Tramite la codificazione dei delitti contro l'ambiente il
legislatore del 2015 ha inteso risolvere le problematiche nate in conseguenza del vuoto sanzionatorio nei confronti di condotte gravemente lesive per l'ambiente, cui prima si sopperiva mediante la punibilità a titolo di
disastro innominato di cui all’
art. 434 del c.p., nonché di adeguare e rendere più severo il trattamento sanzionatorio, dato che le fattispecie contravvenzionali di cui al D.Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente), non ebbero quasi alcun effetto deterrente.
L’art. 452-bis c.p. prevede e punisce il
delitto di
inquinamento ambientale.
Il
bene giuridico tutelato è l’
ambiente. La dottrina ritiene che la disposizione accolga una nozione intermedia di “ambiente” mediante la punibilità sia per la mera lesione dell’equilibrio ambientale (
art. 9 Cost., sia qualora sia coinvolta la salute umana (
art. 32 Cost.).
Si tratta di un
reato comune, che può essere commesso da
chiunque.
La
condotta è
a forma libera, può assumere
forma attiva oppure omissiva impropria e consiste nel provocare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle
acque o dell’
aria, o di porzioni estese o significative del
suolo o del
sottosuolo, oppure di un
ecosistema, delle
biodiversità, anche agraria, della
flora o della
fauna.
Si tratta di un
reato di evento poiché la condotta deve aver provocato una
compromissione o un deterioramento dell’equilibrio ambientale.
L’evento dannoso deve consistere in una
compromissione o un
deterioramento. Non è chiaro che cosa si debba intendere per compromissione e deterioramento, ma i lavori parlamentari indicano che il
deterioramento può essere considerato come un’alterazione dell’ambiente
reversibile attraverso processi rigenerativi naturali, mentre la
compromissione consiste in un’alterazione
reversibile solo attraverso un’attività umana di bonifica o di ripristino.
La compromissione e il deterioramento devono essere “significativi e misurabili”. La
“significatività” indica che l’evento di inquinamento deve essere di dimensioni rilevanti, mentre la
“misurabilità” rimanda alla necessità di poter quantificazione gli effetti inquinanti.
Peraltro, la compromissione o il deterioramento deve essere causato “
abusivamente”. La condotta abusiva, che è idonea ad integrare il reato in esame, comprende non solo quelle condotte poste in essere in assenza di specifici titoli abilitativi, ma anche quelle condotte realizzate in violazione di leggi statali o regionali (ancorché non strettamente riferibili alle norme ambientali) e di prescrizioni di natura amministrativa.
Quanto all’
elemento soggettivo, il reato richiede il
dolo generico: ossia, la consapevolezza e volontà di porre in essere una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili, delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Peraltro, ai sensi dell’
art. 452 quinquies del c.p., il delitto in commento
è punibile anche se commesso per colpa.
La
consumazione del delitto si verifica nel momento e nel luogo in cui la compromissione o il deterioramento assumono una dimensione significativa e misurabile. Ciò può avvenire anche a notevole distanza di tempo rispetto all’ultima condotta di materiale immissione di sostanze o comunque di fisica alterazione o manomissione dell’assetto preesistente.
Il
tentativo è ammissibile.
Il comma 2 della norma in commento prevede due
circostanze aggravanti ad effetto speciale: la prima (aumento della
pena da un terzo alla metà) riguarda le ipotesi in cui l’inquinamento sia prodotto in un’
area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette; la seconda (aumento della pena da un terzo a due terzi) ricorre quando l’inquinamento causi
deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.