(massima n. 1)
Ai fini della applicazione della misura della libertą vigilata all'esito del giudizio abbreviato, deve sempre aversi riguardo alla pena principale inflitta in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato la sentenza che aveva applicato la misura contestualmente alla condanna dell'imputato alla pena finale di mesi otto di reclusione, essendo venuto meno il presupposto applicativo di cui all'art. 229, comma primo, n. 1), cod. pen.).