(massima n. 1)
La sentenza emessa a seguito di rito abbreviato non deve essere notificata all'imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio (nella specie detenuto agli arresti domiciliari ed espressamente rinunziante), in quanto la previsione contenuta negli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. stesso codice deve ritenersi implicitamente abrogata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull'assenza, volta a garantire l'effettiva conoscenza del processo ed a ricondurre ad una determinazione consapevole e volontaria la mancata partecipazione dell'imputato, rappresentato ad ogni effetto dal suo difensore, ed ha modificato, altresģ, l'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., eliminando l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace.