(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui la pena rideterminata dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., divenga inferiore ai tre anni di reclusione, il giudice dell'esecuzione č tenuto a revocare la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, essendo venuto meno il relativo presupposto previsto dall'art. 29 cod. pen.