Cass. pen. n. 57097/2018
La sentenza emessa a seguito di rito abbreviato non deve essere notificata all'imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio (nella specie detenuto agli arresti domiciliari ed espressamente rinunziante), in quanto la previsione contenuta negli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. stesso codice deve ritenersi implicitamente abrogata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull'assenza, volta a garantire l'effettiva conoscenza del processo ed a ricondurre ad una determinazione consapevole e volontaria la mancata partecipazione dell'imputato, rappresentato ad ogni effetto dal suo difensore, ed ha modificato, altresì, l'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., eliminando l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace.
Cass. pen. n. 35852/2018
L'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen..
Cass. pen. n. 32505/2018
La sentenza emessa a seguito di rito abbreviato deve essere notificata all'imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio, in quanto le previsioni contenute negli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. stesso codice non possono ritenersi implicitamente abrogate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull'assenza. (In motivazione la Corte ha affermato che una diversa interpretazione si risolverebbe in una violazione dei principi della CEDU sul giusto processo, così come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo).
Cass. pen. n. 31049/2018
La sentenza emessa a seguito di rito abbreviato non deve essere notificata all'imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio, in quanto la previsione contenuta negli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. stesso codice deve ritenersi implicitamente abrogata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull'assenza, volta a garantire l'effettiva conoscenza del processo ed a ricondurre ad una determinazione consapevole e volontaria la mancata partecipazione dell'imputato, rappresentato ad ogni effetto del suo difensore, ed ha modificato, altresì, l'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., eliminando l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace. (In motivazione, la Corte ha affermato che una diversa interpretazione non si sottrarrebbe a censure di incostituzionalità per ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina del giudizio ordinario).
Cass. pen. n. 882/2018
La inutilizzabilità cosiddetta "patologica", rilevabile, a differenza di quella cosiddetta "fisiologica", anche nell'ambito del giudizio abbreviato, costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che non costituisce inutilizzabilità "patologica" quella riguardante il decreto del pubblico ministero con il quale si dispone l'intercettazione telefonica mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria e derivante dalla mancata attestazione allegata al decreto o dalla certificazione attestante l'inidoneità o insufficienza degli impianti le cui ragioni sono richiamate "per relationem").
Cass. pen. n. 832/2018
In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito.
Cass. pen. n. 827/2018
Nel giudizio di cognizione, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e seguenti cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta, e ciò anche nella ipotesi di applicazione della continuazione tra il reato per cui si procede ed altro reato per il quale sia intervenuta sentenza irrevocabile.
Cass. pen. n. 57241/2017
È utilizzabile, in sede di giudizio abbreviato, la relazione tossicologica richiesta in fase di indagine ed acquisita al fascicolo del pubblico ministero dopo l'ammissione del rito. (In motivazione, la Corte ha precisato che la difesa, nel valutare l'opportunità della definizione del processo con il rito abbreviato, era edotta dell'imminente deposito della relazione e, quindi, dell'ampliamento del quadro probatorio, risultando dal fascicolo processuale la richiesta del pubblico ministero tempestivamente avanzata).
Cass. pen. n. 53568/2017
Nell'ipotesi di dichiarazioni accusatorie rese da un collaboratore di giustizia e di successiva ritrattazione non inequivocabilmente idonea a svalutarle, il giudice, in sede di giudizio abbreviato, può legittimamente assegnare peso probatorio alle prime dichiarazioni, a condizione che eserciti su queste un controllo più incisivo, possibilmente esteso ai motivi della variazione del dichiarato, potendo anche giungere a ritenere che la ritrattazione inattendibile o mendace si traduce, proprio perché tale, in un ulteriore elemento di conferma delle accuse originarie. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la valutazione di attendibilità delle originarie dichiarazioni accusatorie, poi ritrattate, rese da un collaboratore di giustizia, in considerazione del loro contenuto dettagliato e puntuale, dei riscontri esterni obiettivi alle stesse, e delle ragioni della ritrattazione ravvisate nel risentimento nutrito dal collaboratore nei confronti degli inquirenti).
Cass. pen. n. 28960/2017
In tema di giudizio abbreviato, gli atti formati unilateralmente dalla polizia giudiziaria, tra i quali la comunicazione della notizia di reato, o dal pubblico ministero, riproducono, seppure nella dimensione cartolare, una prova dichiarativa e devono essere valutati sulla base dei parametri che regolano l'apprezzamento di tale prova, ove compatibili. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la motivazione della Corte territoriale che aveva valutato, da un lato, pienamente utilizzabile la ricostruzione dei fatti contenuta nella comunicazione della notizia di reato, in quanto riproducente la testimonianza qualificata dell'ufficiale di polizia giudiziaria, e, dall'altro, inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli imputati alla polizia giudiziaria e riprodotte in un verbale di sequestro, poiché ritenute prive del requisito della spontaneità).
