Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 452 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Inquinamento ambientale

Dispositivo dell'art. 452 bis Codice Penale

(1)È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

  1. 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  2. 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi(2).

Note

(1) Articolo inserito dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.
(2) Comma così sostituito dall'art. 6-ter, comma 3, lett. b) d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni in l. 9 ottobre 2023, n. 137.

Ratio Legis

L'intenzione del legislatore è quella di punire più severamente condotte di inquinamento ambientale, non sussumibili nel reato di cui all'art. 434 del c.p. per la minore estensione del fenomeno rispetto al disastro.

Spiegazione dell'art. 452 bis Codice Penale

Tramite la codificazione dei delitti contro l'ambiente il legislatore del 2015 ha inteso risolvere le problematiche nate in conseguenza del vuoto sanzionatorio nei confronti di condotte gravemente lesive per l'ambiente, cui prima si sopperiva mediante la punibilità a titolo di disastro innominato di cui all’art. 434 del c.p., nonché di adeguare e rendere più severo il trattamento sanzionatorio, dato che le fattispecie contravvenzionali di cui al D.Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente), non ebbero quasi alcun effetto deterrente.

L’art. 452-bis c.p. prevede e punisce il delitto di inquinamento ambientale.

Il bene giuridico tutelato è l’ambiente. La dottrina ritiene che la disposizione accolga una nozione intermedia di “ambiente” mediante la punibilità sia per la mera lesione dell’equilibrio ambientale (art. 9 Cost., sia qualora sia coinvolta la salute umana (art. 32 Cost.).

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

La condotta è a forma libera, può assumere forma attiva oppure omissiva impropria e consiste nel provocare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, oppure di un ecosistema, delle biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Si tratta di un reato di evento poiché la condotta deve aver provocato una compromissione o un deterioramento dell’equilibrio ambientale.

L’evento dannoso deve consistere in una compromissione o un deterioramento. Non è chiaro che cosa si debba intendere per compromissione e deterioramento, ma i lavori parlamentari indicano che il deterioramento può essere considerato come un’alterazione dell’ambiente reversibile attraverso processi rigenerativi naturali, mentre la compromissione consiste in un’alterazione reversibile solo attraverso un’attività umana di bonifica o di ripristino.

La compromissione e il deterioramento devono essere “significativi e misurabili”. La “significatività” indica che l’evento di inquinamento deve essere di dimensioni rilevanti, mentre la “misurabilità” rimanda alla necessità di poter quantificazione gli effetti inquinanti.

Peraltro, la compromissione o il deterioramento deve essere causato “abusivamente”. La condotta abusiva, che è idonea ad integrare il reato in esame, comprende non solo quelle condotte poste in essere in assenza di specifici titoli abilitativi, ma anche quelle condotte realizzate in violazione di leggi statali o regionali (ancorché non strettamente riferibili alle norme ambientali) e di prescrizioni di natura amministrativa.

Quanto all’elemento soggettivo, il reato richiede il dolo generico: ossia, la consapevolezza e volontà di porre in essere una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili, delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Peraltro, ai sensi dell’art. 452 quinquies del c.p., il delitto in commento è punibile anche se commesso per colpa.

La consumazione del delitto si verifica nel momento e nel luogo in cui la compromissione o il deterioramento assumono una dimensione significativa e misurabile. Ciò può avvenire anche a notevole distanza di tempo rispetto all’ultima condotta di materiale immissione di sostanze o comunque di fisica alterazione o manomissione dell’assetto preesistente.

Il tentativo è ammissibile.

Il comma 2 della norma in commento prevede due circostanze aggravanti ad effetto speciale: la prima (aumento della pena da un terzo alla metà) riguarda le ipotesi in cui l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette; la seconda (aumento della pena da un terzo a due terzi) ricorre quando l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

Massime relative all'art. 452 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 12514/2025

Ai fini dell'integrazione del reato di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), le condotte di "deterioramento" o "compromissione" del bene non richiedono l'espletamento di specifici accertamenti tecnici. La ratio della disposizione di cui all'art. 452-decies c.p. (ravvedimento operoso) impone l'integrazione di un concreto aiuto all'ambiente, estraneo ad una mera attivazione priva di ogni effetto. Infine, in tema di violazione di sigilli, la circostanza aggravante della qualità di custode (art. 349, comma 2, c.p.) si comunica ai concorrenti nel reato che siano a conoscenza o ignorino colpevolmente tale qualità, non rientrando la stessa fra quelle circostanze soggettive da valutarsi soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono.

