Cass. pen. n. 18413/2025
In tema di trasferimento fraudolento di valori, la successiva reiterazione di condotte di intestazione fittizia degli stessi beni e compagini sociali, finalizzata a coprirne e mascherarne la reale proprietà, dà luogo a una pluralità di reati autonomamente punibili, nel caso in cui vi sia una significativa cesura temporale tra le diverse attribuzioni fittizie. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto estinta per prescrizione la prima fattispecie di intestazione fittizia, valorizzando la circostanza che tra le due condotte illecite fossero trascorsi tre anni e fosse stata sporta una denuncia a carico della prima intestataria).
Cass. pen. n. 12732/2025
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma costituisce una fattispecie a forma libera che si realizza con l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o di altro bene o utilità, sicché colui che di tali "res" si renda fittiziamente titolare, con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso con il soggetto resosi autore della fittizia attribuzione, in quanto contribuisce alla lesione dell'interesse tutelato dalla norma con la sua condotta cosciente e volontaria.
Cass. pen. n. 13083/2025
Il delitto di riciclaggio, in quanto reato a forma libera e a formazione eventualmente progressiva, realizzabile anche con più atti finalizzati ad ostacolare l'illecita provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, assorbe il delitto di trasferimento fraudolento di valori in forza della clausola di riserva di cui all'art. 512-bis cod. pen. nel caso in cui quest'ultimo costituisca un segmento della più articolata condotta riciclatoria.
Cass. pen. n. 41160/2024
Integra il delitto di trasferimento fraudolento di valori il trasferimento di somme di denaro al terzo concorrente, finalizzato a consentire a quest'ultimo di acquistare dall'amministratore giudiziario i beni oggetto della misura di prevenzione patrimoniale sottratti alla disponibilità del proposto, posto che con tale interposizione si intende eludere la disposizione di cui all'art. 48, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che impedisce di vendere al proposto o a colui che ne risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura i beni mobili oggetto di confisca. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che scopo della normativa antimafia è quello di evitare che i beni confiscati siano acquistati, anche per interposta persona, dal proposto e dagli altri "soggetti esclusi", indicati all'art. 48, comma 5, sesto periodo, d.lgs. citato).
Cass. pen. n. 16997/2024
In tema di trasferimento fraudolento di valori, l'intestatario fittizio del bene non deve essere animato necessariamente dal dolo specifico, che caratterizza, invece, la condotta dell'interponente, unico soggetto direttamente interessato a eludere la possibile adozione di misure di prevenzione a suo carico, essendo sufficiente, invece, la consapevolezza del dolo specifico altrui.
Cass. pen. n. 19108/2024
In tema di trasferimento fraudolento di valori, l'intestatario fittizio del bene risponde del reato a titolo di concorso, ex art. 110, cod. pen., qualora sia consapevole della finalità elusiva o agevolativa perseguita dall'autore della condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, non essendo necessario che sia animato dal dolo specifico dell'interponente.
Cass. pen. n. 39489/2023
Il delitto di autoriciclaggio è in rapporto di specialità reciproca con quello di trasferimento fraudolento di valori, essendo accomunate le fattispecie dalla generica provenienza da delitto dei beni oggetto di trasferimento e dall'utilizzo di modalità dissimulatorie tese a rendere difficoltosa l'identificazione di detta provenienza, sicché, quando l'intestazione fittizia di un bene costituisca la principale modalità commissiva dell'autoriciclaggio, è configurabile solo quest'ultimo, più grave, delitto, in forza della clausola di riserva contenuta nell'art. 512-bis cod. pen.
Cass. pen. n. 39846/2023
In tema di trasferimento fraudolento di valori, il delitto è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia prescindere, in tali casi, dalla verifica della capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione dell'elemento soggettivo della fattispecie.
