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Articolo 157 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima

Dispositivo dell'art. 157 bis Codice di procedura penale

1. (1)In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.

2. Se l'imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede.

Note

(1) Disposizione inserita dall'art. 10, co. 1, lett. l) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Il legislatore, volendo garantire il pieno rispetto del diritto di difesa (art. 24 Cost.), ha ritenuto di costruire la disciplina delle notificazioni all’imputato sulla base del relativo status personale di quest’ultimo: cioè, il codice distingue tra l’imputato detenuto e l’imputato non detenuto. Inoltre, per l’imputato non detenuto, il legislatore ha diversificato la disciplina a seconda che si tratti di prima notifica o di notifiche successive. La norma in esame (notifiche all’imputato non detenuto successive alla prima) deve essere letto insieme e in continuità con l’art. 157 del c.p.p. (prima notificazione all’imputato non detenuto) e l’art. 157 ter del c.p.p. (notifiche degli atti introduttivi del giudizio all’imputato non detenuto).

Spiegazione dell'art. 157 bis Codice di procedura penale

Il legislatore ha disciplinato anche il sistema di notificazione all’imputato non detenuto, distinguendo a seconda che si tratti di prima notifica o di notifiche successive.

L’art. 157-bis c.p.p. (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) disciplina le notifiche successive alla prima all’imputato non detenuto.

Il comma 1 stabilisce che, in ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni successive alla prima all’imputato non detenuto devono essere eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o d’ufficio. In concreto, la notifica verrà effettuata attraverso l’invio di una copia digitale dell’atto all’indirizzo P.E.C. del difensore.

Però, c’è una deroga per le notificazioni relative agli atti introduttivi del giudizio: ossia, quelle relative alla fissazione dell’udienza preliminare, della citazione diretta in giudizio (decreto di citazione a giudizio direttissimo per l’imputato libero ex comma 2 dell’art. 450 del c.p.p.; decreto che dispone il giudizio immediato ex art. 456 del c.p.p.; decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552 del c.p.p. e decreto di citazione a giudizio in appello ex art. 601 del c.p.p.), nonché del decreto penale di condanna. Queste notificazioni dovranno essere fatte all’imputato personalmente o al domicilio dichiarato e/o eletto o al domicilio digitale.

Poi, il comma 2 prende in considerazione il caso dell’imputato che viene assistito da un difensore di ufficio. La norma precisa che le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore quando la prima notificazione sia stata fatta con consegna di copia dell’atto a persona diversa dall’imputato o a persona diversa da quelle indicate al comma 1 dell’art. 157 del c.p.p. (un convivente, anche temporaneo, o il portiere o chi ne fa le veci) e l’imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui al comma 01 dell’art. 161 del c.p.p. (tra cui l’avviso che le successive notifiche saranno effettuate con consegna al difensore di fiducia o d’ufficio; avvertimento dell’onere di indicare al difensore ogni recapito o indirizzo di P.E.C.).

In questo caso, anche le notificazioni successive alla prima devono essere effettuate con le modalità di cui all’art. 157 del c.p.p., fino a quando non venga fatta una notifica all’imputato o a persona diversa ai sensi del comma 1 dell’art. 157 del c.p.p. e finché l’imputato non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui al comma 01 dell’art. 161 del c.p.p..

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
La previsione dell’art. 157 bis si occupa delle notifiche successive alla prima e precisa che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.


Peraltro, in applicazione della delega, se l’imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta con consegna di copia dell’atto a persona diversa da quelle indicate al comma 1 dell’articolo 157 e l’imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non potranno essere effettuate al difensore.
In questo caso anche le notificazioni successive alla prima saranno, quindi, effettuate con le modalità di cui all’articolo 157, fino a che non vi sia una notifica che risponda ai criteri indicati e consenta l’operatività della domiciliazione ex lege prevista.

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