(massima n. 1)
Nell'ipotesi di dichiarazioni accusatorie rese da un collaboratore di giustizia e di successiva ritrattazione non inequivocabilmente idonea a svalutarle, il giudice, in sede di giudizio abbreviato, può legittimamente assegnare peso probatorio alle prime dichiarazioni, a condizione che eserciti su queste un controllo più incisivo, possibilmente esteso ai motivi della variazione del dichiarato, potendo anche giungere a ritenere che la ritrattazione inattendibile o mendace si traduce, proprio perché tale, in un ulteriore elemento di conferma delle accuse originarie. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la valutazione di attendibilità delle originarie dichiarazioni accusatorie, poi ritrattate, rese da un collaboratore di giustizia, in considerazione del loro contenuto dettagliato e puntuale, dei riscontri esterni obiettivi alle stesse, e delle ragioni della ritrattazione ravvisate nel risentimento nutrito dal collaboratore nei confronti degli inquirenti).