è da intendersi riferita ad ogni singolo lavoratore, e non alla sommatoria di comportamenti episodici in danno di lavoratori diversi, in quanto oggetto di tutela non è un bene collettivo, ma la dignità della singola persona.

Cass. pen. n. 24441/2021

Ai fini dell'integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.

Cass. pen. n. 49781/2019

La mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio.

Cass. pen. n. 54024/2018

La confisca obbligatoria prevista dall'art. 600-septies cod. pen. è applicabile soltanto ai delitti finalizzati alla tutela di minori vittime di abusi, e non anche al reato di cui all'art. 603-bis cod. pen..

Cass. pen. n. 6788/2016

In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il reato di cui all'art. 603 bis, cod. pen., nel testo precedente alla legge di modifica 29 ottobre 2016, n. 199, richiede "l'attività organizzata" di intermediazione come modalità della condotta, che non richiede necessariamente la forma associativa ma deve svolgersi in modo non occasionale, attraverso una strutturazione che comporti l'impiego di mezzi.

Cass. pen. n. 14591/2014

In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il reato di cui all'art. 603 bis, cod. pen., punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro, che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, non si risolvono nella mera violazione delle regole relative all'avviamento al lavoro sanzionate dall'art. 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il requisito della intimidazione nella rinuncia dei lavoratori stranieri, privi di adeguati mezzi di sussistenza, a richiedere il pur irrisorio compenso pattuito con l'agente, per il timore di non essere più chiamati a lavorare).

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