Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 157 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Prima notificazione all'imputato non detenuto

Dispositivo dell'art. 157 Codice di procedura penale

1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente(1) ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci(5).

2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.

3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive [110, 171 lett. g] l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere(2).

5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.

6. La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 8(6).

7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2(4).

8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario, inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata(5).

8-bis. [Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis.](7)

8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorità giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento(8).

8-quater. L'omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell'atto notificato all'assistito, ove imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale(8).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, la prima notificazione all’imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell’atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

[omissis]

6. La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 8.
[omissis]

8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l’atto è depositato nella casa del comune dove l’imputato ha l’abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell’imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L’ufficiale giudiziario, inoltre, invia copia dell’atto, provvedendo alla relativa annotazione sull’originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell’imputato. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall’articolo 148, comma 2-bis.

8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all’articolo 148, comma 1, l’autorità giudiziaria avverte l’imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell’atto dell’onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

8-quater. L’omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell’atto notificato all’assistito, ove imputabile al fatto di quest’ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.

__________________

(1) Si ricordi che convivenza non equivale a coabitazione, da intendersi come rapporto solo contingente.
(2) Per "persona in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere" il teso si riferisce anche a chi si trovi per cause non patologiche o comunque momentanee in tale stato.
(3) Tale comma è stato così sostituito ex art. 174, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
(4) Nella relazione di notificazione è indicata anche l'ora in cui sono avvenuti gli accessi e in caso di mancanza o inidoneità delle persone indicate al comma 1, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso, ex art. 59 delle disp. att. del presente codice.
(5) Comma sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. i) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(6) Comma modificato dall'art. 10, co. 1, lett. i) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). In passato, il comma era stato già sostituito ex art. 174, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
(7) Comma abrogato dall'art. 98, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(8) Comma introdotto dall'art. 10, co. 1, lett. i) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Il legislatore, volendo garantire il pieno rispetto del diritto di difesa (art. 24 Cost.), ha ritenuto di costruire la disciplina delle notificazioni all’imputato sulla base del relativo status personale di quest’ultimo: cioè, il codice distingue tra l’imputato detenuto e l’imputato non detenuto.
Inoltre, per l’imputato non detenuto, il legislatore ha diversificato la disciplina a seconda che si tratti di prima notifica o di notifiche successive. L’art. 157 c.p.p. (prima notificazione all’imputato non detenuto) deve essere letto insieme agli artt. 157 bis c.p.p. (notifiche all’imputato non detenuto successive alla prima) e 157 ter c.p.p. (notifiche degli atti introduttivi del giudizio all’imputato non detenuto).

Spiegazione dell'art. 157 Codice di procedura penale

Oltre alle notificazioni all’imputato detenuto (art. 156 del c.p.p.), il legislatore ha disciplinato anche il sistema di notificazione all’imputato non detenuto, distinguendo a seconda che si tratti di prima notifica o di notifiche successive.

L’art. 157 c.p.p. regola la prima notifica all’imputato non detenuto. La norma è stata modificata dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022).

Ai sensi del nuovo comma 1, la notifica del primo atto all’imputato libero deve essere fatta in modalità telematica.

Però, nei casi previsti dal comma 4 dell’art. 148 del c.p.p. (cioè, nel caso di mancanza, impossibilità o inidoneità del domicilio digitale), se l’imputato libero non ha ancora ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 161, comma 01 c.p.p.(ossia, indicazione delle norme di legge violate, la data e luogo del fatto di reato e l’autorità procedente; avvertimento che le successive notifiche saranno fatte con consegna al difensore di fiducia o d’ufficio; avvertimento dell’onere di indicare al difensore ogni recapito o indirizzo di p.e.c.), la notifica del primo atto sarà eseguita dall’ufficiale giudiziario mediante consegna della copia dell’atto in formato analogico alla persona dell’imputato (è la cd. notifica a mani proprie).

Se non è possibile la consegna a mani proprie, l’ufficiale giudiziario dovrà effettuare la notifica presso la casa di abitazione o, in alternativa, sul luogo di lavoro:
  • se la notifica è eseguita presso l’abitazione, la consegna della copia dell’atto va fatta ad una persona che conviva anche temporaneamente con l’imputato o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci;
  • se la notifica è eseguita presso il luogo di lavoro, quando non è possibile consegnare l’atto direttamente al destinatario, la consegna è eseguita al datore di lavoro o ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

Il comma 2 poi prende in considerazione il caso in cui i luoghi su descritti (abitazione abituale e luogo di lavoro) non siano conosciuti: in tale ipotesi, la notificazione va fatta nel luogo ove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a chi conviva lì, al portiere o a chi ne fa le veci.

Il comma 3 precisa che, in entrambi i casi, il portiere (o chi ne fa le veci) sottoscrive l'originale dell'atto notificato, mentre l'ufficiale giudiziario è tenuto a darne comunque notizia al destinatario mediante lettera raccomandata A/R. In tal caso, gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

Poi, ai sensi del comma 4, la copia dell’atto non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
Con tale formula, volutamente omnicomprensiva, si è lasciato spazio a tutte le varie ipotesi, accomunate dal fatto che il soggetto si trovi, anche temporaneamente, in uno stato che gli impedisce di comprendere il proprio ruolo di ricevente.

Ancora, il comma 5 prevede che l'autorità giudiziaria deve provvedere a rinnovare la notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa e risulti o appaia probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza.

Al fine di tutelare la riservatezza, al comma 6 (modificato dalla riforma Cartabia), si prevede che, se la consegna è fatta nelle mani di persona diversa dal destinatario, essa deve essere effettuata in plico chiuso e la relata di notifica va fatta ai sensi del comma 8 dell’art. 148 del c.p.p.: quindi, la copia dell’atto deve essere inserito in busta, che deve essere sigillata; l’ufficiale giudiziario poi deve trascrivere il numero cronologico della notificazione e deve darne atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

Inoltre, ai sensi del comma 7, nel caso di mancanza di persone deputate a ricevere la notificazione oppure nel caso di loro inidoneità o di loro rifiuto, si procede nuovamente alla ricerca dell’imputato (è il cd. secondo accesso).
In caso di esito negativo di tali ulteriori ricerche, il comma 8 (come modificato dalla riforma Cartabia) stabilisce che la notifica venga effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale ove l’imputato ha l’abituale residenza o lavoro, con affissione dell'avviso di deposito alla porta della casa di abitazione o del luogo di lavoro.
Inoltre, l'ufficiale giudiziario invia copia dell’atto, provvedendo alla relativa annotazione sull’originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell’imputato. In tal caso, gli effetti della notificazione decorrono dalla ricezione della raccomandata.

Infine, la riforma Cartabia ha inciso sulla norma in esame, da un lato, con l’abrogazione del comma 8 bis (il quale prevedeva che le notifiche successive dovevano essere effettuate con consegna ai difensori nel caso di nomina del difensore di fiducia) e, dall’altro lato, con l’inserimento dei commi 8 ter e 8 quater.

Il nuovo comma 8 ter stabilisce che, con la notifica del primo atto, se l’imputato non ha già ricevuto gli avvertimenti di cui al comma 01 dell’art. 161 del c.p.p., l’autorità giudiziaria lo avverte che le successive notificazione saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio.
Tuttavia, ci saranno alcuni atti successivi che comunque saranno notificati all’imputato personalmente o al domicilio dichiarato od eletto o al domicilio digitale: si tratta dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi del comma 2 dell'art. 450 del c.p.p., dell’art. 456 del c.p.p., dell’art. 552 del c.p.p. e dell’art. 601 del c.p.p., nonché del decreto penale di condanna.
Ancora, con il primo atto notificato, l’imputato viene anche avvertito dell’onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità in modo che il difensore possa effettuare le comunicazioni.

Infine, il nuovo comma 8 quater precisa che, se il difensore non comunica o ritarda nel comunicare la notifica di un atto al proprio assistito, questa mancanza non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato se ciò è imputabile al fatto dell’assistito.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Le proposte di modifica, recependo le prescrizioni contenute all’art. 2, comma 6, della legge delega e l’innesto della modalità di notificazione telematica, mirano a ridisegnare la disciplina, non solo della prima notifica, ma dell’intero sistema delle notifiche all’imputato non detenuto. Da quile modifiche apportate all’art. 157 in “Prima notificazione all’imputato non detenuto” e l’innesto di due ulteriori disposizioni.


