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Articolo 421 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Discussione

Dispositivo dell'art. 421 Codice di procedura penale

1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, se rileva una violazione dell’articolo 417, comma 1, lettera b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d’ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero(2).

1-bis. L’imputazione modificata è inserita nel verbale di udienza e contestata all’imputato se presente in aula, anche mediante collegamento a distanza. In caso contrario, il giudice sospende il processo e rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all’imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza(3).

2. Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice dichiara aperta la discussione. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato puó rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta(4).

3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni [439 2] utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416 comma 2 nonché gli atti e i documenti [234] ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione [419 2](1).

4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, se rileva una violazione dell’articolo 417, comma 1, lettera b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d’ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero.
1-bis. L’imputazione modificata è inserita nel verbale di udienza e contestata all’imputato se presente in aula, anche mediante collegamento a distanza. In caso contrario, il giudice sospende il processo e rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all’imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.
2. Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice dichiara aperta la discussione.
Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l’interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell’ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.
(omissis]

__________________

(1) Tali atti e documenti si riferiscono in particolare a: a) provvedimento di ammissione delle prove documentali ex art. 419; b) al provvedimento di ammissione della documentazione relativa ad attività investigative del difensore ex art. 391 octies; c) al provvedimento di ammissione della documentazione relativa alle indagini che il P.M. abbia eventualmente espletato dopo la richiesta di rinvio e trasmesso al giudice ex art. 419.
(2) Comma così sostituito dall'art. 23, co. 1, lett. g), n.1) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").
(3) Comma aggiunto dall'art. 23, co. 1, lett. g), n. 2) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").
(4) Comma così modificato dall'art. 23, co. 1, lett. g), n. 3) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Ratio Legis

L’udienza preliminare è caratterizzata da uno svolgimento agile e senza gli appesantimenti della fase dibattimentale. Questo perché la fase dell’udienza preliminare consiste in un passaggio indispensabile per verificare il corretto esercizio dell’azione penale.

Spiegazione dell'art. 421 Codice di procedura penale

L’art. 421 c.p.p. regolamenta lo svolgimento dell’udienza preliminare.

Ai sensi del nuovo comma 1 (interamente rivisto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022), una volta effettuati gli accertamenti circa la regolare costituzione delle parti, il giudice deve compiere specifici controlli sulla chiarezza e la precisione del capo di imputazione ex art. 417 del c.p.p.: ossia, il g.u.p. deve verificare la chiarezza e la precisione dell’enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, nonché dell’indicazione delle norme di legge che si assumono violate. Se accerta la genericità o l’indeterminatezza dell’imputazione, il g.u.p., sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione.

Il comma 1 precisa che, se il pubblico ministero non provvede a riformulare l’imputazione in modo chiaro e preciso, il giudice, sentite le parti, dichiara – anche d’ufficio – la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Al contrario, il nuovo comma 1-bis (introdotto dalla riforma Cartabia) ha precisato che, laddove il pubblico ministero provveda alla riformulazione dell’imputazione, l’imputazione modificata è inserita nel verbale di udienza e contestata all’imputato se presente in aula, anche attraverso collegamento a distanza. Se l’imputato non è presente in aula nemmeno con collegamento a distanza, il giudice sospende il processo e rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all’imputato almeno dieci giorni prima della data della nuova udienza.

Poi, secondo il comma 2 (come modificato dalla riforma Cartabia), se non rileva le suddette irregolarità e non restituisce gli atti al pubblico ministero, il g.u.p. dichiara aperta la discussione.
Come precisato dal comma 3, prima dell’inizio della discussione, il giudice decide sulle richieste di ammissione di atti e documenti (compresa le investigazioni difensive). Poi, ai sensi del comma 2, si procede nel seguente modo:
  • il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato (tra tale richiesta e la celebrazione dell’udienza preliminare non è da escludersi che lo stesso p.m. abbia svolto nuove indagini, venendo eventualmente a conoscenza di fatti o prove che escludono la responsabilità dell'imputato; in tal caso, è suo dovere richiedere una sentenza di non luogo a procedere).
  • l’imputato può rendere dichiarazioni spontanee. L’imputato può anche chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. L’interrogatorio è condotto dal g.u.p. in base agli artt. 64 e 65 c.p.p., ma, su richiesta di una delle parti, il giudice deve disporre che l’atto si svolga nelle forme dell’esame incrociato (artt. 498 e 499 c.p.p.).
  • poi, prendono la parola, nell’ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e, in ultimo, dell’imputato che espongono le loro difese.
  • il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.

Poi, sulla base di quanto stabilito dal comma 3, il pubblico ministero e i difensori formulano le rispettive conclusioni, utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo (trasmesso con la richiesta di rinvio a giudizio ex comma 2 dell’art. 416 del c.p.p.) e gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell’inizio della discussione.

Infine, il comma 4 precisa che il giudice, se ritiene di essere in grado di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Il criterio di delega distingue due ipotesi: la prima si riferisce ad una imputazione “generica”, formulata cioè in violazione dell’art. 417, lett. b), che richiede che l’imputazione contenga l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge; la seconda attiene ad una imputazione che, anche solo in parte, non corrisponde alle risultanze degli atti di indagine, tanto in rapporto alla descrizione del fatto che con riferimento alle norme di legge ritenute applicabili.


