(massima n. 1)
La sentenza emessa a seguito di rito abbreviato deve essere notificata all'imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio, in quanto le previsioni contenute negli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. stesso codice non possono ritenersi implicitamente abrogate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull'assenza. (In motivazione la Corte ha affermato che una diversa interpretazione si risolverebbe in una violazione dei principi della CEDU sul giusto processo, cosģ come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo).