(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:
- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di co mpromissione o deterioramento:
- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze(2).
[COMMA ABROGATO DALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA b) DEL D.L. 8 AGOSTO 2025, n. 116](2)
Note
(1)
Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.
(2)
Il D.L. 8 agosto 2025, n. 116 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 452-sexies, comma 2 e l'abrogazione del comma 3 dell'art. 452-sexies.