L’art. 157, infatti, è oggi destinato a disciplinare solo la notifica del primo atto all’imputato, al quale non sia applicabile la notifica telematica, mentre le norme ulteriori ora aggiunte disciplinano le notifiche successive alla prima e la notifica degli atti introduttivi del giudizio, per le quali, per l’appunto, la delega prevede modalità diverse.


Le innovazioni apportate all’art. 157 riguardano il fatto che proprio in quanto si tratta della prima notificazione, dalla quale discendono effetti rilevanti per le successive (che dovranno sempre essere effettuate al difensore), si è per essa esclusa la possibilità che sia effettuata al domicilio eletto o dichiarato.


Sul piano delle ulteriori innovazioni operative, invece, in connessione con la rilevanza che si è ora attribuita alla notifica del primo atto, si è previsto che con essa l’autorità giudiziaria debba avvertire l’imputato che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio.


La previsione, peraltro, si coordina con l’innesto effettuato all’art. 161, con il nuovo comma 01, in quanto, ove l’imputato sia già stato avvisato dalla polizia giudiziaria, in occasione del primo contatto, del luogo in cui saranno effettuate le successive notifiche, non vi è ragione di richiedere il medesimo avvertimento.


Conseguente è la previsione, parimenti imposta dalla delega, che l’omessa o ritardata comunicazione del difensore al proprio assistito dell’atto notificato, imputabile al fatto di quest’ultimo, non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.

Massime relative all'art. 157 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 58120/2017

La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. (In motivazione la Corte ha affermato che il giudice può impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo, come la proposizione personale dell'atto di impugnazione da parte dell'imputato o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l'atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l'omessa citazione al domicilio dichiarato o eletto).

Cass. pen. n. 24888/2017

In tema di notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, non trovano applicazione la norma prevista dall'art. 157, comma settimo, cod. proc. pen., disposizione non richiamata dall'art. 154 del codice di rito, e quelle di cui agli artt. 159 e 160 cod. proc. pen., relative alla necessità di esperire nuove ricerche e di emettere decreto di irreperibilità, istituti di garanzia dettati solo nei confronti dell'imputato.

Cass. pen. n. 21984/2017

La notificazione ai sensi dell'art 157, comma ottavo, cod. proc. pen., mediante deposito nella casa comunale seguita dalla comunicazione all'interessato a mezzo del servizio postale, si perfeziona con la ricezione della lettera raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, in difetto della cui prova la notificazione stessa deve considerarsi nulla. (Nella fattispecie, la Corte, rilevata la mancanza in atti dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata concernente la notificazione all'imputato, secondo le modalità dell'art. 157, comma ottavo, cit., dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, ha ritenuto che ricorresse una nullità a regime intermedio, inficiante, in quanto ritualmente eccepita, altresì il decreto di citazione in appello e la sentenza emessa ad esito del relativo giudizio).

Cass. pen. n. 18141/2017

Per le notifiche degli atti processuali dirette ad imputato dichiarato inabilitato si osservano le forme di cui all'art. 166 cod. proc. pen., che prevedono una notificazione integrativa al curatore speciale, solo qualora l'imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall'art. 71, comma primo, cod. proc. pen., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento. (In motivazione, la S.C. ha valorizzato i principi affermati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 11 marzo 2009, in tema di notifiche ai soggetti sopposti ad amministratore di sostegno).

Cass. pen. n. 8888/2017

La forma di notificazione prevista dall'art. 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma primo, del D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con modd. dalla legge 22 aprile 2005 n. 60, secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore di fiducia non dichiari immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ritualmente effettuata la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, anziché nel domicilio eletto, presso il difensore di fiducia che, peraltro, aveva partecipato al giudizio).

Cass. pen. n. 2416/2017

La nullità derivante dalla avvenuta notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata in tutti i casi in cui risulti provato che la notificazione non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che il rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore, pur non realizzando una acritica equiparazione della notificazione eseguita presso il difensore a quella da eseguirsi presso il domicilio eletto, costituisce indizio di effettiva conoscenza dell'atto, imponendo al difensore l'onere di allegazione delle circostanze particolari impeditive di tale conoscenza).

Cass. pen. n. 34889/2016

Il richiamo operato dall'art. 163 cod. proc. pen. all'art. 157 cod. proc. pen. in ordine alle formalità da osservare per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto deve essere inteso come limitato alla sola individuazione dei soggetti potenziali consegnatari dell'atto e non invece al luogo o alle modalità di notificazione. (Fattispecie in cui la Corte, attesa l'impossibilità di effettuare la notificazione nel domicilio dichiarato, ha ritenuto legittima la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 8592/2016

La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello.

Cass. pen. n. 24575/2015

L'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una "prima" notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina; né può considerarsi come "prima notificazione" all'imputato non detenuto, la prima notificazione effettuata dopo la scarcerazione a soggetto che aveva ricevuto le precedenti notifiche, nell'ambito dello stesso procedimento, versando nella condizione di detenuto. (Nella specie, il ricorrente aveva dedotto di non essere stato a conoscenza dello svolgimento del giudizio di rinvio in grado di appello, per il quale il decreto di citazione a giudizio era stato notificato ai sensi dell'art. 157, comma otto bis, cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 17708/2015

In tema di notificazioni a mezzo posta, qualora l'agente postale consegni il piego nelle mani proprie del destinatario è sufficiente, per la validità della notifica, che quest'ultimo sottoscriva l'avviso di ricevimento e il registro di consegna, non essendo necessaria l'indicazione delle generalità del consegnatario quando l'attestazione della consegna del plico a mano dello stesso non crei alcuna incertezza sulla sua identità. (Fattispecie in cui la Corte ha reputato corretta la dichiarazione di contumacia dell'imputato, a seguito di notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita a mani proprie di persona che l'agente postale attestava, sotto la propria responsabilità, identificarsi con il destinatario dell'atto).

Cass. pen. n. 10612/2015

È valida la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, effettuata mediante consegna ad impiegato dello studio legale presso il quale lo stesso ha eletto domicilio, a nulla rilevando che la consegna non sia avvenuta a mani del difensore ma di suo collaboratore, né che costui non fosse conosciuto dall'imputato, essendo l'atto pervenuto nel luogo da questi indicato e consegnato a persona legittimata a riceverlo ai sensi dell'art. 157 cod.proc.pen.

Cass. pen. n. 5722/2015

Il ricorso alla procedura di notificazione all'imputato attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., è possibile solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, e in particolare la notifica mediante consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa. L'omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica a norma dell'art. 171, lett. d), cod. proc. pen. che, inficiando il procedimento della "vocatio in ius", ha carattere assoluto ai sensi dell'art. 179 stesso codice.

Cass. pen. n. 2818/2015

La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso "deficit" di conoscenza dell'atto da parte dell'imputato per avere il difensore d'ufficio dapprima svolto la sua attività nel corso di tutto il giudizio d'appello senza mai eccepire alcunché e poi proposto ricorso per cassazione limitandosi a rilevare l'irrituale notificazione senza, tuttavia, lamentare l'ignoranza del suo assistito; difforme n. 8150 del 2014 non massimata).

Cass. pen. n. 44880/2014

La nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di ufficio, ove l'imputato aveva in precedenza eletto domicilio, anziché in quello successivamente dichiarato, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, rimanendo, comunque, priva di effetti se non è dedotta tempestivamente, in quanto essa è soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, poiché il difensore di fiducia, comparso nel giudizio di appello, era stato nominato con designazione in calce ad una memoria che conteneva l'indicazione della data dell'udienza).

Cass. pen. n. 38578/2014

In tema di notificazioni all'imputato, qualora la notificazione del decreto di citazione sia effettuata a mani di persona convivente del destinatario come tale indicata nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata e a tal fine non è sufficiente l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in cui non figuri il nome del consegnatario dell'atto in questione.

Cass. pen. n. 13051/2014

L'impossibilità della notificazione al domicilio eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.

Cass. pen. n. 3184/2014

È affetta da nullità assoluta ed insanabile la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato avvenuta in udienza mediante lettura dell'atto al sostituto processuale del difensore, non potendo trovare applicazione il principio di equipollenza della lettura alle notificazioni previsto dall'art. 148, comma quinto, cod. proc. pen., che riguarda unicamente "i provvedimenti" e "gli avvisi dati dal giudice verbalmente" e non anche gli atti processuali che devono essere necessariamente consegnati al destinatario

Cass. pen. n. 16615/2013

In tema di notificazioni, il rifiuto del difensore di accettare la notifica degli atti diretti al proprio assistito deve essere enunciato, per produrre effetti, o contestualmente all'atto di nomina o, con comunicazione diretta all'autorità procedente, subito dopo quest'ultima, ma sempre prima della notifica di un atto.

