(massima n. 1)
La notifica all'imputato ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p.p. si effettua mediante il deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o del luogo ove quegli svolge la sua attività lavorativa e la comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'art. 7 della L. 20 novembre 1982, n. 890 (recante disposizioni circa le notificazioni a mezzo posta), poi, prevede che in mancanza del destinatario o di persona di famiglia convivente ovvero addetta al suo servizio, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario, persona di cui dev'essere specificata la qualità. La consegna del plico a persona qualificatasi come «delegato» del destinatario e la cui firma sia per giunta illeggibile, pertanto, comporta la nullità della notifica. (Fattispecie relativa alla notifica del decreto di citazione).