(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, c.p.p., č legittima la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello mediante consegna al difensore di fiducia, nel caso in cui l'imputato non abbia ricevuto l'avviso dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto prescritto dall'art. 161, comma primo, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la notificazione, pur diversa dal modello previsto, abbia provocato una lesione del diritto alla conoscenza e all'intervento dell'imputato ).