Cass. pen. n. 12592/2017
Nell'ipotesi in cui venga riconosciuta nel giudizio abbreviato la continuazione tra più reati, oggetto, alcuni, di condanna nel detto giudizio abbreviato e, altri, di condanna all'esito di giudizio ordinario, la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. va applicata, - qualora il reato più grave sia stato giudicato con il rito speciale - sulla pena finale determinata dopo l'aumento disposto per i reati satellite, anche se definiti con il rito ordinario; qualora invece il giudice procedente individui, quale reato più grave, quello giudicato con rito ordinario, la riduzione di pena dovrà essere disposta per i soli reati satellite giudicati con rito abbreviato.
Cass. pen. n. 52900/2016
Ai fini della applicazione della misura della libertà vigilata all'esito del giudizio abbreviato, deve sempre aversi riguardo alla pena principale inflitta in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato la sentenza che aveva applicato la misura contestualmente alla condanna dell'imputato alla pena finale di mesi otto di reclusione, essendo venuto meno il presupposto applicativo di cui all'art. 229, comma primo, n. 1), cod. pen.).
Cass. pen. n. 44004/2015
Ai fini della decisione del giudizio abbreviato, il giudice può legittimamente servirsi dei verbali di sommarie informazioni testimoniali che riferiscono fatti appresi da altre fonti, nonché delle trascrizioni e delle registrazioni effettuate direttamente dal denunciante in relazione ai contatti telefonici ed al contenuto di "sms" intercorsi con l'imputato, in quanto la scelta di quest'ultimo di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.
Cass. pen. n. 14454/2013
Il giudice che all'esito del dibattimento - di primo grado o di appello - ritenendo erronea una precedente declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato riconosca all'imputato il diritto ad ottenere la riduzione della pena, ex art. 442 c.p.p., può legittimamente utilizzare le prove assunte nel giudizio ordinario. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riconoscimento della riduzione ex art. 442 c.p.p. all'esito del dibattimento non ha come effetto di far regredire il processo, affinché si svolga nelle forme camerali del rito speciale).
Cass. pen. n. 15068/2012
Allorché si sia proceduto con il rito abbreviato, il giudice di merito è tenuto inderogabilmente a ridurre la pena in concreto determinata nella misura fissa di un terzo, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. e qualora la riduzione sia stata invece operata in misura inferiore, configurandosi un mero errore nel computo della stessa, la Corte di Cassazione può provvedere alla necessaria rettifica senza dover pronunciare annullamento.
Cass. pen. n. 5134/2012
A seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n.10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell'ergastolo ha diritto di ottenere la revoca della condanna e la conseguente riduzione della pena ex art. 442 c.p.p. solo se aveva acquisito, nel proprio patrimonio giuridico, il diritto ad ottenere l'applicazione del rito abbreviato secondo le modalità più favorevoli esistenti anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 341 del 2000, conv. in L. n. 4 del 2001. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non aver diritto alla revoca della sentenza di condanna ed alla riduzione del rito il condannato all'ergastolo nel 1997 che aveva fatto richiesta di giudizio abbreviato in appello nel 2000, dopo l'entrata in vigore della L. n. 479 del 1999, senza, però, averne titolo).
Cass. pen. n. 12822/2010
La sentenza pronunciata in appello all'esito di giudizio abbreviato deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non mediante deposito in cancelleria. Tuttavia, in caso di omessa lettura, la sentenza non è abnorme o nulla, verificandosi una mera irregolarità, che produce effetti però giuridici, impedendo il decorso dei termini per l'impugnazione.
Cass. pen. n. 8082/2010
Nel giudizio di cassazione, l'annullamento della sentenza impugnata per mancata motivazione in ordine al diniego di accesso al rito abbreviato condizionato va effettuato, ove i presupposti del rito sussistano, senza rinvio, potendo la Corte provvedere essa stessa all'applicazione della diminuente relativa.
Cass. pen. n. 45496/2008
La richiesta di applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato non ammesso nel giudizio di primo grado è motivo di impugnazione non esclusivamente personale e quindi, se accolto, estensibile agli altri imputati, impugnanti o meno, che non lo abbiano proposto.
