(massima n. 1)
In tema di millantato credito, ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 346, comma secondo, c.p. (che costituisce autonomo titolo di reato e non circostanza aggravante del reato previsto dal comma primo dello stesso articolo), č irrilevante che l'iniziativa parta dalla persona cui č richiesto di corrispondere il denaro o l'utilitā, nč occorre che l'agente indichi nominativamente i funzionari o impiegati i cui favori devono essere comprati o remunerati.