Cass. pen. n. 9499/2013

In materia di notificazione all'imputato non detenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 157 cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che vivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato.

Cass. pen. n. 13310/2013

Per "prima notificazione" a seguito della quale può procedersi a notificare mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma ottavo -bis, cod. proc. pen., deve intendersi solo quella relativa al primo atto del procedimento, e non anche quella relativa al primo atto di ogni grado di giudizio. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittimamente eseguita, con le modalità suddette, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello)

Cass. pen. n. 8150/2012

La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, anche quando il difensore d'ufficio partecipa al giudizio senza nulla eccepire, poiché la qualità del rapporto intercorrente tra questi e l'imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo.

Cass. pen. n. 4946/2012

È ammissibile la rinuncia alla prescrizione del reato già dichiarata con sentenza, qualora l'imputato non sia stato in grado, senza sua colpa, di avere notizia della pendenza del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione della volontà coincide con quello dell'impugnazione.

Cass. pen. n. 155/2012

È legittima la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, quando la rilevata mancanza delle persone abilitate a ricevere il piego non sia stata riferita dall'ufficiale giudiziario, o dall'agente postale, mediante l'utilizzo di formule sacramentali o la pedissequa ripetizione della dizione normativa, trattandosi di una situazione di fatto che può essere certificata o risultare in modo inequivocabile da numerose altre attestazioni, relative al fatto di avere trovato il domicilio chiuso, di non avere avuto risposta, di non avere trovato alcuno, ovvero di essere stati costretti a procedere mediante deposito dell'atto e immissione dell'avviso nella cassetta postale. (Fattispecie in cui l'ufficiale postale aveva omesso di specificare formalmente nella relata la mancanza o la inidoneità delle persone abilitate a ricevere il plico).

La notificazione è validamente eseguita quando il destinatario rifiuti di ricevere materialmente l'atto dopo averne preso cognizione dei contenuti, secondo la rituale attestazione compiuta dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica, dovendosi ritenere tale comportamento equivalente alla consegna dell'atto, senza che si renda necessario procedere alle ulteriori ricerche previste dall'art. 157, comma settimo, c.p.p.

Cass. pen. n. 28451/2011

La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non sia reperito l'imputato né vi siano altre persone idonee a ricevere).

Cass. pen. n. 22745/2011

L' impossibilità della notificazione al domicilio eletto che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia, secondo la procedura prevista dagli art. 161, comma quarto e 157 comma ottavo bis, c.p.p., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato, al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad attestata verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità alla ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo, ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, e segnatamente l'obbligo, ex art. 161, comma quarto, c.p.p., di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.

Cass. pen. n. 19995/2011

È nulla la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza effettuata a mezzo del servizio postale con consegna a persona non identificata nè identificabile che abbia apposto una sottoscrizione illeggibile. (Fattispecie in tema di restituzione in termine).

Cass. pen. n. 24263/2010

È legittima la notifica di atti nei confronti dell'imputato non detenuto, con le modalità di cui all'art. 157, comma ottavo bis, c.p.p., pur se la prima notificazione (nella specie, consistente nella notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari) sia stata effettuata quando il medesimo era ancora soltanto indagato, perché all'indagato non si estendono solo i diritti e le garanzie previste per l'imputato ma ogni altra disposizione che a quest'ultimo faccia riferimento.

Cass. pen. n. 43791/2008

L'art. 157, comma ottavo bis c.p.p. (introdotto dall'art. 2 D.L. 21 febbraio 2005 n. 17 conv. nella L. 22 aprile 2005 n. 60), concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicchè non occorre individuare per ciascuna fase processuale una "prima" notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina. (Fattispecie in cui il ricorrente aveva dedotto che, a seguito della risoluzione del conflitto di competenza, il decreto di citazione per il giudizio d'appello doveva essergli notificato con una nuova prima citazione, con conseguente invalidità di quella eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo-bis c.p.p.).

Cass. pen. n. 39939/2008

È viziata da nullità assoluta, come tale rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado effettuata a residenza diversa da quella dell'imputato e consegnata a mano della sorella non convivente "incaricata al ritiro", in quanto manca il rapporto di convivenza tra il destinatario dell'atto e il consegnatario e la qualifica di 'incaricato al ritirò è estranea alle previsioni di cui all'art. 157 c.p.p. ed è priva di significato al di fuori di un rapporto di dipendenza tra il destinatario dell'atto e il consegnatario.

Cass. pen. n. 38161/2008

Non è causa di nullità della notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma primo, c.p.p. l'omessa indicazione, nella relazione dell'ufficiale giudiziario, della qualità del consegnatario dell'atto, in mancanza di prova, da parte di costui, del difetto di detta qualità, nonché, quando prevista, della relazione di convivenza, altrimenti presunta.

Cass. pen. n. 37174/2008

Ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, c.p.p., è legittima la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello mediante consegna al difensore di fiducia, nel caso in cui l'imputato non abbia ricevuto l'avviso dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto prescritto dall'art. 161, comma primo, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la notificazione, pur diversa dal modello previsto, abbia provocato una lesione del diritto alla conoscenza e all'intervento dell'imputato ).

Cass. pen. n. 37054/2008

Quando si procede alla notificazione nelle forme di cui all'art. 157, comma ottavo, c.p.p., la comunicazione dell'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto può essere ricevuta dal portiere dello stabile, tale qualificatosi al momento della consegna, mentre l'onere di fornire la prova dell'eventuale inesistenza del servizio di portierato presso il proprio domicilio grava sul destinatario che intenda contestare la validità della notificazione.

Cass. pen. n. 32341/2008

L'invalidità dell'elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore di fiducia, perché nella specie non autenticata, non rileva ai fini della validità della notificazione regolarmente effettuata presso il medesimo difensore ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, c.p.p.

Cass. pen. n. 19602/2008

Le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, devono essere eseguite mediante consegna di copia al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, c.p.p. sempre che l'imputato non abbia dichiarato o eletto domicilio. La facoltà di dichiarare o eleggere domicilio, peraltro, può essere esercitata anche dopo la nomina del difensore di fiducia ed ha l'effetto di impedire il ricorso alla notificazione per mezzo di consegna di copia al difensore.

Cass. pen. n. 41063/2007

In tema di prima notificazione all'imputato non detenuto, la procedura di notifica mediante consegna al difensore di fiducia, prevista dall'art. 157, comma ottavo bis, c.p.p., si applica anche nel caso in cui l'imputato abbia previamente dichiarato o eletto il domicilio per le notificazioni ai sensi dell'art. 161 c.p.p.

Cass. pen. n. 35866/2007

È valida la prima notificazione all'imputato non detenuto che sia stata effettuata nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa mediante consegna dell'atto al fratello, nei locali dell'azienda commerciale in cui entrambi lavoravano, non fissando l'art. 157 c.p.p. alcun ordine di precedenza tra i luoghi in cui detta notifica può essere eseguita e implicando il rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima impresa la temporanea convivenza richiesta dalla norma, sicché in tale ipotesi, diversamente dal caso in cui la notifica avvenga mediante consegna al portiere o a chi ne fa le veci, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale e l'invio della raccomandata.

Cass. pen. n. 35639/2007

Non costituisce causa di nullità della notificazione, ma semplice sua irregolarità, l'omissione, da parte dell'ufficiale giudiziario, della nuova ricerca dell'imputato non detenuto, a norma dell'art. 157, comma settimo, c.p.p., non rientrando essa tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 171 stesso codice e non essendo riconducibile ad alcuna delle nullità di ordine generale di cui al successivo art. 178.