Nel caso di imputazione generica, il giudice è tenuto a sollecitare un “intervento integrativo” da parte del pubblico ministero e, laddove l’intervento stesso non sia operato, o non sia adeguato, a dichiarare anche d’ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 180 c.p.p.
La nuova previsione sanzionatoria non è stata inserita nella norma che prevede altre ipotesi di nullità della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.), perché la rilevazione del vizio è condizionata alla mancata integrazione del capo d’accusa da parte del pubblico ministero o all’omesso recepimento dell’indicazione giudiziale, e dunque al verificarsi di una condizione negativa che integra il vizio originario dell’atto e si manifesta solo con l’apertura dell’udienza.


Per questo motivo, seguendo l’ideale sviluppo cronologico dell’udienza preliminare, la relativa disciplina è stata inserita nell’art. 421, immediatamente dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura della discussione. In questa fase, infatti, il giudice può rilevare la violazione, di carattere formale, ed esercitare i poteri conferitigli dalla legge delega.


Ove il pubblico ministero ottemperi correttamente all’invito del giudice alla riformulazione, l’imputazione modificata sarà inserita nel verbale di udienza e – come già attualmente previsto dall’art. 423, co. 1 – contestata all’imputato, se presente in aula di persona o, comunque, mediante collegamento a distanza.
Altrimenti, diversamente da quanto oggi avviene e in conseguenza delle modifiche apportate in tema di processo in assenza, il giudice dovrà sospendere il processo e disporre rinvio ad una nuova udienza, disponendo la notifica del verbale all’imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza (co. 1 bis).


Ove, invece, il pubblico ministero non ottemperi, non potendo utilmente darsi corso alla discussione in assenza di una imputazione espressa in forma «chiara e precisa» (art. 417, lett. b), il giudice dovrà dichiarare la nullità e disporre la restituzione degli atti.
A tale ultimo proposito, la modifica del secondo comma dell’art. 421 è stata operata in modo da introdurre la sequenza di celebrazione dell’udienza preliminare una volta esclusa la nullità dell’imputazione.


La formulazione adottata, peraltro, consente di riferire il passaggio anche al caso in cui la nullità sia stata eccepita per ragioni diverse da quelle indicate nel nuovo primo comma, e in particolare per il vizio indicato al comma 1 dell’art. 416 (omissione dell’avviso di conclusione delle indagini o dell’interrogatorio tempestivamente chiesto dall’indagato): restituzione degli atti, nel caso in cui il giudice rilevi la sussistenza del vizio, prosecuzione dell’udienza nel caso concreto.
Si ottiene quindi l’effetto di concentrare in apertura della sequenza ogni questione attinente alla validità dell’atto di esercizio dell’azione penale.

Massime relative all'art. 421 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 29313/2015

Nell'udienza preliminare, la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero, ma non oltre il momento in cui il difensore dell'imputato formula le proprie conclusioni definitive. (In motivazione, la Corte ha precisato che, qualora il P.M. effettui una contestazione suppletiva nei confronti di un imputato dopo l'intervento del difensore di questo, alla parte viene riconferito il diritto di concludere e, conseguentemente, di formulare la richiesta di rito abbreviato).

Cass. pen. n. 1937/2011

Nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell'imputato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell'art. 421, comma secondo, c.p.p., purché sia avanzata prima dell'inizio della discussione per non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati dall'imputato stesso, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di prendere la parola.

Cass. pen. n. 38766/2006

Non costituisce legittimo impedimento a comparire all'udienza il rifiuto dell'imputato detenuto di sottoporsi, prima dell'ingresso nell'aula delle videoconferenze, a perquisizione mediante denudamento, se la perquisizione è legittimamente disposta. (la Corte precisa che, ai fini del giudizio sull'impedimento a comparire, l'eventuale illegittimità della perquisizione non può essere oggetto di accertamento incidentale nel giudizio di cassazione, implicando valutazioni di fatto, e deve essere accertata per mezzo del reclamo al magistrato di sorveglianza).

Cass. pen. n. 937/2002

Nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell'imputato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell'art. 421 secondo comma c.p.p., purché sia avanzata prima dell'inizio della discussione per non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati dall'imputato, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di prendere la parola.

Cass. pen. n. 33819/2001

Qualora nel corso dell'udienza preliminare il fatto addebitato risulti diverso, ai sensi del comma 1 dell'art. 423 c.p.p. rispetto a quello riportato nell'originaria imputazione, il P.M. ha la facoltà di modificare il capo d'imputazione in ogni momento fino a quando non abbia presentato al Gip le proprie conclusioni, a nulla rilevando che sin dall'apertura dell'udienza l'imputato abbia chiesto l'immediato proscioglimento a norma dell'art. 129 stesso codice. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato una decisione che aveva disposto il proscioglimento immediato degli imputati per prescrizione sulla base della originaria formulazione dell'accusa senza tener conto della modifica del capo d'imputazione ritualmente effettuata dal P.M. nel corso dell'udienza preliminare).

Cass. pen. n. 6821/2000

In tema di giudizio abbreviato, la natura atipica del rito, mirato alla deflazione della pendenza giudiziaria attraverso la definizione del giudizio allo stato degli atti, impone di ritenere inammissibile la richiesta di interrogatorio avanzata dall'imputato al Gup ai sensi dell'art. 421 secondo comma c.p.p. (Alla stregua di tale principio, e rigettando il ricorso avverso l'ordinanza reiettiva emessa dal giudice dell'udienza preliminare, la Corte ha peraltro rilevato come l'applicazione del citato secondo comma dell'art. 421 c.p.p. comporterebbe il richiamo alle disposizioni in tema di esame testimoniale ex artt. 498 e 499 c.p.p., incompatibili con il giudizio abbreviato

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