(massima n. 1)
La decisione adottata dalla corte d'appello in camera di consiglio, per essere stato il processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, non va resa pubblica mediante la lettura del dispositivo in udienza, perché il giudizio di appello si svolge nelle forme previste dall'art. 599 c.p.p., e cioč con la riserva della decisione, che viene pubblicata successivamente mediante deposito della sentenza in cancelleria.