(massima n. 1)
Anche in tema di giudizio abbreviato, in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante, č consentita l'estensione al coimputato appellante del riconoscimento della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., dedotta solo nell'impugnazione di altri coimputati. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di merito che non aveva riconosciuto l'effetto estensivo).