Il legislatore ha disciplinato anche il
sistema di notificazione all’imputato non detenuto, distinguendo a seconda che si tratti di
prima notifica o di
notifiche successive.
L’art. 157-bis c.p.p. (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) disciplina le
notifiche successive alla prima all’imputato non detenuto.
Il comma 1 stabilisce che, in ogni
stato e grado del procedimento, le notificazioni successive alla prima all’imputato non detenuto devono essere
eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o d’ufficio. In concreto, la notifica verrà effettuata attraverso l’invio di una copia digitale dell’atto all’indirizzo P.E.C. del
difensore.
Però, c’è una deroga per le
notificazioni relative agli atti introduttivi del giudizio: ossia, quelle relative alla
fissazione dell’udienza preliminare,
della citazione diretta in giudizio (
decreto di citazione a giudizio direttissimo per l’imputato libero ex comma 2 dell’
art. 450 del c.p.p.;
decreto che dispone il giudizio immediato ex
art. 456 del c.p.p.; decreto di
citazione diretta a giudizio ex
art. 552 del c.p.p. e decreto di citazione a giudizio in appello ex
art. 601 del c.p.p.), nonché
del decreto penale di condanna. Queste notificazioni dovranno essere fatte all’imputato personalmente o al domicilio dichiarato e/o eletto o al domicilio digitale.
Poi, il comma 2 prende in considerazione il caso dell’
imputato che viene assistito da un difensore di ufficio. La norma precisa che
le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore quando la prima notificazione sia stata fatta con consegna di copia dell’atto a persona diversa dall’imputato o a persona diversa da quelle indicate al comma 1 dell’
art. 157 del c.p.p. (un convivente, anche temporaneo, o il portiere o chi ne fa le veci) e l’imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui al comma 01 dell’
art. 161 del c.p.p. (tra cui l’avviso che le successive notifiche saranno effettuate con consegna al
difensore di fiducia o d’ufficio; avvertimento dell’onere di indicare al difensore ogni recapito o indirizzo di P.E.C.).
In questo caso, anche le
notificazioni successive alla prima devono essere
effettuate con le modalità di cui all’art. 157 del c.p.p., fino a quando non venga fatta una notifica all’imputato o a persona diversa ai sensi del comma 1 dell’
art. 157 del c.p.p. e finché l’imputato non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui al comma 01 dell’
art. 161 del c.p.p..