Cass. pen. n. 42270/2006

Il disposto di cui al comma ottavo bis dell'art. 157 c.p.p., introdotto dall'art. 2, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, nel testo modificato dalla legge di conversione 22 aprile 2005 n. 60 (secondo cui, dopo la prima notificazione all'imputato non detenuto, quelle successive, qualora egli non abbia eletto un domicilio ed abbia nominato un difensore di fiducia, sono eseguite mediante consegna a quest'ultimo, salvo che lo stesso dichiari immediatamente di non accettarla), manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost., e, atteso che detta norma: a) trova fondamento in un rapporto fiduciario, e non meramente formale (come nel caso della difesa d'ufficio) tra l'imputato ed il difensore; b) lascia libero l'imputato di interromperne in ogni momento l'automatismo, mediante l'elezione di domicilio; c) lascia immutata la possibilità di rinnovazione dell'avviso di udienza, nel caso previsto dall'art. 420 bis c.p.p.; d) non impedisce, in caso di dichiarazione di contumacia, la rimessione in termini per la proposizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, c.p.p., quale novellato proprio per renderlo conforme alle norme internazionali.

Cass. pen. n. 36634/2005

La disposizione di cui all'art. 157, comma 3, c.p.p., per la quale in caso di notificazione a mani del portiere o del suo sostituto l'ufficiale giudiziario deve dare notizia dell'avvenuta notificazione al destinatario dell'atto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si applica, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 167 c.p.p., anche alle notificazioni a soggetti diversi dell'imputato, e quindi al difensore. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 841/2004

Non costituisce causa di nullità della notificazione, non rientrando tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 171 c.p.p., ma dà luogo a semplice irregolarità, la mancata reiterazione degli accessi, in violazione di quanto previsto dall'art. 157, comma settimo, c.p.p. e dall'art. 59 att. c.p.p.

Cass. pen. n. 16717/2003

In tema di esecuzione, a fronte di una contestazione circa la regolarità della notifica dell'estratto contumaciale, il giudice, mancando la possibilità della verifica degli atti per essere stato smarrito il fascicolo processuale, non può ritenere come “verosimile” un fatto del quale non vi è alcuna prova documentale.

Cass. pen. n. 14818/2003

È nulla la notificazione della citazione in giudizio dell'imputato effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p.p., qualora non sussista in atti l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, in quanto, da un lato, la previsione di cui all'art. 158 c.p.p. — per la quale gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata — non consente di presumere il ricevimento di quest'ultima e dall'altro l'art. 171, comma 1, lett. f) c.p.p., sancendo la nullità della notificazione ove non sia stata data la comunicazione prescritta dall'art. 157, comma 8, si riferisce all'intera procedura prevista da quest'ultima norma, ivi compresa quella relativa al ricevimento della raccomandata.

Cass. pen. n. 9907/2003

In tema di notificazione, è sufficiente che la comunicazione dell'avvenuta notifica a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento prescritta dall'art. 157, comma 3 e 8 c.p.p. contenga la dizione «atto giudiziario», che ne assicura la conoscibilità, in quanto è interesse della parte recarsi presso la casa comunale per ritirarlo, non richiedendosi l'indicazione del numero di procedimento e della più specifica tipologia dell'atto. (Fattispecie in tema di decreto penale di condanna).

Cass. pen. n. 17179/2002

In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, la sentenza 23 settembre 1998, n. 346 della Corte costituzionale - con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui non prevede che in caso di assenza del destinatario (e di rifiuto, mancanza, inidoneità delle altre persone abilitate a ricevere il plico) venga data notizia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità prescritte, nonché in quella in cui dispone che il piego venga restituito al mittente, in ipotesi di mancato ritiro, una volta decorsi dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale - produce effetti anche con riferimento alle notificazioni eseguite prima della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché il procedimento nel quale esse sono state effettuate non sia stato ancora definito con decisione avente autorità di cosa giudicata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto nulla la notificazione del decreto di citazione a giudizio eseguita con le formalità contemplate dall'art. 8 legge n. 890 del 1982 prima della pubblicazione della sentenza n. 346/1998 della Corte costituzionale dichiarativa della sua illegittimità).

Cass. pen. n. 31962/2001

Costituisce dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente od inidonea quella che non rechi l'indicazione del numero civico, né quella del domiciliatario. Ne consegue che, anche in tal caso, la notificazione va effettuata mediante consegna al difensore.

Cass. pen. n. 24575/2001

In materia di notificazione all'imputato non detenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 157 cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che vivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato.

In materia di notificazione, la presunzione di veridicità che assiste la relata in cui l'ufficiale giudiziario attesta che il consegnatario dell'atto è convivente con l'interessato, può essere da questi contrastata — attesa la libera valutazione attribuita al giudice — ma solo a condizione che venga fornita una prova contraria precisa e rigorosa, la quale in nessun caso può consistere in una «autocertificazione» della insussistenza della situazione di convivenza.

Cass. pen. n. 21593/2001

La notificazione eseguita al difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio è valida anche se effettuata presso studio diverso da quello indicato nella elezione, atteso che l'elezione di domicilio si fonda su un rapporto fiduciario tra il soggetto processuale che se ne avvale ed il soggetto domiciliatario, in virtù del quale quest'ultimo sostituisce, agli effetti della conoscenza degli atti processuali, il primo, essendo tenuto, in virtù del rapporto interno, a comunicare al medesimo il contenuto personale rispetto a quello topografico, che connota la semplice dichiarazione della propria residenza o domicilio da parte dell'imputato.

Cass. pen. n. 6675/2000

In tema di notificazioni, vale il principio di carattere generale, secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato, ancorché in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario.

Cass. pen. n. 5831/2000

L'agente postale, incaricato del recapito della raccomandata con ricevuta di ritorno recante la comunicazione all'imputato del deposito dell'atto processuale presso la casa comunale, deve attestare sulla predetta ricevuta di aver preavvisato il destinatario mediante affissione di avviso alla porta dell'abitazione o inserimento nella cassetta della corrispondenza, del deposito della raccomandata stessa presso l'ufficio postale. La mancata osservazione di tali formalità determina la nullità della notifica, poiché non è dato presumere da parte dell'imputato la conoscenza del deposito in questione.

Cass. pen. n. 3124/1999

Gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata, con cui l'ufficiale giudiziario ne dà comunicazione, e non dal ritiro della stessa, che l'interessato può rinviare o non effettuare ad libitum.

Cass. pen. n. 14108/1999

Nel caso in cui la notificazione venga eseguita, ai sensi dell'articolo 157 c.p.p., mediante consegna a persona diversa dall'imputato e il consegnatario dell'atto non abbia dichiarato la inesistenza del rapporto di convivenza asserito nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'interessato che deduca la nullità della notifica, negando tale rapporto o allegando la sua avvenuta cessazione al momento della notifica, deve provare, in modo rigoroso la diversa realtà da lui prospettata. (Nella specie la Corte ha escluso la violazione delle norme in quanto la notifica del decreto di citazione era avvenuta a mani del figlio dell'imputato dichiaratosi convivente, mentre l'allontanamento dal domicilio familiare era avvenuto successivamente alla notifica dell'atto stesso).

Cass. pen. n. 10598/1999

In tema di notificazioni a mezzo posta, la Corte costituzionale, con sentenza n. 346 del 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopramenzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento, nonché del terzo comma del medesimo articolo, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. Tale sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 136 Cost. e dall'art. 30 della legge n. 87 del 1953, ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ma si applica immediatamente a tutti i rapporti non esauriti, vale a dire quelli rispetto ai quali non è intervenuta una decisione passata in giudicato ovvero altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto processuale. (Fattispecie nella quale si era proceduto alla notificazione del decreto di citazione in appello a mezzo posta ed in assenza del destinatario senza dare comunicazione allo stesso del compimento delle formalità prescritte e del deposito del piego con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mentre il piego era stato restituito al mittente dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale).

Cass. pen. n. 2183/1999

L'attestazione dell'ufficiale giudiziario, contenuta nella relata di notifica, circa il rapporto di convivenza tra il destinatario della medesima e il consegnatario dell'atto, proprio perché è basata su un'altrui indicazione e non è il frutto di attività d'indagine del notificante, prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche e, in ogni caso, è compatibile anche con la veridicità di esse, in considerazione della non coincidenza concettuale tra «convivenza» e «coabitazione» nonché del possibile carattere solo temporaneo della prima. Ne consegue che l'interessato il quale deduce la nullità della notifica, negando il rapporto di convivenza attestato nella relata, deve provare in modo rigoroso il suo assunto, tanto più se tra lui ed il prenditore dell'atto vi sia uno stretto vincolo familiare che faccia presumere l'esistenza di quel rapporto.

