(massima n. 2)
Poiché il difensore non è munito di potere certificatorio generale e le norme che conferiscono tale potere (artt. 100 c.p.p., 39 att. c.p.p. e 83 c.p.c.) hanno carattere eccezionale e non possono, pertanto essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti, è irrituale la costituzione di parte civile avvenuta con atto separato da quello di nomina del difensore, nel quale la procura speciale ad hoc sia stata autenticata dal difensore precedentemente nominato, restando assente la parte. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, potendo la costituzione di p.c. farsi, oltre che con dichiarazione personale, anche per mezzo di procura speciale conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, il preciso limite autenticatario del difensore, circoscritto al mandato ad litem, non consente di estendere l'autentica relativa a detto mandato alla sottoscrizione della scrittura contenente il conferimento della rappresentanza, come se l'autentica di tale sottoscrizione fosse compresa nell'attività certificatoria, espressione di pubblica funzione, attribuita al difensore nell'ambito del processo).