(massima n. 1)
La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, una nullitā a regime intermedio che č sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello.