La norma in esame prevede e punisce l’
autoriciclaggio di beni culturali.
Il
reato si caratterizza per essere
plurioffensivo in quanto il bene giuridico protetto è duplice: il c.d.
patrimonio culturale (tutelato dall’
art. 9 Cost.) e il patrimonio economico del proprietario, soggetto pubblico o privato, del bene.
Si tratta di un
reato proprio poiché può essere commesso soltanto da
chi ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto.
La
condotta criminosa consiste nell’
impiegare, sostituire o trasferire – in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative – beni culturali provenienti da un delitto non colposo che l’autore del reato in commento ha realizzato o ha concorso a realizzare.
Questa fattispecie riproduce la struttura del reato di
autoriciclaggio di cui all’
art. 648 ter 1 del c.p.: cioè, vengono ripresi gli elementi costitutivi del
delitto appena richiamato (per la cui analisi si rimanda al commento dell’
art. 648 ter 1 del c.p.), con l’elemento specializzante dell’oggetto del reato che è un bene culturale proveniente da delitto non colposo (per la nozione di bene culturale, si richiama l’
art. 2 del codice beni cult. e paesag.).
Poiché la fattispecie in commento riprende strutturalmente l’autoriciclaggio
ex art. 648-ter.1 c.p., è possibile estendere a essa le soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza in relazione al predetto delitto, adattandole alle specifiche caratteristiche dell’oggetto materiale del reato.
Il reato in esame si configura qualora
il bene culturale provenga dalla precedente commissione di un altro delitto non colposo. Quindi, il reato presupposto deve essere un delitto doloso (cioè, il reato in commento non si configura se il bene culturale proviene da un delitto colposo o una
contravvenzione).
Ai sensi del comma 2, sulla falsariga di quanto stabilito per l’autoriciclaggio
ex art. 648-ter.1 c.p., è prevista una
circostanza attenuante nel caso in cui i beni culturali provengano da delitto punito con la
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Peraltro, fuori dai casi previsti dai commi 1 e 2, il comma 3 stabilisce poi la non punibilità quando la condotta consista nella
mera utilizzazione o nel godimento personale.
Ancora, in virtù del rinvio al comma 3 dell’
art. 518 quater del c.p. operato dal comma 4 della norma in commento, il reato sussiste anche quando il
soggetto attivo (che ha commesso o ha concorso nella commissione del delitto presupposto)
non è imputabile o non è punibile o quando
manca una condizione di procedibilità in relazione a questo delitto.
Quanto all’
elemento soggettivo, è richiesto il
dolo specifico: ossia, è necessaria non soltanto la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del suo carattere culturale e la volontà di destinarle ad un impiego nelle attività descritte nella norma, ma occorre anche che il soggetto attivo agisca con la finalità di ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.