- a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata [125 2];
- b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
- c) l'imputazione;
- d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata [192, 546 1 lett. e)];
- e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati [537];
- f) la data e la sottoscrizione del giudice [110, 111].
2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice(2).
Note
(1)
Si ricordi che la sentenza può poi presentare dei contenuti eventuali ovvero la pronuncia di falsità di atti o documenti a norma dell'art. 537 e la pronuncia sulle spese del procedimento.
(2)
Trattasi di ipotesi tassative di nullità della sentenza di non luogo a procedere.