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Articolo 156 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Notificazioni all'imputato detenuto

Dispositivo dell'art. 156 Codice di procedura penale

1. Le notificazioni all'imputato detenuto [284, 285, 286, 648, 655, 679], anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona(2).

2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione [168] e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci(1). Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.

3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, anche successive alla prima, sono eseguite a norma dell'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1(3).

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.

5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Le notificazioni all’imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. [omissis]

3. Le notificazioni all’imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, anche successive alla prima, sono eseguite a norma dell’articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma 1.

[omissis]


__________________

(1) Gli atti che l'imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l'imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna è fatta menzione in apposito registro, ex art. 57 disp. att. del presente codice.
(2) Comma modificato dall'art. 10, co. 1, lett. h) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
Con la nuova formulazione del comma 1, il legislatore ha fatto proprio quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12778 del 2020. Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: "le notifiche all’imputato detenuto, anche qualora abbia dichiarato o eletto domicilio, vanno eseguite presso il luogo di detenzione, con le modalità di cui all’art. 156 c. 1 c.p.p., mediante consegna di copia alla persona. La notifica al detenuto eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto dà luogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 c.p.p.".
(3) Comma modificato dall'art. 10, co. 1, lett. h) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Il legislatore, volendo garantire il pieno rispetto del diritto di difesa (art. 24 Cost.), ha ritenuto di costruire la disciplina delle notificazioni all’imputato sulla base del relativo status personale di quest’ultimo: cioè, il codice distingue tra l’imputato detenuto e l’imputato non detenuto.

Spiegazione dell'art. 156 Codice di procedura penale

Il comma 1 dell’art. 156 c.p.p. prevede che, se l’imputato è detenuto, le notificazioni devono sempre essere eseguite nel luogo di detenzione mediante la consegna a mani della copia dell’atto. Essa, quindi, è effettuata in concreto dall’agente di custodia: infatti, la norma non menziona l’ufficiale giudiziario.

Con la modifica avutasi dopo la riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), il comma 1 ora precisa che, anche per le notificazioni successive alla prima, si deve procedere mediante la consegna a mani della copia dell’atto.

Il comma 2 si occupa invece dell'ipotesi in cui l'imputato detenuto si rifiuti di ricevere l'atto. Se l'imputato si rifiuta, se ne fa menzione nella relazione di notifica e la copia viene consegnata al direttore dell'istituto (o a chi ne fa le veci in quel momento). Alla stessa maniera si procede quando l'imputato detenuto è legittimamente assente (ad esempio perché ricoverato in ospedale oppure perché si è dovuto recare in udienza).
Si deve precisare che, in generale, si considera legittimamente assente l'imputato detenuto che usufruisce del regime di semilibertà, semidetenzione o di autorizzazione al lavoro esterno o che si trova detenuto in un luogo diverso dallo stabilimento penitenziario. In tale caso il direttore dell'istituto deve informare immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.

Ai sensi del comma 3 (come modificato dalla riforma Cartabia), se l’imputato è detenuto in luogo diverso degli istituti penitenziari (ad es., l’imputato è agli arresti domiciliari oppure è in custodia in casa di cura), le notificazioni devono essere eseguite a norma dell’art. 157 del c.p.p.: cioè, si applicherà la stessa disciplina prevista per l’imputato non detenuto.
Tuttavia, in questo caso, è esclusa la notifica telematica con le modalità di cui all’art. 148, comma 1 c.p.p. (ciò in virtù delle difficoltà che potrebbero derivare dal possibile contenuto delle prescrizioni imposte con le misure restrittive diverse da quelle da eseguirsi in ambiente penitenziario).

Il comma 4 poi evidenzia che la disciplina prevista dall’art. 156 c.p.p. si applica anche quando, dagli atti, risulta che l’imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve essere eseguita la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.