Cass. pen. n. 6307/2008
L'omesso computo da parte del giudice di merito della diminuente prevista dall'art. 442, comma secondo, c.p.p. può essere rettificato direttamente dalla Corte di cassazione, in quanto la diminuente per il rito non è discrezionale ma è fissata dalla legge nelle misura fissa di un terzo.
Cass. pen. n. 44711/2004
Il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato all'assunzione di prove integrative, quando deliberato sull'erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. Ne consegue che nei casi in cui l'interesse dell'imputato alla riduzione della pena, essendo già intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento alla data di pubblicazione della sentenza costituzionale 23 maggio 2003, n. 169, non abbia potuto trovare tutela attraverso il meccanismo di rinnovazione della richiesta avanti al giudice dibattimentale, il giudice procedente, su esplicita sollecitazione dell'interessato, quando ritiene che il giudizio abbreviato si sarebbe dovuto invece celebrare, è tenuto ad applicare la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.
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In tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato «rinnova» prima della dichiarazione di apertura del dibattimento una richiesta condizionata di accesso al rito già respinta dal giudice per le indagini preliminari (secondo il meccanismo di sindacato introdotto dalla sentenza costituzionale 23 maggio 2003 n. 169), il giudice è chiamato ad effettuare, acquisendo gli atti del fascicolo del pubblico ministero in applicazione analogica dell'art. 135 disp. att. c.p.p., una valutazione solo incidentale delle risultanze raccolte, finalizzata alla verifica della prospettata necessità della prova integrativa richiesta, senza che ciò si traduca in giudizio sul merito dell'azione penale e dunque in causa di incompatibilità per il giudice stesso.
Cass. pen. n. 15409/2004
Allorché il giudice dell'esecuzione riconosca la continuazione tra piú reati, alcuni dei quali oggetto di condanna all'esito di giudizio abbreviato, la riduzione spettante a norma dell'art. 442 c.p.p. deve essere riconosciuta anche quando, risultando violazione piú grave quella giudicata con il rito ordinario, la pena autonomamente determinata per il reato definito con il rito speciale, sulla quale è stata operata la diminuzione ai sensi del citato art. 442, si trasformi in aumento ex art. 81 c.p., che va pertanto ridotto di un terzo.
Cass. pen. n. 48916/2003
Sono utilizzabili contro se stesso nel procedimento svoltosi nelle forme del rito abbreviato le dichiarazioni autoindizianti rese dall'indagato durante le indagini preliminari tenuto conto della natura del rito prescelto, svolto allo stato degli atti.
Cass. pen. n. 43024/2003
Nel giudizio abbreviato, qualora si riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione fra il reato per cui si procede ed altro precedentemente giudicato con rito ordinario, sull'aumento di pena determinato ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. per i reati «satelliti», non può essere operata la riduzione di un terzo ex art. 442 c.p.p., in quanto la riduzione del trattamento sanzionatorio è subordinata, tassativamente e senza eccezioni, al fatto che la condanna sia intervenuta a seguito di un giudizio abbreviato.
Cass. pen. n. 22786/2003
La decisione adottata dalla corte d'appello in camera di consiglio, per essere stato il processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, non va resa pubblica mediante la lettura del dispositivo in udienza, perché il giudizio di appello si svolge nelle forme previste dall'art. 599 c.p.p., e cioè con la riserva della decisione, che viene pubblicata successivamente mediante deposito della sentenza in cancelleria.
Cass. pen. n. 25074/2002
Anche in tema di giudizio abbreviato, in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante, è consentita l'estensione al coimputato appellante del riconoscimento della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., dedotta solo nell'impugnazione di altri coimputati. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di merito che non aveva riconosciuto l'effetto estensivo).
Cass. pen. n. 11515/2002
Nel giudizio abbreviato, allorché si riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione fra il reato contestato ed altro precedentemente giudicato, sull'aumento di pena determinato ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. deve essere operata la diminuzione prevista dall'art. 442 c.p.p., trattandosi di diminuzione di natura processuale disancorata da qualsiasi apprezzamento discrezionale del giudice.
Cass. pen. n. 5659/2002
In tema di giudizio abbreviato (nella specie instaurato in base alla normativa transitoria di cui all'art. 4 ter della legge 5 giugno 2000 n. 144), il richiamo operato dall'art. 441, comma 1, c.p.p. alle «disposizioni previste per l'udienza preliminare» non si estende alla fase immediatamente successiva alla chiusura della discussione, la quale trova la sua specifica disciplina nel successivo art. 442, ove si rimanda, per quanto concerne la decisione, alle norme dettate dagli artt. 529 ss. per la sentenza emessa all'esito del dibattimento. Ne consegue che non può trovare applicazione, nel giudizio abbreviato, il disposto di cui all'art. 424 c.p.p., relativo ai provvedimenti che il giudice può adottare all'esito dell'udienza preliminare, e neppure, per altro verso, il principio di immediatezza della decisione di cui all'art. 525, comma 1, c.p.p., dettato solo per il dibattimento e non compreso nel richiamo operato dal citato art. 442.
