(massima n. 1)
Allorché il giudice dell'esecuzione riconosca la continuazione tra piú reati, alcuni dei quali oggetto di condanna all'esito di giudizio abbreviato, la riduzione spettante a norma dell'art. 442 c.p.p. deve essere riconosciuta anche quando, risultando violazione piú grave quella giudicata con il rito ordinario, la pena autonomamente determinata per il reato definito con il rito speciale, sulla quale è stata operata la diminuzione ai sensi del citato art. 442, si trasformi in aumento ex art. 81 c.p., che va pertanto ridotto di un terzo.