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Articolo 529 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Sentenza di non doversi procedere

Dispositivo dell'art. 529 Codice di procedura penale

1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.

2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria [537].

Ratio Legis

In mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale, quest'ultima perde la propria ragion d'essere.

Spiegazione dell'art. 529 Codice di procedura penale

La sentenza di non doversi procedere rappresenta un possibile esito della fase dibattimentale, appartenente al genus delle sentenze di proscioglimento, dalle quali si differenzia in quanto non contiene un accertamento del fatto storico, ma si limita a statuire su aspetti processuali che impediscono tale accertamento, quali il dubbio sull'esistenza di una condizione di procedibilità. Il riferimento è quindi alla querela (artt. 336 e ss.), all'istanza (art. 341), alla richiesta (art. 342) e all'autorizzazione a procedere (artt. 343 e 344).

La condizione di procedibilità attiene ad un elemento necessario per poter procede penalmente, e se all'esito del dibattimento emerge che l'azione penale non doveva nemmeno essere iniziata o comunque proseguita, il giudice provvede in tal senso.

Nello stesso modo, in una chiara ottica di tutela del principio del favor rei, allo stesso modo procede quando vi sia il dubbio circa la mancanza o meno della condizione di procedibilità.

Massime relative all'art. 529 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 33885/2010

Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. (La Corte ha poi precisato che il provvedimento di archiviazione adottato nel regime normativo del codice di rito penale del 1930 non produce l'indicato effetto preclusivo).

Cass. pen. n. 22777/2010

Le sole dichiarazioni rese dall'imputato, privo di documenti e non fotosegnalato, alla polizia giudiziaria in ordine alle proprie generalità non sono sufficienti a fondare con sicurezza l'identificazione dello stesso, incombendo in tal caso alla polizia giudiziaria di procedere ai rilievi di cui all'art. 349, commi secondo e secondo bis, cod. proc. pen.. (Fattispecie di intervenuta sentenza di non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere esercitata per essere ignoto l'autore del reato). (Rigetta, Trib. Firenze, 20 Ottobre 2008).

Cass. pen. n. 26758/2010

L'omessa indicazione, ad opera dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione in riferimento alla riscontrata violazione in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro non impedisce la procedibilità dell' azione penale. (Annulla con rinvio,Trib.Ascoli Picenos.d.S.B.del Tronto17luglio2009).

Cass. pen. n. 19947/2010

Il principio del "ne bis in idem" europeo, sancito dall'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388, opera nel diritto interno solo in presenza di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili, non potendo essere considerato preclusivo del giudizio in Italia per i medesimi fatti un provvedimento rapportabile a una decisione di archiviazione emessa dall'autorità giudiziaria straniera, inidonea a definire il giudizio con efficacia di giudicato. (Nel caso di specie, si trattava di un provvedimento dichiarativo dell'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di prove del fatto contestato, emesso dall'autorità giudiziaria svizzera). (Rigetta, App. Palermo, 15 Aprile 2009).

Cass. pen. n. 30801/2009

È illegittima la decisione con cui il giudice di pace dichiari - previamente rilevando la mancata produzione del verbale di ricezione della querela attestante la data di presentazione della stessa - non doversi procedere, in ordine ai reati di cui agli art. 594 e 612 cod. pen., per tardività della querela, poichè l'onere della prova dell'intempestività della querela è a carico di chi alleghi l'inutile decorso del termine e spetta allo stesso giudice che dubiti sulla tempestività della querela avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 32, comma secondo, D.Lgs. n. 274 del 2000, che richiama implicitamente la disciplina di cui all'art. 507 cod. proc. pen.. (Annulla con rinvio, Giud.pace Agropoli, 28 maggio 2008).

Cass. pen. n. 24791/2009

L'ordine di cessazione dell'attività rientra tra quelle "specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro" oggetto delle prescrizioni che l'organo di vigilanza può imporre al contravventore allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata (art. 20, comma terzo, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758). (Fattispecie di inadempimento all'ordine di cessazione dell'esercizio di attività estrattiva di cava di marmo). (Rigetta, Trib. Trapani, 22 Maggio 2008).

Cass. pen. n. 21201/2009

In presenza della causa estintiva della remissione di querela il giudice deve verificare, ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., l'esistenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito. (Dichiara inammissibile, Giud.pace Mestre, 01 aprile 2008).

Cass. pen. n. 40968/2008

Nella nozione di «sentenza di proscioglimento » di cui all'art. 10, comma secondo, della L. 20 febbraio 2006, n. 46, non rientra la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, la quale, pertanto, non è soggetta alla disciplina prevista da tale disposizione. (V. Corte cost. n. 26 del 2007 ; Corte cost., ord. n. 4 del 2008).

Cass. pen. n. 34884/2008

La sentenza che dichiara l'improcedibilità per mancanza di querela non può condannare l'imputato al pagamento delle spese di giudizio, perché questa statuizione di condanna presuppone la soccombenza.

Cass. pen. n. 34655/2005

Non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente.

Cass. pen. n. 12283/2005

Il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio. (La Corte ha osservato che l'art. 129 c.p.p. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice -, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio).

Cass. pen. n. 5472/1995

La formula di proscioglimento «per essere rimasti ignoti gli autori del reato» presuppone l'assoluta impossibilità di identificare fisicamente l'imputato e non la difficoltà o l'incertezza di pervenire alla esatta acquisizione delle generalità, perciò non potrà essere adottata dal Gip quando questi ritenga che non vi sia corrispondenza tra le generalità dichiarate e l'identità fisica dell'imputato, dovendosi in questo caso fare applicazione dei principi fissati dall'art. 66 commi primo e secondo c.p.p., secondo i quali l'impossibilità di attribuire le esatte generalità all'imputato non pregiudica il compimento di alcun atto e l'eventuale erronea attribuzione delle stesse deve essere rettificata con la procedura di correzione degli errori materiali.

Cass. pen. n. 5218/1995

La formula di proscioglimento per essere rimasti ignoti gli autori del reato presuppone l'assoluta impossibilità di identificare fisicamente l'imputato e non la difficoltà o l'incertezza di pervenire all'esatta acquisizione delle generalità del predetto. (Nella fattispecie era stato dichiarato non doversi procedere per essere rimasto ignoto l'autore del fatto nei confronti di straniero, imputato del reato di cui all'art. 630 c.p. perché vi erano fondati dubbi sul fatto che le generalità del pervenuto, non identificato a mezzo di documento valido e probante, fossero quelle indicate ed, inoltre, difettava qualsiasi altro elemento per potere pervenire ad una sua effettiva identificazione).

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