(massima n. 1)
Il giudice che all'esito del dibattimento - di primo grado o di appello - ritenendo erronea una precedente declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato riconosca all'imputato il diritto ad ottenere la riduzione della pena, ex art. 442 c.p.p., può legittimamente utilizzare le prove assunte nel giudizio ordinario. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riconoscimento della riduzione ex art. 442 c.p.p. all'esito del dibattimento non ha come effetto di far regredire il processo, affinché si svolga nelle forme camerali del rito speciale).