Cass. pen. n. 7385/2000
In tema di giudizio abbreviato, il fatto che la relativa disciplina abbia riflessi di natura sostanziale (cosa naturale, in considerazione delle caratteristiche premiali dell'istituto), non può valere a cancellare o anche a far solo passare in seconda linea la natura processuale del medesimo istituto e, quindi, dell'intera normativa che lo riguarda, dovendosi in proposito considerare che, tanto nella vigente disciplina, introdotta dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, quanto nella precedente, l'effetto sostanziale costituito dalla riduzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p. risulta pur sempre rigidamente ed ineludibilmente posto in rapporto di dipendenza rispetto a scelte processuali in tanto attuabili in quanto rispettose delle modalità e dei tempi fissati, con rigida scansione, dal codice di rito. Ciò posto, ne deriva che le norme in questione non possono non soggiacere alla regola del tempus regit actum che vige nella materia processuale in applicazione, del resto, del principio generale dell'irretroattività della legge fissato dall'art. 11, comma terzo, c.p. in materia di successione di leggi penali nel tempo; disciplina, quest'ultima, applicabile alle sole norme penali sostanziali, cioè quelle il cui contenuto incida direttamente sul precetto o sulla sanzione, senza che possa ammettersi la configurabilità di una sorta di tertium genus, costituito da norme qualificabili al tempo stesso come sostanziali e processuali, dovendosi invece, nei casi dubbi, verificare quale sia, in ogni singola disposizione, il carattere prevalente e determinante, per stabilire poi, in base ad esso, la classificazione da attribuire alla disposizione stessa
Cass. pen. n. 4923/2000
Il limite fissato dall'art. 67, secondo comma, c.p., secondo cui, nel caso di concorso di più circostanze, la pena non può essere applicata in misura inferiore a un quarto, opera anche quando fra le circostanze attenuanti concorrenti vi sia quella premiale di cui all'art. 442 c.p.p.
Cass. pen. n. 3173/2000
Poiché le norme che riguardano i presupposti per l'ammissibilità al rito abbreviato sono di natura processuale e soggiacciono, conseguentemente, al principio tempus regit actum, esse valgono soltanto per l'avvenire e, in assenza di diverse disposizioni transitorie, non hanno effetto retroattivo. Ne consegue che non è consentita l'applicazione in cassazione della normativa sopravvenuta con legge n. 479 del 1999, nella parte in cui, rendendo obbligatoria l'adozione del rito a richiesta dell'imputato, comporta automaticamente la riduzione di un terzo della pena. (Nella fattispecie, in cui l'udienza preliminare e il giudizio, sia di primo, sia di secondo grado, si erano svolti prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, essendo stato negato l'accesso al rito abbreviato, la S.C. ha ritenuto che il motivo di ricorso relativo a tale diniego e alla conseguente mancata concessione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., dovesse essere esaminato alla luce della disciplina vigente nel momento in cui erano stati celebrati udienza preliminare e dibattimenti di primo e secondo grado, e, considerando immune da censure detto diniego, ha escluso che potesse darsi riconoscimento alla riduzione di pena in cassazione sulla base del diritto sopravvenuto, stante la stretta e inscindibile derivazione di tale riduzione dall'applicazione del rito).
Cass. pen. n. 8411/1998
Ai fini dell'applicazione all'esito del giudizio abbreviato della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata, per la scelta del rito.
Cass. pen. n. 694/1998
In tema di giudizio abbreviato, la parte che invoca l'applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., dolendosi del rigetto della richiesta di adozione del rito speciale a causa dell'ingiustificato dissenso del pubblico ministero, ha l'onere di provare di aver proposto detta richiesta al giudice per le indagini preliminari, e ciò in quanto il verbale dell'udienza preliminare non si trova inserito nel fascicolo del dibattimento bensì in quello del pubblico ministero, dal quale può essere estratta copia.
Cass. pen. n. 10162/1997
La sentenza emessa in appello contro decisione di primo grado adottata all'esito di giudizio abbreviato non va resa pubblica mediante la lettura del dispositivo in udienza, perché il giudizio di appello si svolge nelle forme previste dall'art. 599 c.p.p., e cioè con la riserva della decisione, che viene pubblicata successivamente mediante deposito in cancelleria. (Fattispecie in tema di processo minorile).
