(massima n. 1)
In tema di notificazione di atti processuali, non si verifica nullità alcuna nel caso in cui le generalità della persona che falsamente abbia dichiarato la sussistenza di un rapporto di coniugio con l'imputato, siano state comunque rilevate ed annotate dall'addetto alla notificazione, unitamente all'apparente e rilevato stato di convivenza; ciò in quanto non ricorre ipotesi di incertezza assoluta circa la identità del consegnatario. D'altra parte, pur in presenza della falsa dichiarazione di cui sopra, fino a che l'interessato alla declaratoria di nullità non abbia fornito prova contraria, lo stato di convivenza del predetto consegnatario si presume, dal momento che la indicazione fornita dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica deriva dall'apparenza della situazione e non da uno specifico accertamento.