Cass. pen. n. 3741/1999

La notifica ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 157 c.p.p. (deposito nella casa comunale con comunicazione all'interessato tramite il servizio postale) si perfeziona con la ricezione della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario; nel caso, tuttavia, di omessa consegna della stessa (per mancanza od inidoneità della persona normativamente individuata), l'art. 8 comma 2 della legge 20 novembre 1982 n. 890 prevede alcuni adempimenti formali a carico dell'ufficiale postale che deve darne atto nella ricevuta di ritorno che accompagna la raccomandata: lo stesso infatti deve provvedere alla affissione di avviso alla porta di ingresso della abitazione del destinatario, ovvero alla immissione dell'avviso stesso nella sua cassetta postale. Tali adempimenti, raccordandosi con quelli espletati dall'organo notificatore, formano un'unità indissolubile, finalizzata alla conoscenza legale dell'atto da parte dell'interessato e nessuna presunzione può supplire alla loro assenza. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale che aveva rigettato l'incidente di esecuzione con il quale il ricorrente intendeva far valere la nullità della notifica della sentenza contumaciale di condanna notificatagli ex art. 157 comma 7 c.p.p., ma priva, sull'avviso di ricevimento, dalla indicazione delle espletate incombenze relative all'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale).

Cass. pen. n. 6384/1999

In tema di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 346 del 1998, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890 (relativa, tra l'altro, alla notificazione di atti a mezzo posta) nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente in caso di mancato ritiro da parte del destinatario dopo soli dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. Deve quindi ritenersi che la concreta possibilità di conoscenza del contenuto dell'atto da parte del destinatario sia pregiudicata ogniqualvolta la restituzione al mittente sia avvenuta dopo un periodo di giacenza eccessivamente breve. (Nella fattispecie, la Corte, in accoglimento del ricorso dell'imputato e ritenendo essere stato violato il diritto di difesa, ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito, in quanto il decreto di citazione a giudizio in grado di appello, notificato a mezzo posta, era stato restituito al mittente dopo dieci giorni di giacenza).

Cass. pen. n. 1739/1999

In tema di invalidità della notificazione, qualora la consegna della copia sia effettuata a mani di persona indicata con la specificazione del rapporto di parentela, non è necessario che la relata rechi la indicazione delle generalità della suddetta, la cui capacità si presume sino a prova del contrario, dal momento che sia l'art. 157 c.p.p., che l'art. 7 legge 20 novembre 1982 n. 890, nel negare all'ufficiale giudiziario ed all'agente postale la possibilità di eseguire notifica tramite consegna dell'atto a minore degli anni quattordici, ovvero a persona in stato di manifesta incapacità di intendere e volere, non impongono il compimento di particolari indagini per accertare la capacità del consegnatario.

Cass. pen. n. 5505/1999

Il sistema delle notificazioni - che, nel privilegiare la notificazione a mani proprie, prevede una serie di possibilità alternative ugualmente valide ed efficaci, sempre che ricorrano le condizioni per cui siano consentite nel singolo caso - è fondato, sia nel codice processuale vigente sia in quello abrogato, sulla conoscenza legale dell'atto e, sempre che siano compiute le formalità prescritte e la legge sia rispettata, non permette che possa essere fornita la prova di mancata conoscenza dell'atto o di mancata conoscenza entro un determinato termine utile. (Fattispecie in cui la notificazione del decreto di citazione a giudizio era stata eseguita nel luogo di lavoro del notificando a mani del superiore gerarchico, reputata persona equiparabile al «convivente», e nella quale la notificazione si è ritenuta perfezionata nel momento della consegna dell'atto al detto superiore gerarchico, a nulla rilevando il successivo atto - verificatosi, secondo il ricorrente, senza il rispetto del termine di comparizione - della consegna all'interessato da parte del superiore).

Cass. pen. n. 2614/1999

A norma dell'art. 157, comma 3, c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 167, quando la notificazione a soggetti diversi da quelli indicati negli artt. 153 e segg. del codice di rito — e quindi anche ai difensori — avviene mediante consegna di copia dell'atto al portiere o a chi ne fa le veci, alla stessa deve seguire la comunicazione dell'eseguito adempimento, da dare al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

Cass. pen. n. 907/1999

In tema di notificazione di atti processuali, non si verifica nullità alcuna nel caso in cui le generalità della persona che falsamente abbia dichiarato la sussistenza di un rapporto di coniugio con l'imputato, siano state comunque rilevate ed annotate dall'addetto alla notificazione, unitamente all'apparente e rilevato stato di convivenza; ciò in quanto non ricorre ipotesi di incertezza assoluta circa la identità del consegnatario. D'altra parte, pur in presenza della falsa dichiarazione di cui sopra, fino a che l'interessato alla declaratoria di nullità non abbia fornito prova contraria, lo stato di convivenza del predetto consegnatario si presume, dal momento che la indicazione fornita dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica deriva dall'apparenza della situazione e non da uno specifico accertamento.

Cass. pen. n. 3620/1999

In tema di notificazioni all'imputato secondo la disciplina posta dall'art. 157 c.p.p., ove il notificatore, non avendo trovato il destinatario o altra persona idonea a ricevere l'atto, lo depositi presso la casa del comune di residenza e ne dia comunicazione all'imputato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si deve ritenere conseguito il fine di effettiva possibilità di conoscenza, senza che sia necessaria un'altra raccomandata, stabilita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 23 settembre 1998 solo per le notificazioni effettuate ai sensi dell'art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890.

Cass. pen. n. 13542/1998

In materia di prima notificazione all'imputato non detenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 157 c.p.p., debbono considerarsi conviventi dell'imputato non soltanto le persone che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per le generalità e le qualifiche declinate all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, perché in questo caso l'ufficiale giudiziario ha il ragionevole affidamento che l'atto perverrà al destinatario.

Cass. pen. n. 4140/1998

È valida la notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato, anche se detenuto, eseguita a norma dell'art. 157, comma ottavo, c.p.p., mediante deposito dell'atto nella casa del comune, l'affissione dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione e la comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora, il consegnatario della comunicazione sia la moglie convivente che accetta l'atto e lo stato di detenzione non risulti dal processo. La notificazione all'imputato detenuto per altra causa è nulla, infatti, soltanto se effettuata con il rito degli irreperibili, che richiede una completa e articolata indagine, anche presso l'amministrazione penitenziaria centrale, dalla quale non può risultare lo stato di detenzione del soggetto.

Cass. pen. n. 1460/1998

L'art. 157 c.p.p., nel disporre che la notificazione, ove non possa essere eseguita con la consegna personale dell'atto all'interessato, vada fatta nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita l'attività lavorativa, privilegia il luogo dove normalmente si vive o si lavora rispetto alla residenza anagrafica, che rappresenta solamente un dato formale non necessariamente coincidente con la realtà. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di appello che avevano disatteso la doglianza dell'imputato che sosteneva la nullità dell'intero giudizio per non essere stato notificato il decreto di citazione - consegnato, peraltro, a mani della moglie convivente - presso la sua residenza anagrafica).

Cass. pen. n. 6529/1998

L'effettuazione della notificazione (nella specie della richiesta di rinvio a giudizio) all'imputato che abbia eletto domicilio all'atto della scarcerazione, al domicilio risultato effettivo, invece che a mani del difensore a norma dell'art. 161, comma quarto, c.p.p., ancorché successivamente all'esito negativo di notifica al domicilio eletto, non rientra, pur quando appaiano sussistenti le condizioni per dar luogo a quest'ultima forma di notificazione, in alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 171 c.p.p., ivi compresa quella di cui alla lett. d): previsione, questa, che appare chiaramente dettata per sanzionare non il solo fatto che sia stata indebitamente adottata una forma di notificazione in luogo di un'altra, senza riguardo all'esito che la stessa abbia comunque avuto e alla sua maggiore o minore affidabilità rispetto a quella prescritta, quanto piuttosto l'inosservanza delle norme che, nell'ambito di ogni singola forma di notificazione, contengono l'indicazione dei soggetti ai quali copia dell'atto da notificare può essere consegnata.

Cass. pen. n. 15/1998

La diversità dei procedimenti di notificazione, secondo che questa avvenga ad opera dell'ufficiale giudiziario personalmente ovvero mediante il ricorso al servizio postale, non comporta diversità di garanzie in ordine alla presunzione legale di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto del giudice o di altro soggetto processuale e, conseguentemente, diversità del regime di nullità dei due differenti tipi di notificazione. Ne consegue che non sono sottratte al regime di nullità proprio delle notificazioni eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario attività particolari dell'ufficiale postale che, pur non in tutto coincidenti con quelle dell'ufficiale giudiziario, si inquadrino nell'ambito delle medesime finalità. (Nella specie, relativa a notificazione dell'estratto di sentenza contumaciale, la notificazione è stata ritenuta nulla dalla S.C. sul rilievo dell'omessa indicazione, nell'avviso di ricevimento della raccomandata, dell'esecuzione delle formalità prescritte dall'art. 8, comma secondo, della legge n. 890 del 1982, ed è stato, conseguentemente, ritenuto nullo anche l'ordine di carcerazione emesso sulla base della sentenza stessa).