Cass. pen. n. 28556/2023
L'art. 512-bis c.p. è, a talune circostanze, da considerarsi astrattamente assorbibile dal reato di cui all'art. 648-bis c.p. Ciò può avvenire grazie al fatto che il riciclaggio, in quanto reato a forma libera, può manifestarsi anche per formazione progressiva, inclusiva di una pluralità di distinti atti, realizzati anche a distanza di tempo ma orientati all'obbiettivo comune costituito dall'occultamento della provenienza delittuosa del denaro o dei beni di origine illecita. Ove la fittizia intestazione di beni costituisca un segmento della più complessa ed articolata condotta di riciclaggio, in forza della clausola di riserva prevista dall'art.512 bis c.p., essa non può essere sanzionata autonomamente. È incontestabile, infatti, che per la varietà delle modalità con cui il reato di riciclaggio può essere realizzato, esso possa anche includere il reato di trasferimento fraudolento di valori. In tal caso, in forza della clausola di sussidiarietà che costituisce l'incipit della norma ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato"), il fatto non può essere punito, come nel caso in cui una unica condotta di riciclaggio è stata realizzata attraverso il compimento di più passaggi. Viceversa, può essere autonomamente punito il fatto che non costituisce più grave reato poiché autonomo rispetto all'operazione che ne è stata lo strumento di esecuzione. Ed è anche autonomo rispetto al riciclaggio cui è finalizzato, laddove non vi sia identità temporale (bensì successione) né identità materiale.
Cass. pen. n. 27123/2023
In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole. (In motivazione, la Corte ha precisato che il dolo specifico non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione).
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Concorre nel reato di intestazione fraudolenta di beni di cui all'art. 512-bis cod. pen. il soggetto "extraneus", diverso dal titolare occulto del bene e dal prestanome, che si presti a svolgere funzioni di amministratore di fatto di società per conto dei proprietari effettivi, sulla base di un previo accordo con l'"intraneus", tale da agevolare l'intestazione fittizia.
Cass. pen. n. 16747/2023
Nell'ipotesi in cui all'imputato sia addebitato il reato di trasferimento fraudolento di valori che sia addotto anche quale giustificazione della contestuale sussistenza del reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, il giudice è tenuto a motivare in modo particolare la decisione se, disposta l'assoluzione per il reato di cui all'art. 512-bis c.p., ritiene comunque sussistente quello di evasione fiscale.
Cass. pen. n. 4822/2022
In tema di trasferimento fraudolento di valori, anche nel caso in cui rimangano identici i soggetti interponenti e quelli interposti, integra un nuovo reato, rispetto al preesistente, il mutamento della denominazione sociale, lo spostamento della sede o l'acquisto di nuovi beni strumentali, ove determinino l'intestazione fittizia di un'ulteriore azienda, intesa quale complesso di beni materiali e immateriali.
Cass. pen. n. 38141/2022
Il delitto di riciclaggio, in quanto reato a forma libera e a formazione eventualmente progressiva, realizzabile anche con più atti finalizzati ad ostacolare l'illecita provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, assorbe il delitto di trasferimento fraudolento di valori in forza della clausola di riserva di cui all'art. 512-bis cod. pen. nel caso in cui quest'ultimo costituisca un segmento della più articolata condotta riciclatoria.
Cass. pen. n. 26902/2022
Non è configurabile il delitto di trasferimento fraudolento di valori quando la finalità dell'agente è quella di agevolare la commissione del delitto di autoriciclaggio, in quanto tale finalità non rientra tra gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen..
Cass. pen. n. 39774/2022
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera in cui l'interposto, ove si renda fittiziamente titolare di beni o di utilità al fine di eludere misure ablatorie o di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e di rimpiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., sicché l'eventuale assoluzione del predetto in un separato giudizio non produce necessariamente effetti sulla posizione dell'interponente.
Cass. pen. n. 25608/2022
In tema di trasferimento fraudolento di valori, è ammissibile il sequestro preventivo "impeditivo" nel caso in cui permanga il pericolo di condotte elusive sui beni oggetto della domanda di cautela, posto che la fattispecie ha natura di reato istantaneo a effetti permanenti.
Cass. pen. n. 25239/2022
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori si perfeziona nel momento in cui è realizzata l'attribuzione fittizia delle quote societarie, senza che assuma rilevanza la successiva attività di acquisto e di alienazione di beni da parte della società medesima, ove avvenuta con risorse economiche da questa conseguite per effetto dell'esercizio dell'attività di impresa e non provenienti dal soggetto che si assume interponente.
Cass. pen. n. 22106/2022
Il reato di trasferimento fraudolento di valori ha natura istantanea con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, col dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., sicché, in caso di creazione, da un'originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie o di intestazione fittizia di quote dell'unica società coinvolta ovvero di cambi dei vertici societari di quest'ultima animati dal medesimo scopo, non assumono rilievo, ai fini dell'individuazione del "tempus commissi delicti", le successive operazioni commerciali che attengano alla normale dinamica societaria, laddove l'ente rimanga strutturato nei termini originari, senza l'ingresso di nuovi interponenti o interposti, ovvero senza ulteriori attività di schermatura dell'interponente.
