(massima n. 1)
Ove non vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio, l'imputato che, prima dell'udienza dibattimentale, venga ristretto in stato di detenzione per altra causa non č tenuto a comunicare all'autoritā giudiziaria procedente la situazione sopravvenuta. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto la nullitā assoluta della notifica del decreto di citazione operata, nella situazione di cui sopra, non nel luogo di detenzione, ma con deposito nella casa comunale).