Cass. pen. n. 5303/1998

Il termine «collega di studio», usato nella prassi notificatoria, è idoneo a indicare l'esistenza di un rapporto di temporanea convivenza tra il consegnatario ed il destinatario, perché rientra nella più ampia espressione di «persona che conviva anche temporaneamente» con il destinatario dell'atto da notificare; esso, pertanto, assume valore non nella parte in cui documenta l'identità dell'attività di lavoro svolta da consegnatario e destinatario, bensì per l'attestazione del rapporto funzionale tra essi esistente, che solo interessa il codice di rito al fine di assicurare la ricezione finale dell'atto da parte del soggetto interessato. Ne deriva che in una struttura formata da professionisti anche di discipline diverse, i cui studi siano ubicati nello stesso stabile, l'attestazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di aver consegnato l'atto a «collega di studio» sta comunque a significare l'esistenza di un collegamento diretto di convivenza temporanea tra consegnatario e destinatario, che realizza le finalità perseguite dal legislatore. (Fattispecie relativa a consegna dell'atto, destinato al difensore, ad architetto esercente la propria attività professionale negli stessi locali del destinatario).

Cass. pen. n. 4497/1998

Dal combinato disposto degli artt. 157, 168 c.p.p. e 54 att. c.p.p., si ricava che il momento essenziale della notificazione è costituito dalla consegna al destinatario della copia dell'atto da notificare, in quanto unico mezzo che ne consente la conoscenza, e che tale attività l'ufficiale notificatore deve attestare nella relazione di notifica ai fini della prova, superabile solo con la querela di falso, che essa sia avvenuta. Ne deriva, qualora più siano i destinatari della notificazione di un atto, che non solo deve essere consegnata copia per ciascuno di essi pure nel caso in cui il luogo delle notificazioni sia uguale per tutti e queste siano eseguite mediante consegna ad una stessa persona che abbia la qualifica richiesta dalla legge, ma anche che di ciò deve essere fatta specifica menzione nella relazione, se questa sia unica per tutti. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la nullità - per incertezza assoluta sul destinatario - della notificazione del decreto di rinvio a giudizio immediato ai due difensori dell'imputato, colleghi di studio, effettuata a mani della medesima persona incaricata della ricezione senza che, nella relata, l'ufficiale giudiziario avesse attestato di aver consegnato due copie dell'atto).

Cass. pen. n. 6366/1998

In caso di deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, non è causa di nullità della notifica l'omessa indicazione, sulla copia ritirata o su altro documento destinato all'interessato, della data in cui la notifica si sia perfezionata con la ricezione dell'avviso del suo deposito presso la casa stessa, in quanto tale indicazione non è prevista dall'art. 157 c.p.p., né dall'art. 4 D.M. 30 settembre 1989 n. 334, né dalla legge 20 novembre 1982 n. 890 e non sarebbe possibile, poiché sulla copia destinata alla parte deve essere riprodotta la relazione delle attività di notifica compiute dall'ufficiale giudiziario che, in caso di deposito presso la casa comunale, si esauriscono con l'affissione del relativo avviso e la spedizione della raccomandata.

La mancanza dell'indicazione di convivenza, nella relazione dell'ufficiale giudiziario incaricato della consegna dell'atto non è in sé causa di nullità della notificazione, ma incide sulla presunzione dell'esistenza del rapporto voluto dalla legge tra destinatario dell'atto e persona che lo riceve materialmente, affievolendola senza escluderla, posto che la consegna sia avvenuta a persona rinvenuta nell'abitazione del destinatario. In tale ipotesi l'esistenza di un rapporto di convivenza, anche se temporaneo, può essere desunta da ulteriori elementi, come i rapporti familiari tra chi abita nella casa e il consegnatario. (Fattispecie nella quale la consegna dell'avviso di cui all'art. 157, comma ottavo, c.p.p., era avvenuta al cognato del destinatario, la cui presenza nell'abitazione è stata ritenuta integrare la presunzione di una temporanea dimora presso il congiunto).

Cass. pen. n. 11478/1997

Il ricorso alla procedura di notificazione all'imputato attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 157, comma ottavo, c.p.p., è possibile solo dopo aver percorso inutilmente tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, ed in particolare la notifica mediante consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa, luoghi la cui indicazione non è alternativa. L'omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica ex art. 171 lett. d) c.p.p. che, inficiando il procedimento della vocatio in ius ed incidendo sulla citazione a giudizio, ha carattere assoluto ai sensi dell'art. 179. (Fattispecie in cui è stata dichiarata la nullità della notifica per aver omesso di cercare l'imputato nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa, nella specie risultante dagli atti).

Cass. pen. n. 11471/1997

L'attestazione dell'ufficiale giudiziario, nella relata di notifica, del rapporto di convivenza fra il destinatario della medesima e il consegnatario dell'atto prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche e, in ogni caso, è compatibile anche con la veridicità delle medesime, in considerazione della non coincidenza concettuale tra “convivenza” e “coabitazione” e del possibile carattere solo temporaneo della prima.

Cass. pen. n. 8714/1997

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., la notifica del decreto di citazione sia avvenuta mediante consegna alla moglie dell'imputato, convivente, la capacità di intendere e di volere del consegnatario, richiesta dal comma 4 dello stesso art. 157, si presume salvo prova contraria, perché la norma vieta la consegna dell'atto da notificare solo se la persona convivente con l'imputato sia in stato di “manifesta” incapacità di intendere e di volere. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva asserito che la moglie consegnataria era “affetta da turbe maniacali”, ma non aveva provato — e non aveva neppure asserito — che la moglie era in stato di manifesta turbe psichica al momento in cui ricevette dall'ufficiale giudiziario la copia del decreto di citazione. La S.C. ha aggiunto che — contrariamente a quanto sembrava ritenere il ricorrente — quando la notificazione avviene a mani di un convivente il codice di rito non richiede la sottoscrizione del consegnatario e l'avviso al destinatario a mezzo raccomandata, che invece richiede quando la consegna avviene a mani del portiere o di chi ne fa le veci — art. 157 comma terzo, c.p.p.).

Cass. pen. n. 4033/1997

Si ha impossibilità di notificazione all'imputato nel domicilio dichiarato quando siano insufficienti o inidonee le indicazioni contenute nella dichiarazione, sicché l'ufficiale giudiziario, eseguite le opportune ricerche, non sia stato in grado di individuare il domicilio; quando, invece, il domicilio dichiarato sia individuato - come nella specie - ma l'imputato non sia stato reperito né vi siano persone idonee a ricevere la copia, la notificazione deve avvenire mediante deposito nella casa comunale. (Nel rigettare il ricorso, la S.C. ha ritenuto non sussistere la nullità della notifica del decreto di citazione eseguita mediante deposito nella casa comunale ex art. 157 comma 8 c.p.p. e non mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 stesso codice).

Cass. pen. n. 1370/1997

Anche in tema di notificazioni a soggetti diversi dall'imputato, per le quali l'art. 167 del codice di rito prescrive l'osservanza delle disposizioni dell'art. 157 stesso codice, vale il principio di carattere generale secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'interessato è valida dovunque essa avvenga, pure in presenza di un'elezione di domicilio, perché è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario.

Cass. pen. n. 2655/1997

Quando è stato dichiarato quale luogo delle notificazioni la propria residenza, nella ipotesi che l'ufficiale giudiziario recatosi sul luogo non abbia trovato l'interessato, tale assenza non equivale alla impossibilità della notifica, a meno che l'ufficiale giudiziario non accerti l'avvenuto trasferimento di residenza o dia comunque atto nel verbale che si è verificata una causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo; di conseguenza, salvo il suddetto accertamento, la notificazione non può essere effettuata mediante consegna di copia al difensore, ma in una delle forme alternative previste dall'art. 157 c.p.p. in caso di precaria assenza del destinatario della notifica.