Cass. pen. n. 17035/2022
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen. è un reato istantaneo ad effetti permanenti, che può assumere natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, sicché la modifica della compagine sociale o dell'organo amministrativo di una società, realizzata mediante la fittizia intestazione di quote a terzi, è suscettibile di determinare una "nuova apparenza", con raggiungimento di un assetto stabile e definitivo e conseguente "slittamento" del momento consumativo del reato, a condizione che sia strumentale alla elusione di una misura di prevenzione.
Cass. pen. n. 1886/2021
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento.
Cass. pen. n. 45080/2021
Il delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen. richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, sicché è imprescindibile, ai fini della sua punibilità, che l'intestatario fittizio sia a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione con il dolo specifico di aggirarle.(Fattispecie relativa ad operazione di interposizione fittizia nell'acquisto di una società di capitali, in cui la Corte ha censurato il provvedimento cautelare emesso nei confronti del formale intestatario di parte delle quote societarie per un breve periodo di tempo, ritenendo tale condizione inidonea a provare la consapevolezza della finalità di elusione di misure di prevenzione da parte dei soci occulti ed effettivi finanziatori dell'acquisto).
Cass. pen. n. 35083/2021
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse.
Cass. pen. n. 1587/2021
In tema di delitto di trasferimento fraudolento di valori, in caso di plurime fittizie attribuzioni della carica di amministratore di una società, il reato assume la natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, ed il momento consumativo va individuato in quello in cui la "nuova apparenza" della compagine sociale raggiunge un assetto stabile e definitivo.
Cass. pen. n. 2640/2021
Il trasferimento fraudolento di valori, che è reato a forma libera, non necessita, per l'integrazione della tipicità, della formale partecipazione ad un atto negoziale, occorrendo, invece, un trasferimento, di fatto, di beni o di valori al fittizio intestatario.
Cass. pen. n. 38044/2021
In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, giudicando sufficiente la prova della sua consapevolezza circa la reale appartenenza della ditta intestata alla propria figlia a componenti di vertice del sodalizio criminoso denominato "clan dei Casalesi" e la finalità elusiva delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale da questi perseguite).
Cass. pen. n. 23890/2021
L'assoluzione dal delitto di intestazione fittizia di beni previsto dall'art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 512-bis cod. pen.), perché il fatto non costituisce reato osta alla confisca dei beni disposta ai sensi dell'art. 12-sexies del medesimo decreto-legge (oggi art. 240-bis cod. pen.).
Cass. pen. n. 19649/2021
In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, giudicando sufficiente la prova della sua consapevolezza circa la reale appartenenza della ditta intestata alla propria figlia a componenti di vertice del sodalizio criminoso denominato "clan dei Casalesi" e la finalità elusiva delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale da questi perseguite).
Cass. pen. n. 23335/2021
Integra il reato previsto dall'art. 512-bis cod. pen. l'acquisizione della titolarità di fatto di parte delle quote societarie di un terzo, che, pertanto, rimane titolare effettivo per una frazione della partecipazione e diviene soggetto interposto per altra frazione di essa.
Cass. pen. n. 26099/2020
Integra il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 512-bis cod. pen., la nomina fittizia ad amministratore di una società di un prestanome a cui venga anche attribuita la titolarità del conto corrente bancario della società, con potere di disporre delle risorse della medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna dell'imputato presso la cui abitazione erano stati rinvenuti anche assegni emessi dal prestanome sul conto corrente della società). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 07/11/2018)
Cass. pen. n. 35826/2019
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512–bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare - con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma.
Cass. pen. n. 23097/2019
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356 e ora dall'art. 512-bis cod. pen.) integra un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen.
Cass. pen. n. 4450/2019
In tema di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., risponde a titolo di concorso colui che fornisce un apporto logistico ed operativo al soggetto che risulti essere il prestanome del capo di una cosca criminale, sulla scorta delle direttive da quest'ultimo fornite, al fine di costituire un'impresa commerciale e di approntare l'immobile destinato allo svolgimento dell'attività aziendale, trattandosi di attività funzionale alla realizzazione dell'obiettivo illecito consistente nell'attribuzione fittizia dell'impresa al prestanome.