Cass. pen. n. 41602/2023

Integra il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen. la pesca di oloturie e di ricci di mare effettuata in violazione di disposizioni legislative o regolamentari poste a tutela dell'ambiente marino, che abbia provocato un notevole grado di compromissione, tale da poter assurgere a vero e proprio deterioramento delle popolazioni e da determinare un significativo squilibrio dell'ecosistema e della biodiversità correlata ai fondali.

Cass. pen. n. 39195/2023

Le condotte di deterioramento o compromissione del medesimo bene ambientale integrano singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale.

Cass. pen. n. 21187/2023

Il reato di cui all'art. 452-bis c.p. si configura in presenza di una condotta realizzata in assenza delle prescritte autorizzazioni, o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta ovvero in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative, che deve cagionare 'una compromissione o un deterioramento', e cioè una qualsiasi forma di danneggiamento, strutturale o funzionale, del bene protetto, che sia 'significativo e misurabile' e cioè dotato di una dimensione oggettiva certa, evidente e verificabile, escludendo dall'area del penalmente rilevante condotte che producono un evento minimo.

Cass. pen. n. 17400/2023

Il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen., è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento, cagionato in forma alternativa e che, nel caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce l'oggetto in misura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un'attività non agevole, mentre, nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare.

Cass. pen. n. 9736/2020

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 452-bis cod. pen. per contrasto con gli artt. 25 Cost. e 7 CEDU sotto il profilo della sufficiente determinatezza della fattispecie, in quanto le espressioni utilizzate per descrivere il fatto vietato sono sufficientemente univoche, sia per quanto riguarda gli eventi che rimandano ad un fatto di danneggiamento e per i quali la specificazione che devono essere "significativi" e "misurabili" esclude che vi rientrino quelli che non incidono apprezzabilmente sul bene protetto, sia per quanto attiene all'oggetto della condotta precisamente descritto ai nn. 1) e 2) della norma incriminatrice.

Cass. pen. n. 9079/2020

In caso di concorso tra le contravvenzioni previste dagli artt. 7 e 8 d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, che puniscono, "salvo che il fatto costituisca più grave reato", le condotte lesive dell'ambiente marino e quelle di pesca illegale, e il delitto previsto dall'art. 452-bis cod. pen. trova applicazione quest'ultima disposizione che incrimina la compromissione o il deterioramento, significativi e misurabili, di uno dei profili del bene ambiente, come descritti dalla medesima disposizione al comma 1, nn. 1 e 2. (Fattispecie relativa alla pesca di corallo rosso in assenza di titolo abilitativo e con modalità vietate).

Cass. pen. n. 26007/2019

Il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen. costituisce un reato a dolo generico, per la cui punibilità è richiesta la volontà di "abusare" del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità, con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale, essendo punibile, pertanto, anche a titolo di dolo eventuale.

Cass. pen. n. 50018/2018

Il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod, pen., introdotto dalla legge n. 68 del 2015, è un reato di danno, che non tutela la salute pubblica, ma l'ambiente in quanto tale e presuppone l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova fattispecie incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 e segg. d.lgs 3 aprile 2006, n. 152.

Cass. pen. n. 28732/2018

Ai fini dell'integrazione del reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen., le condotte di "deterioramento" o "compromissione" del bene non richiedono l'espletamento di specifici accertamenti tecnici. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure il provvedimento di conferma del sequestro di impianti idraulici utilizzati per prelievi idrici da un lago, che aveva escluso la necessità di un accertamento tecnico, avendo dato atto dell'elemento oggettivo costituito dal rilevante abbassamento delle acque del lago).

Cass. pen. n. 15865/2017

Ai fini della configurabilità del reato di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen., non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno; ne consegue che le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un "post factum" non punibile, ma integrano invece singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all'art. 452-quater dello stesso codice.

Il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen., è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento che, nel caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto l'evento di danno perfezionato nella ridotta utilizzazione di un corso d'acqua in conformità alla sua destinazione, quale diretta conseguenza della condotta di inquinamento).

La condotta "abusiva" di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorchè non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative; ne consegue che, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma. (Fattispecie di inquinamento di corso d'acqua cagionato da un accumulo di reflui - penalmente irrilevanti singolarmente considerati, essendo inferiori ai valori limite stabiliti nel D.L.vo n. 152 del 2006 - provenienti da impianto di depurazione privo di autorizzazione allo scarico).

Cass. pen. n. 46170/2016

La condotta "abusiva" di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen. (disposizione introdotta dalla legge 22 maggio 2015, n. 68), comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorchè non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative. (Fattispecie di inquinamento di acque marine, derivante da un'attività di bonifica di fondali effettuata in spregio delle relative prescrizioni progettuali).

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.