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Articolo 452 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Disastro ambientale

Dispositivo dell'art. 452 quater Codice Penale

(1)Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

  1. 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
  2. 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
  3. 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà(2).

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.
(2) Comma così sostituito dall'art. 6-ter, comma 3, lettera c) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

Ratio Legis

Prima dell’introduzione della disposizione in commento, in mancanza di un’apposita fattispecie penale, la Cassazione riconduceva l’ipotesi del disastro ambientale alla più ampia figura del c.d. disastro innominato ex art. 434 del c.p. attraverso il riferimento alla nozione “altro disastro”. Seguendo il suggerimento della Corte costituzionale, la norma in esame ha provveduto a tipizzare un'autonoma figura di reato.

Spiegazione dell'art. 452 quater Codice Penale

Tramite la codificazione dei delitti contro l'ambiente il legislatore del 2015 ha inteso risolvere le problematiche nate in conseguenza del vuoto sanzionatorio nei confronti di condotte gravemente lesive per l'ambiente, cui prima si sopperiva mediante la punibilità a titolo di disastro innominato di cui all’art. 434 del c.p., nonché di adeguare e rendere più severo il trattamento sanzionatorio, dato che le fattispecie contravvenzionali di cui al D.Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente), non ebbero quasi alcun effetto deterrente.

L'art. 452-quater c.p. punisce il delitto di disastro ambientale.

Il bene giuridico tutelato è l’integrità dell’ambiente (invece, il disastro innominato ex art. 434 c.p. è posto a tutela della pubblica incolumità).

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

La condotta criminosa è a forma libera, può assumere forma attiva oppure omissiva impropria e consiste nel cagionare abusivamente un disastro ambientale.

Si tratta di un reato di evento poiché la condotta deve aver provocato pregiudizio per l’ambiente così come descritto dal legislatore.

Per definire il disastro ambientale, il comma 1 della norma in commento fa riferimento a tre ipotesi alternative tra loro:
  1. alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
  2. alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
  3. offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Già dalla stessa formulazione della norma si intravede il chiaro richiamo ai requisiti dimensionali e qualitativi del disastro elaborati dalla giurisprudenza in relazione all'art. 434, anche se in realtà i due requisiti sono postulati alternativamente e non cumulativamente. Ciò significa che può esservi disastro ambientale anche senza messa in pericolo della pubblica incolumità, e viceversa.
Il disastro ambientale, nelle sue tre ipotesi alternative, deve essere cagionato "abusivamente", come previsto per il delitto di inquinamento ambientale di cui all’art. 452 bis del c.p.: la condotta abusiva, che è idonea ad integrare il reato in esame, comprende non solo le condotte poste in essere in assenza di specifici titoli abilitativi, ma anche quelle realizzate in violazione di leggi statali o regionali (ancorché non strettamente riferibili alle norme ambientali) e di prescrizioni di natura amministrativa.

Quanto all’elemento soggettivo, il reato richiede il dolo generico: cioè, la coscienza e volontà di provocare un disastro ambientale con le caratteristiche appena precisate. Peraltro, ai sensi dell’art. 452 quinquies del c.p., il disastro ambientale è punibile anche se commesso per colpa (in tal caso, il trattamento sanzionatorio è più mite rispetto a quello previsto per le ipotesi dolose).

Trattandosi di reato di evento, il tentativo è ammissibile.

Il comma 2 della norma in commento prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento della pena da un terzo alla metà) che riguarda il caso in cui il disastro sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Massime relative all'art. 452 quater Codice Penale

Cass. pen. n. 38294/2024

La configurazione del delitto di disastro ambientale, ai fini dell'applicazione della custodia cautelare, non può essere contestata in termini generici e richiede un preciso confronto con gli argomenti giuridici e fattuali posti a fondamento della qualificazione da parte del giudice di merito.

Cass. pen. n. 22096/2023

La disciplina in tema di confisca si atteggia in maniera differente in ragione del delitto ambientale per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, sì che, mentre per le condotte di cui agli art. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies c.p. la confisca di quanto indicato nell'art. 452-undecies-c.p. è sempre ordinata in via diretta con il comma 1 e per equivalente con il comma 2, per le residue fattispecie delittuose può essere disposta in via diretta ai sensi dell'art. 240, comma 1, c.p. e, per equivalente, a norma dell'art. 452-undecies, comma 2, c.p.

Cass. pen. n. 29901/2018

Ai fini della configurabilità del reato di disastro ambientale, anche nell'ipotesi di cui all'art. 452-quater, comma primo, n. 3, cod. pen., è necessario che le conseguenze della condotta producano effetti sull'ambiente in genere o su uno dei suoi componenti.

Cass. pen. n. 58023/2017

In tema di disastro ambientale, anche dopo la l. 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto specifici delitti contro l'ambiente disciplinati negli artt. 452-bis ss. c.p., la previsione di cui all'art. 434 c.p. continua a trovare applicazione nei processi in corso per fatti commessi nel vigore della disposizione indicata in forza della clausola di riserva contenuta nell'art. 452-quater c.p. ("Fuori dai casi previsti dall'articolo 434").

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