Cass. pen. n. 2043/1993
In tema di giudizio abbreviato, dalla sentenza costituzionale n. 81 del 1991 emerge un triplice ordine di statuizioni. Anzitutto la Corte ha indicato, in relazione al pubblico ministero, l'esigenza non di un mero dovere di comportamento da ricondurre al parametro indicato dall'art. 124 c.p.p., ma ha ad esso assegnato una precisa valenza processuale, quale primo momento rilevante ai fini della verifica giudiziale circa l'applicabilità dell'art. 442, secondo comma, c.p.p. Una regola desumibile sia dalle indicazioni fornite, allo stato, circa i «parametri cui la motivazione del pubblico ministero dovrebbe rapportarsi nel manifestare la sua opposizione» ed individuati — sempre salva la possibilità di interventi legislativi in grado di proporre motivazioni di tipo diverso — nella decidibilità del processo allo stato degli atti, sia dal secondo dei tre momenti, quello concernente la verifica delle condizioni addotte, intrinsecamente collegato al primo e che può autonomamente rilevare rispetto al terzo. Il giudice, infatti, una volta accertata la mancata giustificazione del dissenso del pubblico ministero, non necessariamente è tenuto ad applicare la riduzione di pena. La conseguenzialità tra i due momenti è, infatti, del tutto ipotetica, realizzandosi esclusivamente quando il pubblico ministero abbia, non solo esternato le ragioni della sua opposizione alla richiesta di giudizio abbreviato, ma le abbia esternate in termini di non decidibilità del processo allo stato degli atti; di tal che, coincidendo i criteri cui devono rapportarsi pubblico ministero e giudice, sarà sufficiente per quest'ultimo, ai fini della riduzione di pena, verificare come non giustificate le ragioni del dissenso. Quando, invece, il pubblico ministero o persegua criteri diversi da quelli che il giudice è tenuto a riscontrare ovvero non enunci le ragioni del dissenso, non basterà verificare l'insufficienza o la mancanza di giustificazioni, occorrendo pure che il giudice, ai fini dell'applicazione dello «sconto» di pena, accerti se il processo sia definibile o no allo stato degli atti. Senza contare che pure laddove l'enunciazione dei motivi concernenti la non definibilità del processo risulti fondata in relazione alle specifiche esigenze addotte dal pubblico ministero, riscontrate prive di giustificazione, altre esigenze di acquisizione della prova possono impedire l'anticipata decisione di merito. Tutto ciò secondo una direttiva che puntualmente risponde al decisum della sentenza costituzionale n. 81 del 1991 ed al posse (non al debere) che designa la verifica del giudice conseguente alla ritenuta mancanza o insufficienza di giustificazione dell'opposizione alla richiesta di giudizio abbreviato.
Cass. pen. n. 1109/1992
In tema di giudizio abbreviato, a seguito della modifica additiva apportata all'art. 464, primo comma, c.p.p. dalla Corte costituzionale con sentenza n. 23 del 1991 - in base alla quale al giudice del dibattimento è riconosciuta la facoltà di applicare la riduzione di pena stabilita dall'art. 442, secondo comma, c.p.p., qualora ritenga che il processo poteva essere definito «allo stato degli atti» - a tale giudice è stato conferito il controllo sulla legittimità della pronuncia del giudice per le indagini preliminari di insussistenza del presupposto della decidibilità in siffatto stato del processo. Ne consegue, per principio generale regolante le impugnazioni di merito, che debba essere il giudice del dibattimento a procedere anche nelle ipotesi in cui, esercitando il controllo di cui innanzi, riconosca l'erroneità della decisione del Gip. (Nella fattispecie - rigettata dal Gip la richiesta di giudizio abbreviato per essere il processo non definibile allo stato degli atti - il tribunale, su istanza della difesa e ritenuta la piena decidibilità allo stato degli atti, aveva denegato la competenza a decidere sulla posizione degli imputati e sollevato conflitto. La Corte di cassazione, affermando il principio di diritto di cui in massima, ha dichiarato la competenza del tribunale).
Cass. pen. n. 7707/1991
La diminuente prevista dall'art. 442, secondo comma, c.p.p. in caso di condanna pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, per la sua sostanziale e funzionale diversità rispetto alle circostanze del reato, non è a queste assimilabile e non può quindi essere considerata ai fini della determinazione della pena rilevante per l'individuazione del tempo necessario alla prescrizione del reato, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.