Il comma 5 stabilisce che in nessun caso le notificazioni possono essere eseguite con le modalità previste dall’art. 159 del c.p.p.: ossia, le modalità previste per le notificazioni all'imputato nel caso di irreperibilità.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
In attuazione del criterio di delega di cui alla lett. e) del comma 6 si è anzitutto ritenuto di dovere recepire il principio affermato da Sez. Un., n. 12778 del 27/02/2020, che ha richiesto che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio.
Ciò coerentemente con quanto previsto dall’art. 164, che individua, quali eccezioni alla regola della validità in ogni stato e grado del procedimento della determinazione del domicilio dichiarato o eletto, le ipotesi previste dagli artt. 156 e 613, comma 2.


Con riguardo alla detenzione in luoghi diversi da quelli penitenziari, si è inoltre esclusa (anche al di là delle regole sussidiarie dell’art. 148) la possibilità del ricorso a modalità telematiche soprattutto in considerazioni delle problematiche derivanti dal possibile, variegato contenuto delle prescrizioni (tra cui ad esempio il divieto di comunicazione con terze persone) imposte con le misure restrittive diverse da quelle da eseguirsi in ambiente penitenziario.


Si è infine inteso prevedere che il regime di notifica esclusivamente caratterizzato, già nell’impianto originario della norma, dalla consegna alla persona, operi anche con riguardo alle notifiche successive alla prima, in ragione di una maggiore garanzia per l’interessato a fronte, al contempo, di un pressoché sicuro esito positivo, sin da subito, della notifica, tale da non rendere necessario il ricorso, per l’amministrazione, alle procedure sussidiarie di cui ai commi 2 e ss. dell'art. 157.

Massime relative all'art. 156 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 4836/2015

È valida la notificazione presso il domicilio eletto quando il destinatario sia detenuto per altra causa, presupponendo l'elezione, a differenza della mera dichiarazione, l'indicazione di persona legata da un rapporto fiduciario tale da impegnarla a ricevere gli atti riguardanti l'imputato e a consegnarli al medesimo.

Cass. pen. n. 43772/2014

È valida la notifica all'imputato detenuto, anche per altra causa, eseguita presso il domicilio eletto dal medesimo e non presso il luogo di detenzione, avendo anche l'imputato detenuto la facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa alla notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario).

Cass. pen. n. 13609/2014

Non è valida la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato detenuto, il cui sopravvenuto stato di detenzione sia noto al giudice procedente. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza all'esito di udienza in camera di consiglio, il cui avviso era stato notificato al domicilio dichiarato dall'imputato che, nel frattempo, era stato sottoposto a misura cautelare coercitiva, la cui perdurante applicazione risultava agli atti del procedimento).

Cass. pen. n. 42836/2009

Qualora l’imputato risulti detenuto per lo stesso fatto al quale si riferisce il procedimento a suo carico, la notificazione degli atti a lui diretti (nella specie, decreto di citazione a giudizio in grado di appello) non può essere effettuata al domicilio che sia stato in precedenza eletto ma va effettuata presso il luogo di detenzione.

Cass. pen. n. 19590/2006

In tema di notificazioni, nel caso di imputato detenuto per altra causa, la notificazione di un atto all'imputato stesso, in forza della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 156 c.p.p., deve essere eseguita nel luogo di detenzione solo ove tale stato risulti degli atti del procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione medesima. (Nella fattispecie il decreto di citazione era stato notificato nelle mani della persona convivente, portatrice di un dovere di comunicazione al destinatario e fondamento di una presunzione di conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario medesimo, dovere che non viene meno per effetto della sopravvenuta detenzione).

Cass. pen. n. 47379/2003

Non è viziato da nullità il decreto di citazione a giudizio notificato all'imputato detenuto nel domicilio eletto, in quanto la previsione di cui all'art. 156 c.p.p. — per la quale le notificazioni all'imputato detenuto debbono essere eseguite nel luogo di detenzione — non contiene una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema di notificazioni, atteso che anche all'imputato detenuto è consentito avvalersi della facoltà di dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'art. 161, comma primo, c.p.p. (Nella specie l'imputato aveva eletto domicilio in sede di interrogatorio in carcere — dove si trovava ristretto per altra causa — presso la propria abitazione e la S.C., verificatasi l'impossibilità della notificazione nel domicilio eletto, ha ritenuto valida la notifica del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, c.p.p., presso il difensore dell'imputato detenuto).

