(massima n. 1)
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la disciplina contenuta nell'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. c.p.p., richiamante il d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, relativa alle modalitą di intervento dei terzi nel procedimento penale per la tutela dei propri diritti, in ordine al sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ed alla confisca medesima, non si applica ai terzi di buona fede che abbiano acquisito il bene in epoca antecedente all'inserimento del reato presupposto (nella specie, truffa ex art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) nel catalogo dell'art. 240-bis, c.p., ancorché la sentenza che ha disposto l'ablazione sia intervenuta successivamente a detta integrazione normativa.