Cass. pen. n. 10964/1996

In materia di notificazioni, quando vi sia stata elezione di domicilio, in caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel domicilio indicato, l'ufficiale giudiziario non ha né il potere né il dovere di procedere ad alcun ulteriore accertamento e la notifica va fatta presso il difensore poiché il disposto del quarto comma dell'art. 161 c.p.p. non rende applicabile il rinvio che l'art. 163 c.p.p. fa al 157 stesso codice. Nella specie il domicilio era stato eletto presso la sede di un'attività commerciale risultata chiusa e trasferita al momento della notifica.

Cass. pen. n. 2122/1996

La notifica all'imputato ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p.p. si effettua mediante il deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o del luogo ove quegli svolge la sua attività lavorativa e la comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'art. 7 della L. 20 novembre 1982, n. 890 (recante disposizioni circa le notificazioni a mezzo posta), poi, prevede che in mancanza del destinatario o di persona di famiglia convivente ovvero addetta al suo servizio, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario, persona di cui dev'essere specificata la qualità. La consegna del plico a persona qualificatasi come «delegato» del destinatario e la cui firma sia per giunta illeggibile, pertanto, comporta la nullità della notifica. (Fattispecie relativa alla notifica del decreto di citazione).

Cass. pen. n. 1534/1996

È legittima la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza (nella specie dinanzi al tribunale di sorveglianza) eseguita mediante consegna a mani della moglie dell'interessato, con la quale non si neghi la convivenza, a nulla rilevando la condizione di asserita irreperibilità, giacché la notificazione con il rito degli irreperibili è imposta solo allorché non sia stato possibile procedere alla notificazione a norma dell'art. 157 c.p.p.

Cass. pen. n. 195/1996

È da considerare valida ed efficace la notificazione dell'atto di citazione effettuata a mani del coniuge dell'imputato, quando la convivenza risulti indicata nella relata dall'ufficiale giudiziario e dagli atti non emerga alcun elemento per ritenere che la stessa manchi. (Nella fattispecie, l'imputato aveva dedotto che il decreto di citazione gli era stato notificato mediante consegna al coniuge separato).

Cass. pen. n. 589/1996

La pluralità dei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa del destinatario dell'atto non impedisce che uno degli stessi possa essere ritenuto come luogo di abituale esercizio dell'attività professionale in cui, a norma dell'art. 157, comma 1, c.p.p., può avvenire la notificazione; infatti, la menzionata pluralità dei luoghi non è incompatibile con quella continuità di esercizio professionale che è richiesta come condizione perché il destinatario sia in grado di venire a conoscenza dell'atto e per la quale non è necessaria la sua continua presenza fisica, essendo sufficiente una semplice predisposizione di mezzi stabile ed idonea allo scopo (quale un cantiere di una società di costruzione, stabile e in piena attività). Pertanto, la notificazione eseguita nel luogo in cui il destinatario svolge abitualmente la propria attività lavorativa, mediante consegna a un dipendente, è pienamente valida, in quanto il rapporto di lavoro crea quella temporanea convivenza presupposta dal citato art. 157 comma 1.

Cass. pen. n. 2546/1996

In tema di notificazione di atti, la convivenza, in contrasto con le risultanze anagrafiche, non può presumersi in mancanza di un rapporto qualificato di parentela (come quello intercorrente tra coniugi e tra genitori e figli in cui è implicita la nozione di convivenza stabile), tale non essendo quello tra un fratello e un altro, ciascuno con autonoma situazione di famiglia, la cui presenza in casa del congiunto non è indicativa del rapporto di convivenza anche temporaneo prescritto dall'art. 157, comma 1, c.p.p., in quanto può essere solo occasionale. (Nella fattispecie è stata ritenuta l'irritualità della notificazione eseguita mediante consegna dell'atto al fratello dell'imputato che dalla certificazione anagrafica prodotta risultava abitare in luogo diverso e che la relata di notifica dell'ufficiale giudiziario non qualificava come convivente del destinatario dell'atto).

Cass. pen. n. 666/1996

Lo stato di convivenza della persona che riceve l'atto notificato si presume fino a prova contraria perché l'indicazione fornita dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica deriva, quanto alla rilevazione del predetto stato, dall'apparenza della situazione, e non da uno specifico accertamento. La prova contraria per vincere la presunzione deve essere data da chi l'allega con la conseguenza che, ove fornita, la notificazione è nulla.

Cass. pen. n. 7978/1995

Ove non vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio, l'imputato che, prima dell'udienza dibattimentale, venga ristretto in stato di detenzione per altra causa non è tenuto a comunicare all'autorità giudiziaria procedente la situazione sopravvenuta. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto la nullità assoluta della notifica del decreto di citazione operata, nella situazione di cui sopra, non nel luogo di detenzione, ma con deposito nella casa comunale).

Cass. pen. n. 611/1995

La notificazione all'imputato eseguita nel domicilio dichiarato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 157 c.p.p. (mediante deposito nella casa comunale) esclude la situazione di «impossibilità della notificazione» in presenza della quale la notificazione medesima deve essere eseguita mediante consegna dell'atto al difensore.

Cass. pen. n. 603/1995

In tema di notifiche all'imputato presso l'abitazione o il luogo ove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa, la consegna dell'atto a persona convivente, ai sensi dell'art. 157, comma 1, seconda parte, c.p.p. è legittimamente effettuata anche se la convivenza tra consegnatario e destinatario sia solo temporanea, come quando tragga origine da un rapporto di collaborazione, nell'espletamento di faccende in ambito domestico. (Fattispecie di consegna dell'atto alla baby-sitter).

Cass. pen. n. 273/1994

Poiché nel procedimento esecutivo penale devono considerarsi estese al soggetto interessato tutte le garanzie previste dall'ordinamento per l'imputato nel procedimento di cognizione, in quanto praticabili, anche il procedimento di notificazione — nell'ambito dell'esecuzione — deve compiersi con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all'imputato; deve pertanto considerarsi nulla la notificazione dell'avviso prescritto dall'art. 666, terzo comma, c.p.p., effettuata al difensore nominato di ufficio dopo che erasi constatata l'impossibilità di notificazione personale ma senza che fossero state effettuate le ricerche ed emesso il decreto di irreperibilità previsto dall'art. 159 c.p.p.

Cass. pen. n. 11304/1993

La norma di cui all'art. 157 comma sesto c.p.p. (secondo cui, quando la notifica è eseguita a mani di persona convivente, del portiere o di chi ne fa le veci, la consegna «è effettuata in plico chiuso»), è diretta solo alla tutela del diritto alla riservatezza e non incide sulla conoscenza dell'atto da parte del destinatario, per cui nessuna conseguenza può derivarne sul piano processuale.

Cass. pen. n. 3911/1993

L'omessa indicazione nella relata di notifica della temporanea convivenza del consegnatario non costituisce causa di nullità del decreto di citazione a giudizio, quando tale temporanea convivenza sia desumibile da una relazione di parentela, e sempre che la notifica sia stata eseguita nel domicilio dell'interessato.

Cass. pen. n. 1970/1992

L'art. 157, terzo comma, c.p.p., che riproduce l'art. 169, terzo comma, c.p.p. 1930, va interpretato nel senso che la lettera raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto mediante consegna al portiere è prescritta soltanto per le notificazioni all'imputato e non anche per le notificazioni al difensore.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

Consulenze legali
relative all'articolo 157 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. B. chiede
giovedì 04/04/2024
“ARGOMENTO: LE NOTIFICHE IN AMBITO PENALE

Buongiorno. Sono persona offesa per i seguenti reati (art. 612 co 2 in relazione all'art.339, e reato p ep. dagli artt. 61 co 1n.2 , cp 582). Ho ricevuto il decreto di citazione a giudizio innanzi al tribunale. Udienza fissata a maggio

Problema: l'imputato di questo procedimento si è reso volutamente irreperibile, l'autorità giudiziaria NON è riuscita a notificare la citazione in NESSUN modo pur reiterando le ricerche e inviando raccomandate o lasciando un avviso, telefono staccato etc. Nessun familiare e/o convivente ne' avvocato difensore sono in grado o non collaborano per contattare l'imputato che non ha lasciato traccia (fisica e telematica e telefonica) di dove sia. L'imputato non ha altresì dichiarato o eletto altro domicilio presso altra sede o ufficio del difensore

DOMANDA: c'e' la possibilità di evitare che il procedimento penale non venga annullato completamente o la prima udienza rimandata a data futura con rischio di prescrizione per via dell'impossibilita' di notificare all'imputato il decreto di citazione in giudizio a seguito della riforma Cartabia? Che strategia si potrebbe adottare in questi casi per garantire il processo penale e la giustizia”
Consulenza legale i 06/04/2024

Purtroppo la risposta al quesito è negativa.

