(massima n. 1)
La confisca di prevenzione e la confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen., presuppongono che i beni da acquisire si trovino nella disponibilitā diretta o indiretta dell'interessato e presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attivitā economica dal medesimo esercitata, ma solo per la confisca di prevenzione č prevista la possibilitā di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attivitā illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego; ne consegue che l'effetto preclusivo opera solo se il primo giudizio, oltre ad avere riguardato gli stessi beni, nella disponibilitā delle medesime persone, abbia avuto ad oggetto il presupposto comune della sproporzione ed, in quello successivo, non siano emersi elementi nuovi.