Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio(1), che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete(2), è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
Note
(1)
Si tratta di un reato proprio, quindi se viene commesso da chi è cessato dalla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, ma ha appreso il segreto in forza di tale qualità, si applica la disposizione in esame però in disposto con l'art. 360.
(2)
Si tratta di un bene tutelato che ricalca quello dell'art. 623, che non è necessario appartenga allo Stato o ad altro ente pubblico. Ciò che rileva è che la conoscenza avviene in ragione dell'ufficio o del servizio, intesa non come conoscenza tecnica, ma come condizione dell'apprendimento dei dati. Ovviamente il consenso del soggetto titolare dell'invenzione o della scoperta scrimina il reato se la segretezza è posta nel suo esclusivo interesse.