(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui venga riconosciuta nel giudizio abbreviato la continuazione tra pił reati, oggetto, alcuni, di condanna nel detto giudizio abbreviato e, altri, di condanna all'esito di giudizio ordinario, la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. va applicata, - qualora il reato pił grave sia stato giudicato con il rito speciale - sulla pena finale determinata dopo l'aumento disposto per i reati satellite, anche se definiti con il rito ordinario; qualora invece il giudice procedente individui, quale reato pił grave, quello giudicato con rito ordinario, la riduzione di pena dovrą essere disposta per i soli reati satellite giudicati con rito abbreviato.