Cass. pen. n. 37135/2003

A norma dell'art. 156 c.p.p. la notifica del decreto di citazione all'imputato detenuto deve avvenire nel luogo di detenzione, anche quando la causa di restrizione sia diversa dal procedimento in corso cui si riferisce la notifica e vi sia stata una precedente elezione di domicilio mai revocata, in quanto l'ufficio giudiziario procedente, prima di effettuare la prima notificazione, deve svolgere le dovute ricerche in ordine allo status libertatis alla data della notifica del decreto.

Cass. pen. n. 5501/2002

In tema di notificazioni all'imputato detenuto, qualora quest'ultimo sia temporaneamente assente dall'istituto penitenziario per motivi legittimi, la consegna — dalla quale decorrono gli eventuali termini di impugnazione — deve essere effettuata al direttore dell'istituto stesso il quale è tenuto ad informare immediatamente l'interessato dell'avvenuta notifica. Qualora il direttore non provveda alla predetta informazione — preordinata a tutelare il diritto di difesa — la notifica non spiega efficacia nei confronti dell'imputato detenuto.

Cass. pen. n. 36412/2001

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, disciplinata in modo unitario dal combinato disposto degli articoli 410, comma 3, e 409, commi 2-5 del codice di rito, la disciplina applicabile - qualora la richiesta di archiviazione sia proposta nel vigore della normativa previgente alla legge 16 dicembre 1999, n. 479, (art. 156 disp. att. c.p.p., abrogato ad opera dell'art. 54 della legge 16 dicembre 1999, n. 479) ed il decreto di archiviazione sia emesso nella vigenza della novella legislativa - in assenza di una disciplina transitoria, è la nuova normativa in quanto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero costituisce atto di impulso del procedimento, inidoneo a produrre stabili effetti giuridici sicché non v'è ragione per escludere che gli atti del giudice, che si caratterizzano per la loro assoluta autonomia, debbano, in questa fase, essere disciplinati dalle norme vigenti nel momento in cui vengono adottati.

Cass. pen. n. 4918/1997

Non è nulla la notifica eseguita al domicilio dichiarato allorché lo stato di detenzione dell'imputato per altra causa non risulti dagli atti.

Cass. pen. n. 11151/1996

In tema di notificazioni, nel caso di imputato detenuto per altra causa, la notificazione di un atto all'imputato stesso, in forza della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 156 c.p.p., deve essere eseguita nel luogo di detenzione solo ove tale stato risulti dagli atti del procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione medesima. (Nella fattispecie si trattava della notificazione del decreto di citazione per il dibattimento di appello nei confronti di un imputato il cui stato di detenzione, per altra causa, non risultava dagli atti; la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha escluso la nullità della notificazione stessa, osservando, tra l'altro, che la persona alla quale era stato consegnato l'atto non aveva fatto presente la circostanza della detenzione dell'imputato all'ufficiale giudiziario che aveva proceduto alla notifica).

Cass. pen. n. 10821/1994

È legittima la notifica all'imputato che venga eseguita mediante consegna a persona qualificatasi come convivente, a nulla rilevando lo stato di temporanea detenzione dell'imputato stesso, in considerazione della dichiarata convivenza nonostante la temporanea detenzione e del fatto che un legame preesistente non si interrompe per una provvisoria assenza ed è, anzi, tale da consentire all'imputato la conoscenza dell'atto notificato (nella specie decreto di citazione).

Cass. pen. n. 5222/1993

Deve ritenersi rituale la notifica del decreto di citazione per il dibattimento di appello nel domicilio dichiarato dall'imputato che, arrestato dopo la dichiarazione medesima, non ne abbia dato notizia all'autorità giudiziaria in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 161 c.p.p. In tal caso, infatti, non è ravvisabile una violazione dell'art. 156 c.p.p., poiché tale norma postula che lo stato di detenzione dell'imputato risulti già dagli atti.

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