(massima n. 1)
In materia di notificazioni, quando vi sia stata elezione di domicilio, in caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel domicilio indicato, l'ufficiale giudiziario non ha né il potere né il dovere di procedere ad alcun ulteriore accertamento e la notifica va fatta presso il difensore poiché il disposto del quarto comma dell'art. 161 c.p.p. non rende applicabile il rinvio che l'art. 163 c.p.p. fa al 157 stesso codice. Nella specie il domicilio era stato eletto presso la sede di un'attività commerciale risultata chiusa e trasferita al momento della notifica.