Come noto, le notifiche in ambito penale sono lo strumento che consente all’indagato e all’imputato di essere posti a conoscenza dell’esistenza del processo e, dunque, di esercitare le prerogative difensive che devono essere assicurate onde realizzare il principio del giusto processo.

Tale principio è stato, ad oggi, quanto mai rafforzato dalla riforma Cartabia che ha sostanzialmente rivoluzionato il sistema delle notifiche.
Senza entrare nel merito di una riforma così vasta e dal tecnicismo spesso esasperato, a grandi linee possiamo dire che la riforma in parola ha determinato uno spartiacque tra le notifiche inerenti alla vocatio in ius dell’imputato e le ulteriori notifiche endoprocedimentali.

Ebbene, è stabilito che le prime (come ad esempio il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, il decreto penale di condanna e il decreto di citazione diretta a giudizio) devono essere necessariamente portate alla conoscenza del soggetto sottoposto a processo seguendo lo schema del combinato disposto dell’art 157 e dell’ art. 157 bis del c.p.p., non potendo il giudice procedere diversamente.

Se tali notificazioni non vanno a buon fine ciò determina, sempre secondo l’impianto della riforma Cartabia, la presunzione di non conoscenza da parte dell’imputato del procedimento. La conseguenza di tale circostanza è che il giudice dovrà necessariamente sospendere il processo, ripetere le notifiche e laddove le stesse non dovessero andare ancora a buon fine, la scelta obbligatoria del giudice sarà quella di emettere una sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del procedimento ex art. art. 420 quater del c.p.p., che si occupa altresì di dettare le specifiche disposizioni a seguito dell’emissione della sentenza predetta.

In tale ottica il contributo della persona offesa dal reato onde evitare questo stallo procedimentale è davvero risibile atteso che la parte offesa non può sostituirsi ai notificanti e non può in alcun modo garantire per l’imputato la conoscenza del procedimento.

Si badi bene, tuttavia, che, come detto, il sistema delle notificazioni Cartabia è enormemente complesso e, quindi, onde verificare che l’irreperibilità dell’imputato costituisca davvero uno stallo alla prosecuzione del processo, è bene che la parte offesa faccia riferimento ad un avvocato che, visto tutto il fascicolo e le notifiche, sia in grado di verificare la correttezza delle notifiche effettuate e le modalità di quelle da effettuare.

R. L. chiede
giovedì 19/01/2023 - Campania
“Sono parte offesa in un procedimento penale per diffamazione (il reato si è consumato nel maggio 2019). Nel febbraio 2022 il GIP ha emesso un decreto penale di condanna a carico dei 3 imputati; ma il decreto non è stato ancora notificato. Poiché temo che gli imputati possano beneficiare della prescrizione a causa di "lentezza" del sistema delle notificazioni, chiedo se con la riforma Cartabia tale procedura può essere più rapida e semplificata e cosa posso fare per far sì che si realizzi in tempi congrui.”
Consulenza legale i 26/01/2023
Il decreto penale di condanna è regolato dagli articoli da 459 a 464 del codice di procedura penale e viene emesso su richiesta del Pubblico ministero dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per reati di non particolare gravità, per i quali si possa applicare la sola pena pecuniaria (multa o ammenda).

Il decreto penale di condanna, per produrre effetti e per consentire all’imputato di proporre opposizione, deve necessariamente essere notificato all’imputato; se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell’imputato, come vedremo in seguito, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero.
Può accadere che il querelante, persona offesa, abbia contezza dell’emissione del decreto ancor prima della notifica all’imputato, ciò tramite accesso in cancelleria.

La Riforma Cartabia è entrata in vigore Il 30 dicembre 2022 ed è intervenuta sulla disciplina; l’articolo 1 comma 10 lettera d), della legge delega n. 134/2021 ha assegnato, in particolare, al legislatore delegato tre direttive stringenti:
- prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall’iscrizione ai sensi dell’art. art. 335 del c.p.p.;
- stabilire che, nei casi previsti dall’articolo 460, comma 5, c.p.p., ai fini dell’estinzione del reato, sia necessario il pagamento della pena pecuniaria;
- assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto.

ll D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, adottato in attuazione della L. 27 settembre 2021 n. 134, introduce significative innovazioni sul regime delle notifiche del procedimento penale: la notifica telematica diventa la regola generale del procedimento notificatorio nel codice di procedura penale.
Le notifiche “tradizionali” avranno luogo, in via sussidiaria, solo (art. 148 comma 4 c.p.p.):
-ricorra un caso previsto dalla legge;
-vi sia assenza o inidoneità del domicilio digitale del destinatario;
- ostino impedimenti tecnici.

Vi è poi una differente modalità di notifica a seconda che il soggetto abbia già avuto “contatti” con l’autorità giudiziaria o meno.

Nel primo caso, per effetto del rimodellato testo dell’art. art. 161 del c.p.p., il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento dell’indagato o dell’imputato non detenuto devono invitarlo a dichiarare o ad eleggere domicilio ai fini della notifica degli atti introduttivi del giudizio e del decreto penale di condanna, avvisandolo, altresì, che, qualora si rifiuti di dichiarare o eleggere domicilio, ovvero qualora il domicilio sia o divenga inidoneo «le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d’ufficio».
Secondo il nuovo tenore testuale della norma, il soggetto può eleggere domicilio non solo in luoghi fisici, indicati nell'articolo art. 157 del c.p.p. ma anche presso «un indirizzo di posta elettronica certificata».
Il nuovo comma 7-bis dell’art. art. 148 del c.p.p. prevede che «Nei procedimenti penali quando l'imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma 4», ovvero con le modalità tradizionali.

Occorre attendere l’applicazione in concreto delle nuove norme ma sembrerebbe, dunque, che la cancelleria del giudice e la segreteria del pubblico ministero possano effettuare telematicamente la notifica del decreto penale di condanna all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’imputato che vi abbia dichiarato domicilio.
Secondo poi l’art. 164 cod. proc. pen. la determinazione del domicilio dichiarato o eletto non è più valida, come nella precedente formulazione, «per ogni stato e grado del procedimento», ma vale solo per le notifiche degli atti introduttivi del giudizio ad imputati non detenuti.

Pertanto, la notifica degli atti introduttivi del giudizio e del decreto penale di condanna, in base al nuovo art. 157 ter cod. proc. pen., salvo che l’imputato sia detenuto, va effettuata «al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 161, comma 1», e dunque, come si è visto, anche presso l’«indirizzo di posta elettronica certificata» dell’imputato, qualora presso di esso egli abbia dichiarato domicilio. La notifica telematica è curata dalle segreterie dei PM e cancellerie e quando essa non possa aver luogo, interverrà come sempre l’Ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni con le modalità (tradizionali) previste (art.148 comma 5 c.p.p.)

Nel caso in cui manchi un domicilio dichiarato o eletto, la notifica deve essere eseguita «nei luoghi e con le modalità di cui all’articolo art. 157 del c.p.p., con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma 1», e, dunque, prioritariamente e preferibilmente mediante consegna di copia all’interessato, onde consentire al giudice, in caso di mancata personale partecipazione dell’imputato al giudizio, di dichiararne l’assenza in maniera pressoché inattaccabile.
Da ultimo la Polizia Giudiziaria potrà essere investita della notifica quando sia il PM a chiederlo “nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa Polizia Giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire”; Viene poi introdotta la disposizione di cui all’art. 157 ter comma 2 c.p.p. che regola gli ulteriori casi in cui l’Autorità giudiziaria potrà servirsi della Polizia Giudiziaria per le notifiche: ciò quando sia necessario “per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze”. Si prevede dunque che l’Autorità Giudiziaria abbia il potere di disporre che la notificazione all’imputato del decreto penale di condanna sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Il decreto penale di condanna con la coeva modifica dell’art. art. 160 del c.p.. viene inserito tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione e ciò dalla sua emissione e non dalla sua notificazione.

Con le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, la notificazione dovrebbe essere più rapida, tuttavia occorre attendere l'effettiva applicazione pratica. Si consiglia, tramite un legale, di sollecitare presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il decreto di condanna ed eventualmente anche con l’ausilio del PM richiedente il decreto penale di condanna.