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Articolo 518 septies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Autoriciclaggio di beni culturali

Dispositivo dell'art. 518 septies Codice Penale

(1)Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Si applica il terzo comma dell'articolo 518 quater.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

Ratio Legis

La L. n. 22 del 2022 ha inserito nel codice penale il Titolo VIII bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale. La ratio di tale intervento si ritrova nella volontà di rafforzare la tutela del patrimonio culturale.

Spiegazione dell'art. 518 septies Codice Penale

La norma in esame prevede e punisce l’autoriciclaggio di beni culturali.

Il reato si caratterizza per essere plurioffensivo in quanto il bene giuridico protetto è duplice: il c.d. patrimonio culturale (tutelato dall’art. 9 Cost.) e il patrimonio economico del proprietario, soggetto pubblico o privato, del bene.

Si tratta di un reato proprio poiché può essere commesso soltanto da chi ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto.

La condotta criminosa consiste nell’impiegare, sostituire o trasferire – in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative – beni culturali provenienti da un delitto non colposo che l’autore del reato in commento ha realizzato o ha concorso a realizzare.

Questa fattispecie riproduce la struttura del reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648 ter 1 del c.p.: cioè, vengono ripresi gli elementi costitutivi del delitto appena richiamato (per la cui analisi si rimanda al commento dell’art. 648 ter 1 del c.p.), con l’elemento specializzante dell’oggetto del reato che è un bene culturale proveniente da delitto non colposo (per la nozione di bene culturale, si richiama l’art. 2 del codice beni cult. e paesag.).

Poiché la fattispecie in commento riprende strutturalmente l’autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p., è possibile estendere a essa le soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza in relazione al predetto delitto, adattandole alle specifiche caratteristiche dell’oggetto materiale del reato.

Il reato in esame si configura qualora il bene culturale provenga dalla precedente commissione di un altro delitto non colposo. Quindi, il reato presupposto deve essere un delitto doloso (cioè, il reato in commento non si configura se il bene culturale proviene da un delitto colposo o una contravvenzione).

Ai sensi del comma 2, sulla falsariga di quanto stabilito per l’autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p., è prevista una circostanza attenuante nel caso in cui i beni culturali provengano da delitto punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Peraltro, fuori dai casi previsti dai commi 1 e 2, il comma 3 stabilisce poi la non punibilità quando la condotta consista nella mera utilizzazione o nel godimento personale.

Ancora, in virtù del rinvio al comma 3 dell’art. 518 quater del c.p. operato dal comma 4 della norma in commento, il reato sussiste anche quando il soggetto attivo (che ha commesso o ha concorso nella commissione del delitto presupposto) non è imputabile o non è punibile o quando manca una condizione di procedibilità in relazione a questo delitto.

Quanto all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico: ossia, è necessaria non soltanto la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del suo carattere culturale e la volontà di destinarle ad un impiego nelle attività descritte nella norma, ma occorre anche che il soggetto attivo agisca con la finalità di ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.

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