(massima n. 1)
In tema di istruzione dibattimentale, la disposizione dell'art. 526, comma primo bis, c.p.p. (che esclude l'utilizzabilitā delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si č sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore) non opera nel caso in cui l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari da persona residente all'estero avvenga in forza di legittima applicazione dell'art. 512 bis c.p.p., in quanto la lettura di tali dichiarazioni configura un'ipotesi di oggettiva impossibilitā di formazione della prova in contraddittorio ai sensi dell'art. 111, comma quinto, Cost.